Elisabetta48

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Falso. Non "blocca" proprio nulla.
Stavolta non ti do ragione. Forse "blocca" non è il termine corretto ma credo che il senso della frase fosse chiaro: il timore di @prof era che la protrazione dell'iter obbligasse poi al pagamento dell'intera sanzione, non di solo una parte. Il proporre ricorso blocca il conteggio dei giorni, quindi quella fase della procedura

Anche sul discorso emissione dell'atto/notifica non sono d'accordo

Codice civile Art. 2943.
Interruzione da parte del titolare.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

La notificazione si ha nel momento in cui il postino ti suona alla porta
 

Nemesis

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Il proporre ricorso blocca il conteggio dei giorni, quindi quella fase della procedura
Proporre un'istanza in autotutela non blocca proprio nulla. Tant'è vero che bisogna accertarsi che venga accolta prima dello scadere dei termini per proporre ricorso, per non rischiare di presentarlo (il ricorso) fuori termine.
Anche sul discorso emissione dell'atto/notifica non sono d'accordo
Peccato che la giurisprudenza ti smentisca.
 

Nemesis

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Rileggiti il post di Arciera di lunedì alle 23,09 e i seguenti, rileggiti il codice civile, sono andata a rileggermi avvisi di accertamento del passato, è la data di notifica quella che conta. E mi sembra che anche il comune di Milano concordi...
Non ho bisogno di rileggere post con cui si traggono conclusioni errate.
Bisogna leggere e saper interpretare le norme e le sentenze.
Art. 149, comma 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 263/2005):
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".

Art. 4, comma 3 della legge n. 890/1982:
"L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione".

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". (*)

Da quanto sopra consegue che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale viene individuato:
- per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste;
- per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Quindi l'atto di accertamento, se consegnato alle poste prima dello spirare del termine di decadenza, è perfettamente valido anche se perviene al destinatario dopo tale termine.

(*) Altre testuali parole presenti nella sentenza:
La notificazione a mezzo posta di atti giudiziari si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario anziché alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta fermo, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
 

arciera

Membro Senior
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 1 febbraio 2012, n.1418

In caso di notificazione eseguita a mezzo del servizio postale (ai sensi dell’art. 8, secondo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890), il perfezionamento della notifica può coincidere, oltre che con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario, anche con lo spirare del termine di 10 giorni stabilito per la «compiuta giacenza».
Con pronuncia resa a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di 10 giorni va considerato di natura processuale e a decorrenza successiva. Ne discende l’applicazione delle regole ordinarie stabilite dal codice di procedura civile (dunque, se il termine dei 10 giorni scade in un giorno festivo, o nella giornata di sabato, la scadenza va prorogata al primo giorno seguente non festivo).
In primis, occorre considerare l’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., - aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 1 marzo 2006, che, nel disciplinare la notificazione a mezzo del servizio postale, dispone: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Tale disposizione, afferma la Corte, codifica il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale: “... risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione é destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati é condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti”.

come ti dicevo @Nemesis è il solito pastrocchio all'italiana.
 

Nemesis

Membro Storico
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come ti dicevo @Nemesis è il solito pastrocchio all'italiana.
E' chiarissimo. Qui si stava discutendo se l'atto di accertamento pervenuto al destinatario oltre il termine di decadenza sia valido. Lo è, se quell'atto è stato consegnato dal notificante alle poste prima del termine. Anche se dovesse pervenire al destinatario mesi dopo. Ogni altra considerazione non sposta quanto sopra.
 

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