eppure la legge che più volte ti ho postato parla chiaro, in più ti posso aggiungere che la riforma del condominio del 2012 ha profondamente inciso sulla questione distinguendo tra “innovazioni” e innovazioni. Vi sono innovazioni come il fotovoltaico etc, che non rientrano nei quorum dei due terzi. come ti dicevo il nuovo art. 1120 c.c. relativo alle innovazioni prevede che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 c.c., (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Perchè invece lo riporti a maggioranza? C'è già una servitù di passaggio (non ci fosse almeno!) innovazione non è cambiare il tetto con una strada asfaltata, innovazione è mettere una cosa lì dove ora non c'è