Scusate, sto andando in confusione...la situazione è questa: 4 teste con 488 millesimi, 3 teste con 512...innovazione o meno...chi prende la decisione?
 
stai proprio mettendo in difficoltà il legislatore! io taglio questo nodo gordiano: è una innovazione ci vogliono i due terzi dei millesimi condominiali
 
e quindi, non si può decidere niente...non si fa...visto che c'è sempre una condizione mancante, o manca la "testa" o mancano i millesimi...
 
certo! hai capito! ma c'è qualcosa in più: la legge parla chiaro, te lo ripeto ancora cosa si intende per innovazione:
a) le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c.
e cosa più di questa botola è una innovazione?



le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c.
 
Grazie...sono contenta :)
Posso fare qui anche un'altra domanda o devo aprire un'altra discussione? Riguarda la maggioranza per approvare la ristrutturazione del tetto...
 
Maggioranza degli intervenuti e due terzi dei millesimi. Dunque, abbiamio constatato che come minimo ci vuole un quorum della maggioranza dei millesimi. Ora il dubbio consiste su cosa sia innovazione. La nuova legge che regola i rapporti condominiali si esprime chiaramente (mi quoto)


Non si deve per forza innovare tutto il tetto, anche aprire una botola sul tetto si innova il tetto - vedi la legge sull'uso più comodo o al maggior rendimento.[DOUBLEPOST=1378293356,1378293255][/DOUBLEPOST]
è cambiata la legge Condobip! i quorum sono diversi!
Tu ti quoti su una NON innovazione;

Al contrario non costituiscono innovazioni, tutti gli atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazione della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica

Il nuovo ordinamento, in vigore dal 18.6.2133 è questo, e qui trovi la Gazzetta Ufficiale, se desideri effettuare un controllo su quanto io ho scritto;;
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sg

cc art. 1136
....
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
...

cc art. 1120. Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

per i miglioramenti non costosi invece;

cc art. 1136
...
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
 

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