condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
No quella maggioranza vale per le innovazioni

cc art. 1136
....
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
...

cc art. 1120. Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

per i miglioramenti non costosi invece;

cc art. 1136
...
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel frattempo c'è stata la riforma del condominio con cambiamenti rilevanti dei quorum necessari:
" Devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio le deliberazioni che hanno per oggetto (art. 1136, co. 2, c.c.)"
Inoltre non mi trova d'accordo il fatto che non sia una innovazione. Noi siamo in presenza di una servitù. L'annullamento di una servitù dovrebbe essere sufficiente a passare la decisione come innovazione e quindi il quorum si alzerebbe ai due terzi dei millesimi condominiali. Al riguardo la nuova legge scrive:
Devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno 2/3 del valore dell’edificiole deliberazioni aventi ad oggetto:
a) le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c. (nel precedente regime tali deliberazioni dovevano essere sempre approvate con un numero di voti che rappresentasse il 50% + 1 dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio);
come si vede persino il miglior godimento delle cose comuni sono passate ai 2/3 del valore dell'edificio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è che si annulla la servitù, quella è una conseguenza all'apertura di una botola comune sul tetto da parti comuni, e quella non è una innovazione ma un semplice miglioramento per una più intensa utilizzazione, per essere innovazione deve cambiare la struttura ovvero il tetto non deve essere più un tetto, il che in questo caso non è possibile.


Più in particolare Costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte , nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione.

Al contrario non costituiscono innovazioni, tutti gli atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazione della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.

http://www.tutelati.it/innovazioni.htm
 

nut

Membro Attivo
Proprietario Casa
@arciera, quindi, se non basta la maggioranza di 512 millesimi (sarebbe questo il valore dei millesimi dei consenzienti), l'apertura non si farà se non a spese del solo proprietario?

Una domanda che non ho fatto: per maggioranza vengono intesi solo i millesimi oppure anche la maggioranza degli intervenuti?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Maggioranza delle teste e millesimi (ambedue), e secondo quello che ho scritto non si tratta di innovazione, per cui in 2°convocazione sarà possibile la maggioranza dei voti (teste) e almeno 333.33 period. millesimi
 

nut

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sì, ho letto che non si tratta di innovazione...in seconda convocazione saremo quattro contro tre e i millesimi dei quattro saranno 488...contro i 3 con 512...
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Maggioranza degli intervenuti e due terzi dei millesimi. Dunque, abbiamio constatato che come minimo ci vuole un quorum della maggioranza dei millesimi. Ora il dubbio consiste su cosa sia innovazione. La nuova legge che regola i rapporti condominiali si esprime chiaramente (mi quoto)

a) le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c. (nel precedente regime tali deliberazioni dovevano essere sempre approvate con un numero di voti che rappresentasse il 50% + 1 dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio);
Non si deve per forza innovare tutto il tetto, anche aprire una botola sul tetto si innova il tetto - vedi la legge sull'uso più comodo o al maggior rendimento.[DOUBLEPOST=1378293356,1378293255][/DOUBLEPOST]
Maggioranza delle teste e millesimi (ambedue), e secondo quello che ho scritto non si tratta di innovazione, per cui in 2°convocazione sarà possibile la maggioranza dei voti (teste) e almeno 333.33 period. millesimi
è cambiata la legge Condobip! i quorum sono diversi!
 

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