griz

Membro Storico
Professionista
Non mi pare così strano. Evidentemente d'estate vuole godersi il suo terrazzo senza muratori e ponteggi in giro.


Nemmeno io.
I terrazzi e i giardini condominiali sono pieni di affacci dai piani superiori e non credo che si possa parlare di servitù. Io stesso ho il balcone che si affaccia sul giardino del vicino sotto di me. Mia nonna aveva un balcone che si affacciava sul terrazzo sottostante, che ovviamente sporgeva ben oltre il parapetto del balcone stesso. E non mi risulta che tali conformazioni degli edifici possano costituire servitù.
Sulla privacy poi... sul terrazzo quale privacy posso pretendere? Addirittura, se io mi metto nudo sul terrazzo sono atti osceni in luogo pubblico... sottolineo luogo pubblico, altro che privacy.
vero! ma gli affacci che menzioni sono nati con l'immobile quindi tutte le servitù e diritti vari ci sono sempre stati e non sono discutibili, diverso è un nuovo affaccio su una proprietà, dove non affaccia nessuno se non il proprietario
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
I terrazzi e i giardini condominiali sono pieni di affacci dai piani superiori e non credo che si possa parlare di servitù.

Si...ma generalmente sono realizzati in fase di costruzione dell'immobile e non successivamente.
Esiste il "diritto di affaccio/servitù di veduta"...ma per i motivi citati è preesistente al'acquisto del primo proprietario (i successivi subentrano) che infatti potrà modificare finestre e portefinestre esistenti ...ma quanto ad aprirne di nuove (seppur in facoltà quale miglior utilizzo di un bene comune senza impedire parimenti uso od arrecare danno) si deve ottenere il benestare di eventuali confinanti...e certamente dei "sottostanti"
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
sulla facciata comune, di fatto si aprirebbe un affaccio su un'altra proprietà dove non ce ne sono altri, non lo trovo così facile
La privacy è' una questione tra i due condòmini che non interessa ne gli ambiti normativi di edilizia e urbanistica e neppure quelli del condominio.
Ribadisco
Tra diritto alla privacy e il diritto di aprirsi una nuova apertura....,quale prevale ??????
Una qualche autorità ha sancito chi prevale ????
 
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marcanto

Membro Senior
Professionista
si deve ottenere il benestare ........ certamente dei "sottostanti"
principio valido qualora si limiti la "colonna d'aria" del sottostante .......come per esempio nelle previsioni di nuove realizzazioni di balconi.
Ma la fattispecie non prevede balconi ma solo aperture come una finestra, quindi nessuna limitazione alla "colonna d'aria"
 

graif

Membro Attivo
Proprietario Casa
Qualsiasi intervento presuppone una pratica edilizia e, trattandosi di un condominio,
un "placet" condominiale . Potresti opporti ma poi i rapporti come saranno ?
Valuta tu
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Studiarsi l' Art. 905 del CC....il terrazzo sottostante equivale ad un "fondo" limitrofo".

Cosa diversa se il terrazzo/terreno sottostante fosse bene comune.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
E' si ....si dovrebbe studiare il 905 del CC, che riferisce distanze di 1,50 m, e poi considerare che la distanza tra 2 piani e canonicamente di 3 m a cui si aggiunge l'altezza del parapetto (h=1,00 m) considerato che si tratta di una finestra !!!!
Quindi in considerazione del 905 del CC (chiamato in causa) tra la finestra ed il sottostante terrazzo si avrebbe una distanza di circa 4,00 m abbondantemente superiore alle distanze indicate nello stesso articolo del CC.

Poi ...aggiungerei se l'espressione/definizione di "fondo" (riferita nel 905 del CC) sia applicabile tra due proprietà facenti parte dello stesso edificio che insite sul medesimo fondo!!!
 
Ultima modifica:

marcanto

Membro Senior
Professionista
In effetti di idiozie se ne dicono e scrivono.....come il richiamare le distanze dal 905 del CC per la creazione di finestre in condominio.
Che si citi pronuncia/e della giurisprudenza secondo cui non si sono consentite aperture di tale fattispecie in condominio ......altrimenti e' tuta aria fritta
 

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