Pixel74

Membro Junior
Proprietario Casa
Da alcuni giorni ho ottenuto le chiavi di un appartamento che mi sono aggiudicato in una esecuzione immobilare e di cui ho ottenuto il decreto di trasferimento. Il decreto contiene l'ordine al debitore e a chiunque lo detenga senza titolo di lasciare immediatamente libero da persone o cose e nella disponibilità dell'acquirente l'immobile. Il custode, che secondo me non ha fatto niente per far liberare l'immobile dagli oggetti in esso contenuti e che oltretutto si è dimostrato incompetente e infaffidabile, nel verbale di rilascio ha indicato che l'appartamento viene rilasciato con all'interno del materiale di scarso/nessun valore. Io dovrò disfarmi di questo materiale velocemente per iniziare i lavori di ristrutturazione, ma vi chiedo consiglio su come devo comportarmi.
1) devo sentire il tribunale e attendere specifiche istruzioni, rischiando che si allunghini i tempi per cavilli
burocratici?
2) posso disfarmi o comunque disporre di ciò che è all'interno dell'appartamento, senza rischiare di fare niente di illegale?
3) mi consigliate piuttosto di entrare in contatto con l'ultimo ex occupante (un extracomunitario che però attualmente è all'estero e tornerà tra qualche mese) o magari i suoi conoscenti extracomunitari che vivono qui in zona e sono in contatto con lui, per lasciare a lui o a loro la possibilità di scegliere cosa fare del materiale, in modo da nonmincorrere un domani in problemi o discussioni?
Grazie.
 
nel verbale di rilascio ha indicato che l'appartamento viene rilasciato con all'interno del materiale di scarso/nessun valore.
Non so se si può porre l'analogia, ma a noi in un caso di sfratto esecutivo l'ufficiale giudiziario aveva scritto la stessa frase. L'avvocato ci aveva detto che eravamo stati molto fortunati perchè questo significava che il tutto poteva essere portato in discarica. Il pomeriggio stesso dello sfratto un camioncino ha portato tutto in discarica.
 
per quanto ne so è il custode che deve provvedere allo sgombero, comunque il precedente proprietario non dovrebbe avere alcun diritto sulle cose quindi potresti anche sgombrare tu
 
Art. 609 c.p.c.:
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
 
leggendo l'articolo 609 mi persuado sempre di più che l'Italia sarà forse "la culla del diritto" ma sicuramente è "la tomba del buon senso". Poiché il valore dei beni è nullo ( come dichiarato all'inizio ) non si attiva, a mio modesto avviso, il confronto con le spese di custodia e asporto e quanto ne consegue e quindi si butta tutto senza pensarci troppo.
 
L’ho letta ma mi sembra che sia una conseguenza della non ricorrenza della clausola precedente. Se il valore dei beni è inferiore..........allora non si nomina nemmeno il custode e cade tutto il palco. Ma non sono un leguleio.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top