se mi posso permettere: le sentenze della Corte Costituzionale fanno orientamento interpretativo, la L.47/85 è una Legge, quindi secondo me, oggi, un immobile che ha ottenuto la concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85 è abitabile fino a che rimane nello stato rappresentato nella pratica di condono, nel momento in cui si dovesse fare interventi per i quali è necessario modificare l'immobile, si entra nel discorso di Gianco, cioè l'immobile non rispetta le norme igienico-sanitarie, ecc. quindi perderebbe la destinazione.
Un caso analogo mi è capitato: appartamento edificato non so quando, Centro Storico, censito nel 1939 con destinazione residenziale, molto grande, abitato fino a alcuni anni fa, si intende venderlo ma ha necessità di ristrutturazione, presenta per oltre metà dei locali altezza m 2,60, non è stato oggetto di condono, semplicemente è così da sempre. L'UT comunale mi dice: se mi presenti una pratica di ristrutturazione ti blocco in quanto l'altezza non è a norma, ci potrebbe essere una deroga (il Sindaco, davanti a ragioni valide può derogare sentito il parere ASL che sarebbe sicuramente negativo), però l'appartamento così com'è potrebbe essere abitato senza nessun problema, è abitazione da sempre. Da qui il paradosso: venderlo no in quanto non è possibile ristrutturarlo e mantenere la destinazione di abitazione per tutti i locali, affittarlo si può