marciano

Membro Junior
Buon giorno, profittando della vostra gentilezza e professionalità, vengo ad esporvi un piccolo quesito. Il 25 Marzo di quest'anno ho acquistato una porzione di villa bifamiliare allo stato "grezzo" , ossia rifinito esternamente, ma solo con alcuni tramezzi interni senza impianti . Non ho ancora allacciato alcuna utenza. Tale villa fa parte di un complesso residenziale di 4 ville a schiera bifamiliari, già tutte rifinite e abiate, tranne la mia. Ho ricevuto una telefonata dall'amministratore che adesso pretende la mia partecipazione alle spese conodminiali. Premetto che loro hanno provveduto l'anno scorso alle spese per automatizzare un cancello , che è in comune per l'ingresso che porta alle varie ville . Altri interventi non sono stati eseguiti, in quando ha già provveduto il costruttore ad asfaltare, e installare gli 8 lampioncini lungo il viale e a recintare. Ora il mio dubbio è, visto che ancora non sto iniziando i lavori, e che l'ingresso a tale complesso è da me limitato al massimo un paio di volte al mese, sono obbligato a partecipare a tali spese? INtendo consumi illuminazione , cancello ecc? Poi, sono disponibilissimo a partecipare alle spese per l'automazione del cancello, ma pagare una tassa condominale per me che ancora non posso utlizzare l'immobile! Poi, oltre a ciò l'amministratore pretende le spese condominiali dell'anno precedente , anno in cui il costruttore, allora prorpietario dell'immobile , non avrebbe partecipato ! A me risulterebbe strano, in quanto non mi vedo obbligato a pagare ciò di cui non ho usufruito! Tra l'altro la spesa annuale per illuminare 8 lampioncini , un citofono e un cancello automatico sarebbe di 200 euro, ossia 800 euro annuali in tutto?A me sembra eccessivo...

Grazie per l'interesamento!

Saluti.
 

acquirente

Nuovo Iscritto
purtroppo sbagli.............
nel momento in cui rogiti risulti proprietario e quindi devi pagare le spese condominiali anche se ancora non ci abiti.
per le spese vecchie indietro di due anni dalla data del tuo rogito se il vecchio proprietario non le ha pagate, ha ragione l'amministratore, le devi pagare tu con la possibilita' di rivalerti in giudizio sul vecchio proprietario.
ciao.


Art. 63 disp.att.cc
2.c.-Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
 

marciano

Membro Junior
Grazie per la risposta!

IN effetti l'amministratorte ha fatto riferiemento prorpio all'articolo 63 di cui parlava lei. Adesso potrei concordare il fatto di pagare le future spese conodminiali (Anche se quelle dei consumi tipo luce e cancello mi sembra anomalo), nonostanche che l'immobile è al grezzo, priovo di impianti e allacci, quindi inabitabile, però pagare le spese precedenti o coinvolgermi in azioni legali contro il costruttore non mi sembra giusto, onestamente. INoltre, al di là della legge, quando ho acquistato l'immobile il prezzo di vendita avrebbe dovuto comprendere nel prezzo tutte le migliorie apportate dal precedente condominio, e quindi io, in realtà le avrei già pagate, o sbaglio? A meno che non risulti un accordo tra parte acquirente e venditrice ,il quale stabiliva un prezzo di vendita e specificava che a parte avrei dovuto pagare intereventi di migliorie da parte del condominio neperiodo precedente all'acquisto, cosa che non è stata fatta, ne specificata nell'atto di vendita!

Comunque , ho fatto un bel giro su internet, e una recente pronuncia della corte di cassazione (n. 24654 del 3 dicembre 2010) stabilisce esattamente il contrario . Ci sono molti siti che la riportano, ad esempio questo : Il riparto delle spese condominiali in caso di compravendita dell . IN tal caso sono ancoa obbligato??


Grazie per la vostra attenzione, cordiali saluti.
 

acquirente

Nuovo Iscritto
sul forum ci diamo tutti del tu..................:D
dipende dagli accordi presi nella proposta-preliminare tra venditore ed acquirente.
La differenza sta fra spese straordinarie e spese ordinarie.
Spese straordinarie:
la sentenza che tu riporti dice:in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti,nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera della assemblea. Sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente
ma questo e' un altro discorso.........................si tratta di spese straordinarie in atto al momento del rogito ed approvate in assemblea prima del rogito. Sono a carico del venditore.
spese ordinarie:
Per quanto riguarda invece le spese ordinarie se il vecchio proprietario non le ha pagate le devi pagare tu, due anni indietro dalla data del rogito e poi citarlo in giudizio se vuoi recuperarle.
 

ada1

Nuovo Iscritto
due anni indietro

Credo che anche per la morosità condominiale la prescrizione sia di 5 (articolo 2948,comma 4, del codice civile) e non di 2 anni anche se -secondo una giurisprudenza recente- sarebbe necessario individuare ogni singola spese per applicare ad essa la prescrizione adeguata (scorporo ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9148/08 secondo la quale il condominio non è nemmeno un ente di gestione e l’amministratore è mandatario direttamente dei condomini e non del condominio)
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Credo che anche per la morosità condominiale la prescrizione sia di 5 (articolo 2948,comma 4, del codice civile) e non di 2 anni anche se -secondo una giurisprudenza recente- sarebbe necessario individuare ogni singola spese per applicare ad essa la prescrizione adeguata (scorporo ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9148/08 secondo la quale il condominio non è nemmeno un ente di gestione e l’amministratore è mandatario direttamente dei condomini e non del condominio)


non stiamo parlando di prescrizione delle spese condominiali.
stai confondendo il problema.
 

marciano

Membro Junior
Grazie ancora per le risposte...caro acquirente, bisognerebbe quindi avere un prospetto delle spese effettuate se ordinarie o straordinarie. Dunque, essendo condominiale un cancello automatico , un viale con 8 lampioncini e i lavori straordinari eseguiti sono l'automazione del cancello elettrico, cosa rimane? Il consumo di corrente e basta, visto che altre attività da parte del condominio non sono state intraprese! Quindi a me spettano spese oirdinarie, faccio il totale delle bollette pagate e le divido per 8 quote dei condomini giusto? Poi lui pensava a una gestione del fondo cassa, questa cosa come può essere considerata?( da qui i 200 euro annuali) .
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Grazie ancora per le risposte...caro acquirente, bisognerebbe quindi avere un prospetto delle spese effettuate se ordinarie o straordinarie. Dunque, essendo condominiale un cancello automatico , un viale con 8 lampioncini e i lavori straordinari eseguiti sono l'automazione del cancello elettrico, cosa rimane? Il consumo di corrente e basta, visto che altre attività da parte del condominio non sono state intraprese! Quindi a me spettano spese oirdinarie, faccio il totale delle bollette pagate e le divido per 8 quote dei condomini giusto? Poi lui pensava a una gestione del fondo cassa, questa cosa come può essere considerata?( da qui i 200 euro annuali) .

certo le spese ordinarie e straordinarie devono essere divise. due prospetti con tutte le spese dettagliate e le date in cui pagare con relativi bonifici.
se le spese straordinarie sono state approvate in assemblea prima del rogito sono da addebitarsi al venditore anche se i lavori non sono stati ancora iniziati e nel frattempo tu sei diventato acquirente.
diverso le spese ordinarie, quelle le devi pagare tu se il vecchio proprietario non le ha pagate.
il problema nasce se il vecchio proprietario non volesse pagare le spese straordinarie a cavallo del rogito.
se si dovesse andare in giudizio, lui avrebbe torto.
 

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