Stina

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Proprietario Casa
Una finestra esistente prima del frazionamento dell'immobile, se non esplicitamente concordato al momento della stipula notarile può restare perché, se è una finestra, è diventata una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia. Mentre se fosse una luce resta anche se il vicino non vuole. L'unica condizione è che il lato inferiore deve essere alto almeno m 2,50 dal pavimento del piano terra e m 2,00 dai piani superiori. La sua apertura deve essere protetta all'esterno da una grata con inferriata a maglie di 3 cmq. L'unica possibilità che ha il vicino di coprirla è che debba costruire un fabbricato in aderenza. Nessuno può vietarle di arieggiare la sua cucina durante la cottura di qualsiasi pietanza.
Qua troverà le notizie che cerca adatte al suo caso specifico.
All'interno del mio appartamento la finestra è all'altezza di mt 1, 24 dal pavimento, all'esterno è sicuramente meno perché ho 3 scalini all'ingresso, siccome è una mansarda hanno abbassato il pavimento. Ma era tutto già esistente.. Cioè io non posso affacciarmi nella sua proprietà c'è la cucina....comunque grazie mille!
 

Fift@

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Professionista
Ma era tutto già esistente.... non significa niente
Se era abusiva prima, è abusiva anche adesso e lo sarà anche dopo che vendi
 

vittorievic

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Proprietario Casa
Quando decidemmo di comprare casa il proprietario ci disse che quella finestra sarebbe stata chiusa perché alla vicina danno fastidio gli odori provenienti dalla cucina
se è scritto da qualche parte sei fatta come una salamandra.
Scusa ma se il proprietario ci cucinava e usava quella finestra perché tu hai accettato di farla chiudere? Eri una sposina alla prime armi con i fornelli? Come pensi che si smaltiscono i fumi di cucina specie in un angolo di cottura come il tuo? Dentro i cuscini del divano e delle poltrone!!.
Se la finestra esisteva prima del frazionamento, e questo si vede dalle planimetrie catastali prima e dopo il frazionamento, la finestra dovrebbe rimanere dove è.
Tra l'altro il regolamento di igiene dovrebbe prescrivere lo scarico verso l'esterno dei fumi di cucina delle pareti attrezzate.
Art. 6 del D.M. 5 luglio 1975
"MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896
RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO
SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE. "
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che
non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione
meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti
igienici confacenti.
E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve
comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
 

Stina

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Proprietario Casa
se è scritto da qualche parte sei fatta come una salamandra.
Scusa ma se il proprietario ci cucinava e usava quella finestra perché tu hai accettato di farla chiudere? Eri una sposina alla prime armi con i fornelli? Come pensi che si smaltiscono i fumi di cucina specie in un angolo di cottura come il tuo? Dentro i cuscini del divano e delle poltrone!!.
Se la finestra esisteva prima del frazionamento, e questo si vede dalle planimetrie catastali prima e dopo il frazionamento, la finestra dovrebbe rimanere dove è.
Tra l'altro il regolamento di igiene dovrebbe prescrivere lo scarico verso l'esterno dei fumi di cucina delle pareti attrezzate.
Art. 6 del D.M. 5 luglio 1975
"MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896
RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO
SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE. "
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che
non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione
meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti
igienici confacenti.
E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve
comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Il proprietario ci abitava prima di dividere l appartamento.... Poi ha fatto i lavori diviso in due l appartamento e venduto entrambi. Non c entra niente sposina alle prime armi.......e comunque sul mio contratto non c è scritto niente.
 

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