griz

Membro Storico
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a prescindere: secondo me se il postante si oppone all'apertura dell'affaccio e il vicino porta la cosa in tribunale, si arriverà alla pronuncia della cassazione che ci suggerirà la versione corretta delle interpretazioni
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La Giurisprudenza non è una scusante che si può invocare ogni qual volta non si vuole credere a quanto viene spiegato sul testo di una norma di Legge.
Non sempre esiste/ od è reperibile una sentenza che risolve ogni caso particolare come quello raccontato.

Esistono sentenze che ammettono l'apertura incondizionata di "luci" (cosa diversa da finestre o peggio balconi) munite delle prescritte "grate" e rispetto delle altezze, altre che giustificano l'apertura di vedute perchè volte verso spazi comuni.
Invero in queste ultime la massima precisa che l'Art. 905 non si applica proprio in virtù della "comunione" delle aree sottostanti/confinanti che in quanto tali servono a tutti i comproprietari.

E l'unica idiozia scritta è quella di misurare la distanza di una veduta sommando l'altezza piano su cui la si vorrebbe aprire.

Che poi tale asserzione venga fatta da chi millanta essere professionista (e l'intervenire sempre su temi edilizi farebbe supporre preparazione in tale ambito)...si salvi chi può.

Non è mia competenza spiegare le cose a chi poi cerca di arrampicarsi sugli specchi...non me ne viene nulla in tasca... anzi ci perdo .
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Mi verrebbe da esclamare che lupo perde pelle ma non il vizio.
Certa gente era, rimane e sarà sempre pregna di idiozia!!!

Nessuno cita la giurisprudenza come scusante, anzi è il contrario ......vi sono dozzine di pronunce di cassazione che AUTORIZZANO a modificare e creare NUOVE aperture sulle facciate condominiali e se il 905 CC fosse applicabile per la fattispecie la cassazione NON si sarebbe pronunciata a favore....tutto qui. Se non hai o non trovi pronunce che avvallalo la tua posizione e' solo perché non ve ne sono a dimostrazione che le tue sono posizioni che sanno di fumo fritto

Poi continua pure ad offendere tanto questo ti capacita fare
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Punto 1) Qui si capisce la cultura e la capacità di comprensione giuridica: affermare che qualcuno dice una idiozia e cosa diversa dal definire "idiota" una persona.

Punto 2) Si dice: Il lupo perde il "pelo" non il vizio. Se perde la pelle significa che è morto.

Punto 3) Sarà mia premura postare sentenza che avvalora la mia tesi...quando chi millanta professionalità (ingegnere edile??? almeno così "pensa" di essere) mi porterà sentenza dove su stabilisce che per la distanza di rispetto dal fondo limitrofo si somma l'altezza dal piano di calpestio.

Amen.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Sicuramente un, discreto e non eccellente, psicologo potrebbe trovare la giusta chiave di lettura per chi chiama in causa la professionalità altrui .......probabile che ci veda invidia per quello che non si è!!!

sarò curioso di vedere sentenze che negano l'apertura di finestre perchè la distanza tra il davanzale delle finestre e il sottostante solaio del vicini è a distanza di 1,00 m, distanza che nega il disposto del 905 CC!!!
cosi come sarò curioso di vedere se, nelle medesime sentenze, l'espressione/definizione di "fondo" (riferita nel 905 del CC) sia applicabile tra due proprietà facenti parte dello stesso edificio che insite sul medesimo fondo!!!

per quanto concerne la "pelle" ......mi sa tanto che il mio cellulare voleva coniare un nuovo proverbio .......

si arriverà alla pronuncia della cassazione che ci suggerirà la versione corretta delle interpretazioni
ma no, non bisognerà aspettare tale pronuncia perchè qui abbiamo il genio della lampada che ha già altre pronunce di questa natura .......restiamo in attesa di sue nuove!
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A lavare la testa di un asino si perde tempo e sapone.

Finchè non vedo una sentenza che calcola la distanza di una veduta sommando l'altezza della finestra rispetto al piano non fornirò "vera cultura".

In alternativa può anche fornire sentenza dove si dichiara la possibilità di aprire vedute (finestre) su aree private...siano queste giardini, terrazze, o qualsivoglia area ad uso esclusivo.
 
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marcanto

Membro Senior
Professionista
Nel mio archivio ho dalle 6 alle 10 sentenze (non ricordo numero) che legittimano la modifica o l'apertura di finestre su facciate condominiali .......quindi sono dotato di vera cultura .......e neppure lo sapevo!!!! Ma vedi tu

quindi se sono in condominio e abito al 3° piano non posso aprire vedute (finestre) su aree private poste al piano terra ...siano queste giardini, terrazze, o qualsivoglia area ad uso esclusivo ?????? ......... hee si, questa si che è vera cultura !!!!
Poi qui si nota la vera cultura, quando ci si riferisce ad un area privata=assimilabile a proprietà ma poi si pone nella stessa frase/riferimento l'uso esclusivo=non di proprietà.
Ma si ha chiaro il significato, e la differenza, tra area privata ed aria ad uso esclusivo?


Ancora un po e dirà che questo proprietario esclusivo è anche tenuto a pretendere che si chiudano le finestre già presenti/esistenti .......
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel mio archivio ho dalle 6 alle 10 sentenze (non ricordo numero) che legittimano la modifica o l'apertura di finestre su facciate condominiali .......quindi sono dotato di vera cultura .......e neppure lo sapevo!!!!

Ti citerò per l'ultima volta (contravvenendo alle mie regole): hai dalle 6 alle 10 sentenze (potrei aggiungerne altre) dove si legittima l'apertura di finestre/portefinestre su una qualsiasi facciata condominiale (cosa che nel principio non ho mai negato perché previsto nell'art. 1102)...citami in quale, di questo tuo ridotto database, si tratta di una "nuova veduta" (non una "luce") su area privata.
Scommetto che su tutte si parla di facciata prospiciente una area comune (giardino od altro).

Ça va sans dir...deve essere sentenza di Cassazione.

Idem per quella dove la distanza della finestra viene determinata sommando anche la quota di altezza.

Auguri per la ricerca.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ma il mio archivio, come dicevi, e' ridotto......presumo quindi che il tuo molto esteso contenga sentenze che chiamano in causa il divieto di aperture di finestre su sottostanti spazi di proprietà esclusiva.
Non perdere altro temo e menzionala/e.....in caso contrario rimane aria fritta
 
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