Al contrario non costituiscono innovazioni, tutti gli atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazione della stessa
Ma perchè ti ostini a negare l'evidenza? la botola c'è ora o non c'è? vi è una alterazione o modificazione nel tetto? è o non è una nuova cosa?
suvvia, perchè ti stai intestardendo su una cosa così ovvia?
 
Ma perchè ti ostini a negare l'evidenza? la botola c'è ora o non c'è? vi è una alterazione o modificazione nel tetto? è o non è una nuova cosa?
suvvia, perchè ti stai intestardendo su una cosa così ovvia?
Non è una modifica del materiale del tetto, ed il tetto rimane tetto, per questo NON è innovazione, inoltre la costruzione della botola rende più intenso l'uso del tetto, tutte cartatteristiche della NON innovazione, ovvro quell'articolo che ho postato, lo dice in modo chiaro.
Insomma non sono io che nego l'evidenza.
Mi sa che rimaniamo nelle nostre convinzioni e il finale (sembra già deciso), non tiene conto ne della tua opinione ne della mia, ma si accorderanno con una delibera tra di loro.
Per cui ritengo che la questione sia chiusa.
 
Il finale sarà che non si farà la botola, in quanto non c'è la maggioranza di teste per farla e c'è una maggioranza di teste con 488 millesimi che non vuole farla
 
Il finale sarà che non si farà la botola, in quanto non c'è la maggioranza di teste per farla e c'è una maggioranza di teste con 488 millesimi che non vuole farla
L'importante è che ci siano più teste che votano contrario (cioè dovranno essere tutti presenti visto la poca differenza), perchè come è la mia convinzione la delibera passa con la maggioranza delle teste e almeno 333.33period. millesimi.
Se invece vale la teoria di Arcera devono esserci almeno 666.66period. millesimi
 
Non è una modifica del materiale del tetto, ed il tetto rimane tetto, per questo NON è innovazione, inoltre la costruzione della botola rende più intenso l'uso del tetto, tutte caratteristiche della NON innovazione,


eppure la legge che più volte ti ho postato parla chiaro, in più ti posso aggiungere che la riforma del condominio del 2012 ha profondamente inciso sulla questione distinguendo tra “innovazioni” e innovazioni. Vi sono innovazioni come il fotovoltaico etc, che non rientrano nei quorum dei due terzi. come ti dicevo il nuovo art. 1120 c.c. relativo alle innovazioni prevede che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 c.c., (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Perchè invece lo riporti a maggioranza? C'è già una servitù di passaggio (non ci fosse almeno!) innovazione non è cambiare il tetto con una strada asfaltata, innovazione è mettere una cosa lì dove ora non c'è
 
eppure la legge che più volte ti ho postato parla chiaro, in più ti posso aggiungere che la riforma del condominio del 2012 ha profondamente inciso sulla questione distinguendo tra “innovazioni” e innovazioni. Vi sono innovazioni come il fotovoltaico etc, che non rientrano nei quorum dei due terzi. come ti dicevo il nuovo art. 1120 c.c. relativo alle innovazioni prevede che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 c.c., (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Perchè invece lo riporti a maggioranza? C'è già una servitù di passaggio (non ci fosse almeno!) innovazione non è cambiare il tetto con una strada asfaltata, innovazione è mettere una cosa lì dove ora non c'è
Dove vedi scritto sull'art 1136 cc;

possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Non lo so

Questo è il testo copiato dalla Gazzetta Ufficiale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sg
Clicca numero 14

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e
all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

eppure la legge che più volte ti ho postato parla chiaro, in più ti posso aggiungere che la riforma del condominio del 2012 ha profondamente inciso sulla questione distinguendo tra “innovazioni” e innovazioni. Vi sono innovazioni come il fotovoltaico etc, che non rientrano nei quorum dei due terzi. come ti dicevo il nuovo art. 1120 c.c. relativo alle innovazioni prevede che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 c.c., (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Perchè invece lo riporti a maggioranza? C'è già una servitù di passaggio (non ci fosse almeno!) innovazione non è cambiare il tetto con una strada asfaltata, innovazione è mettere una cosa lì dove ora non c'è
Quello che dici tu è scritto sull'art 1120;

cc art. 1120. Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

e subito dopo c'è l'elenco di queste innovazioni, ma non c'è la modifica del tetto ne botole;

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

E' più chiaro ora?
 
(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)

1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

(Testo in vigore fino al 16 giugno 2013)

...omissis...

5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

e questo è il famoso 5° comma del 16 giugno 2013
 

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