giraffa

Nuovo Iscritto
Certo è che una sentenza non può andare contro il codice civile, può invece introdurre regole laddove il codice non si esprime non potendo entrare nello specifico di tutti i casi.

Si, ma è un fiorire di sentenze... alcune addirittura annullano le prime.
Mi pare una situazione un po' schizofrenica. :triste:
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Assisto interessato al dibattito in corso su temi di mia pratica abituale .... non si finisce mai di imparare.
A questo punto mi sento autorizzato a intervenire nelle prossime discussioni in materia di ingegneria molecolare.
Luigi De Valeri :daccordo:
 

giraffa

Nuovo Iscritto
Assisto interessato al dibattito in corso su temi di mia pratica abituale .... non si finisce mai di imparare.
A questo punto mi sento autorizzato a intervenire nelle prossime discussioni in materia di ingegneria molecolare.
Luigi De Valeri :daccordo:

:D

Sarebbe interessante anche un intervento sul tema dibattuto, visto che è sua pratica abituale. :D
La schizofrenia del sistema prima citata a suo avviso c'è o no?
Saremo ben contenti di leggere disquisizioni di ingegneria molecolare.
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
E' soltanto una sentenza. Altri giudici potrebbero decidere in altro modo. Ad ogni modo è una sentenza interessante.

e' una sentenza rivoluzionaria..................era ora.
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/08 dep 8.4.2008, la situazione cambia radicalmente: ogni partecipante al condominio risponde esclusivamente per la propria quota di debito nella misura individuata dall’art. 1123, primo comma, c.c. In sostanza la Cassazione afferma che le obbligazioni condominiali sono rette dal principio di parziarietà.
 
J

JERRY48

Ospite
io invece sono del parere che come avete intrapreso l'azione legale contro il proprietario moroso, voi tutti condomini uniti rifiutatevi di pagare anche per l'altro, così l'amministratore citerà voi e sarà il giudice a dipanare la matassa girovagando fra leggi, leggine, sentenze della Cassazione e quant'altro:disappunto:
auguri
 

giraffa

Nuovo Iscritto
Infatti è assurdo che la vita di condominio sia così soggetta alle sentenze dell'ultima ora.
Pare di stare sulle montagne russe.
La verità è che i parrucconi legiferano leggendo e non vivendo.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Da StudioDiRuggero.it

"Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.9148/08) fissano un nuovo orientamento riguardante il cd. profilo esterno delle obbligazioni pecuniarie del condominio. Il quesito di fondo è sempre lo stesso: può il creditore agire esecutivamente per l’intero nei confronti del singolo condomino (salvo per questi il diritto di regresso, o deve agire nei confronti di tutti pro quota?
La Suprema Corte fa propria questa seconda soluzione negando legittimità ai contrari orientamenti.
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto che la solidarietà passiva presuppone non solo la pluralità dei debitori e l’eadem causa obligandi ma anche l’indivisibilità della prestazione. Invero, allorché la prestazione sia divisibile (salvo che la legge non la consideri espressamente solidale), il principio della solidarietà passiva va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall’art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i debitori e vi è un’unica causa dell’obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Sicché nel caso dell’obbligazione pecuniaria riguardante il condominio si ravvisa la pluralità dei condebitori, può ravvisarsi l’eadem causa obligandi, ma non la indivisibilità della prestazione sicché non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione delle regole in materia di solidarietà passiva.
La Corte sottolinea, ancora, che l’art.1123 c.c. non distingue tra cd. profilo interno ed esterno dell’obbligazione e che il Condominio, per orientamento consolidato, difetta di una struttura unitaria (essendo un mero ente di gestione) e la sua organizzazione non può incidere sui diritti, obblighi e responsabilità dei condomini che resta contenuta nei limiti delle rispettive quote. "

Interessante la sentenza, ma l'orientamento prevalente della giurisprudenza è sempre stato quello della solidarietà passiva nell'obbligazione condominiale.
Staremo a vedere se questa sentenza farà testo oppure no, in Italia l'incertezza della legge è la regola. :shock:
 

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