condobip

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ringrazio tutti per le risposte, ma desidererei una risposta esplicita al quesito:la delibera è nulla si o no?
Secondo me è annullabile, in quanto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza 07/03/2005, n. 4806 ...

... è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.

Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.


In pratica da quanto si legge nella Sentenza, la nullità assoluta non sussiste, perchè non rientra nei termini.
Ciò non toglie che tu possa tentare la carta della nullità, sarà il Giudice a decidere.
 

condobip

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ringrazio tutti per le risposte, ma desidererei una risposta esplicita al quesito:la delibera è nulla si o no?
Aggiungo che se il deliberato è nullo oppure annullabile, il procedimento è lo stesso, ovvero con ricorso all'A.G., per cui sarà il Giudice a decidere se i termini sono per la nullità assoluta oppure per la sola annullabilità che deve essere effettuata entro 30 gg come previsto dall'art 1137 cc;
- entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti
Ma se eventualmente se riscontrerà l'assoluta nullità, questi termini dei trenta gg non saranno determinanti nella decisione Giudiziale, nel senso che il ricorso potrebbe essere effettuato anche dopo questa scadenza dei 30 gg.
 

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