basty

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Riprendo la presente discussione per porre una ulteriore domanda a carattere generale, pertinente al titolo della medesima, ma non necessariamente connessa al presente specifico caso.

Nel caso il vicino non abbia provveduto ad adempiere, e riceva dalla parte vincente la diffida come sopra ipotizzato, può a sua volta proporre una transazione extragiudiziale, offrendo un compenso monetario (ad esempio per evitare costi maggiori come la demolizione di muri, ed altre opere costose e di notevoli conseguenze per il proprio fabbricato ?).
E' lecito cioè trovare un accordo a posteriori, alternativo al dispositivo della sentenza, attraverso una compensazione monetaria? Oppure non c'è alternativa? (attuazione o prescrizione?)
 

Luigi Criscuolo

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Nel caso il vicino non abbia provveduto ad adempiere, e riceva dalla parte vincente la diffida come sopra ipotizzato, può a sua volta proporre una transazione extragiudiziale,
dipende: perché si potrebbe corre il rischio di autorizzare il cambiamento di confini. Perché il pagamento potrebbe passare per una implicita compravendita di porzioni di terra o di servitù nei confronti di chi aveva vinto la causa.
 

basty

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@Luigi Criscuolo
La mia domanda riguardava un caso diverso, non questo specifico. In particolare i termini della sentenza sono:
- chiusura o trasformazione in luce di una veduta abusiva
- demolizione della sporgenza laterale di una falda del tetto, che insiste sulla verticale del fondo altrui per circa 80 cm.
ecc.

Mi chiedevo se ad esempio si poteva dietro compenso soprassedere alla rimozione immediata della parte di falda, salvo rimuoverla se in futuro dovesse essere costruito un edificio in aderenza.
 
Ultima modifica:

Gianco

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Tutti gli accordi possono essere accettati tranne quelli contrari alla legge ed ai regolamenti edilizi. Un esempio se la distanza del fabbricato dal confine deve essere 5 m, tu puoi autorizzare il vicino ad accostarsi fino al limite legale m 1,50 a condizione che la differenza te la accolli tu ed il tuo fabbricato disti dal suo 10 m.
 

basty

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tu puoi autorizzare il vicino ad accostarsi fino al limite legale m 1,50 a condizione che la differenza te la accolli tu ed il tuo fabbricato disti dal suo 10 m.
Non toccare tasti dolenti: al riguardo il responsabile all'urbanistica del Comune e di conseguenza un CTU, hanno sostenuto il primo la non applicabilità della L. 1444, il secondo di conseguenza di non dover prendere in considerazione quell'aspetto ed il rispetto delle distanze di 10 mt da pareti finestrate.

Comunque ormai il punto non è quello.
Mi chiedevo se a fronte di una sentenza passata in giudicato, che sostanzialmente riguarda rapporti di vicinato, possa trovarsi una soluzione diversa da quella stabilita dal giudice, ad esempio negoziando un accordo economico prima non preso in considerazione dalla parte soccombente.
 

Gianco

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Professionista
Le distanze fra pareti finestrate vanno rispettate, salvo rare eccezioni, gli accordi possono riguardare le distanze del fabbricato dal confine.

Certamente gli accordi fra le parti in causa, posto che non siano illegali, non possono essere disattesi dall'autorità giudiziaria.
 

basty

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Certamente gli accordi fra le parti in causa, posto che non siano illegali, non possono essere disattesi dall'autorità giudiziaria.
Veramente la domanda invertiva i termini: mi chiedevo se gli accordi tra le parti, possano disattendere le indicazioni delle sentenze.

Comunque mi pare di capire siano possibili. grazie.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Mi chiedevo se a fronte di una sentenza passata in giudicato, che sostanzialmente riguarda rapporti di vicinato, possa trovarsi una soluzione diversa da quella stabilita dal giudice, ad esempio negoziando un accordo economico prima non preso in considerazione dalla parte soccombente.
se i contendenti trovano un accordo postgiudiziale, nonostante sia già stata emessa una sentenza, la parte vincente, una volta perfezionato l'accordo, non potrà più recriminare il rispetto della sentenza medesima.
Se la proiezione del tetto sconfina nella altrui proprietà e questo proprietario accetta un risarcimento, chi sporge acquisisce il diritto di sporgere quindi instaura una servitù. Non ha senso accettare di risarcire un danneggiato e contemporaneamente sottoscrivere una clausola con la quale acconsentire al danneggiato medesimo di decidere, in un qualsiasi momento, di utilizzare le regole del c.c. per ristabilire la situazione regolare.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie Luigi: è quello che sospettavo.
Immagino che questa servitù che di fatto verrebbe a stabilirsi, prevarrebbe anche sul diritto di chi costruisse in futuro in aderenza, a far rimuovere questa sporgenza.
Oppure rimarrebbe lecito/possibile costruire in aderenza, sobbarcandosi però l'onere della eliminazione della sporgenza altrui?
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Oppure rimarrebbe lecito/possibile costruire in aderenza, sobbarcandosi però l'onere della eliminazione della sporgenza altrui?
io non ti capisco: c'è stata una sentenza che impone al soccombente di rimuovere l'eccesso di sporgenza della falda del tetto; il vincente, per sua iniziativa, si fa indennizzare per lasciare la sporgenza; poi, dopo svariato tempo, decide di costruire in aderenza e si assume il costo della eliminazione della sporgenza del manufatto altrui?
Non so se la situazione da te descritta sia reale: una falda di un tetto potrà sporgere di 1,5 m dal profilo esterno del muro perimetrale; se, come hai scritto, la proiezione verticale della falda sporge di 80 cm oltre il confine, significa che la distanza del muro dell'edificio si trova a 70 cm dal confine. Molto più realisticamente con una sporgenza della falda del canonico 1,0 m significa che la distanza della costruzione dal confine è di soli 20 cm.
 

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