Gianco

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Gianco, ti ricordo che la concessione di opere in sanatoria ai sensi della 47/85 vale come agibilità, la cocessione però, non la semplice richiesta e la non obiezione del Comune (questo per il postante)
Il condono edilizio sanava l'abuso edilizio e ti permetteva l'uso abitativo anche di locali inidonei, ma l'abitabilità è un'altra cosa. Se richiedi il certificato di abitabilità non ti potrà mai essere riconosciuto e rilasciato perché i locali non rispettano i requisiti igienico-sanitari previsti per legge.
 

griz

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Il condono edilizio sanava l'abuso edilizio e ti permetteva l'uso abitativo anche di locali inidonei, ma l'abitabilità è un'altra cosa.
se ti è stata rilasciata una concessione in sanatoria ai sensi della 47/85 non è necessario chiedere una nuova agibilità. Un'altra cosa è se ristrutturi l'immobile oggetto delleopere condonate in modo importante così che sia necessario richiedere una nuova agibilità
 

basty

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Se richiedi il certificato di abitabilità non ti potrà mai essere riconosciuto e rilasciato perché i locali non rispettano i requisiti igienico-sanitari previsti per legge.
Io avrei scritto..: "se non rispettano i requisiti"
Però la questione è un'altra. Per caso @griz, la sanatoria L. 47/85 implicitamente equivaleva alla concessione della agibilità? Non so in particolare per quel condono, ma so che il collegamento condono-agibilità è stato considerato dubbio se non sbagliato.
 

Gianco

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I locali che non rispettavano l'altezza e la superficie venivano sanati. Se però avevi la necessità di dell'agibilità, magari per affittare camere o similari non potevano ottenere l'abitabilità.
 

basty

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Io ho un caso simile: il comune ha condonato tutte le mansarde.
A distanza di anni mi è stata fatto notare la questione da un tecnico.

Vedi questo link
L'Agibilità in deroga non è automatica nel Condono Edilizio

Immobile condonato e non abitabile (neppure in deroga)

Sta di fatto che che lo stesso soggetto mi aveva aggiunto: noi abbiamo richiesto al comune, in sede di proposta, come comportarci, e la risposta è stata..... " noi non stiamo a vedere...." = intanto incameriamo oneri.

Nel mio caso c'è un ulteriore paradosso: la agibilità dell'intero edificio, per beghe tra costruttore e comune, è arrivata un ventennio dopo: per cui la domanda sarebbe: è rientrata nel frattempo nell'agibilità anche la mansarda condonata nel limbo?

Temo che certe situazioni capitino solo in Italia: perchè governanti e governati sono della medesima pasta.
 
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griz

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se mi posso permettere: le sentenze della Corte Costituzionale fanno orientamento interpretativo, la L.47/85 è una Legge, quindi secondo me, oggi, un immobile che ha ottenuto la concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85 è abitabile fino a che rimane nello stato rappresentato nella pratica di condono, nel momento in cui si dovesse fare interventi per i quali è necessario modificare l'immobile, si entra nel discorso di Gianco, cioè l'immobile non rispetta le norme igienico-sanitarie, ecc. quindi perderebbe la destinazione.
Un caso analogo mi è capitato: appartamento edificato non so quando, Centro Storico, censito nel 1939 con destinazione residenziale, molto grande, abitato fino a alcuni anni fa, si intende venderlo ma ha necessità di ristrutturazione, presenta per oltre metà dei locali altezza m 2,60, non è stato oggetto di condono, semplicemente è così da sempre. L'UT comunale mi dice: se mi presenti una pratica di ristrutturazione ti blocco in quanto l'altezza non è a norma, ci potrebbe essere una deroga (il Sindaco, davanti a ragioni valide può derogare sentito il parere ASL che sarebbe sicuramente negativo), però l'appartamento così com'è potrebbe essere abitato senza nessun problema, è abitazione da sempre. Da qui il paradosso: venderlo no in quanto non è possibile ristrutturarlo e mantenere la destinazione di abitazione per tutti i locali, affittarlo si può
 

basty

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se mi posso permettere: le sentenze della Corte Costituzionale fanno orientamento interpretativo, la L.47/85 è una Legge, quindi secondo me, oggi, un immobile che ha ottenuto la concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85 è abitabile fino a che rimane nello stato rappresentato nella pratica di condono
.. ti è permesso... : intanto mi stampo queste tue considerazioni.
In ogni caso situazione piuttosto incresciosa.
 

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