sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
può una assemblea deliberare l utilizzo del parcheggio condominiale insufficiente senza inserire il concetto della turnazione lasciando l criterio chi primo arriva bene alloggia? e se non può qual è la norma che lo vieta?
può la stessa assemblea rifiutarsi di creare un filtro di accesso per evitare estranei?
può la stessa assemblea deliberare l assegnazione dell area antistante al garage al proprietario del medesimo eventualmente affittandoglielo?
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Non sono un amministratore, ma credo che se le delibere sono state prese con le dovute maggioranze la risposta è si a tutte le domande, secondo il principio che l'assemblea è sovrana se delibera in maniera non contraria alla legge.

Ad ogni modo attendiamo il parere di qualcuno dei tanti amministratori di condominio o avvocati che frequentano il nostro proprit.it
 

sarastro

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Proprietario Casa
No, se il cortile adibito a parcheggio è insufficiente per ospitare le vetture di tutti i condomini, la delibera non è legittima.
"[...] il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso. La nozione di pari uso della, cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto" (Cass., n. 5753 del 2007; Cass., n. 1499 del 1998)”(così Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256)


Come regolarsi, allora? La Corte di Cassazione (sentenza n. 12873/2005) ha confermato il principio secondo il quale la parità nell’uso delle cose comuni non esige necessariamente il contemporaneo godimento da parte di tutti i partecipanti alla comunione, il cui esercizio è affidato alla concreta regolamentazione condominiale.

Vale a dire che, con delibera assembleare, il parcheggio nei posti auto condominiali può essere assegnato a rotazione

Si tenga inoltre presente che un' ltra proposta da scartare è l’assegnazione del singolo posto macchina al condomino in via esclusiva, definitiva e permanente: il Tribunale di Foggia (25/3/1994) ha dichiarato tale delibera illegittima perché affetta da nullità.

Allo stesso modo si è espressa, dieci anni più tardi, la Cassazione (sentenza n. 1004/2004), dichiarando che è nulla – sempre per violazione del disposto dell’art. 1120 Codice civile – l’assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura. Una delibera assembleare in tal senso, infatti, impedirebbe l’utilizzazione del cortile a quanti non possiedono la seconda automobile e rischierebbe di creare i presupposti per la configurazione dell’usucapione.

Va inoltre verificato se il regolemento condominiale (qualora esista) dà disposizioni in materia.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Grazie. Ma se la decisione fosse unanime e fosse quella di dare in comodato d uso ad un prezzo simbolico(del tipo 5 euro mensili di rimborso spese manutenzione) sarebbe possibile? Beninteso il comodato avrebbe una scadenza e sarebbe rinnovabile d accordo fra le due parti eviterebbe di assegnare un diritto in questo modo la situazione di fatto non cambierebbe ma si avrebbe la protezione dall' usucapione ed un benche' minimo rimborso spese manutenzione. è giusto?
 

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