basty

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Ammettiamo che anche per servizi essenziali la maggioranza non deliberi.
In questo caso cosa deciderebbe la magistratura riguardo al ripristino della canna fumaria?
 

annamaria9637

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Allora non ci siamo spiegati: l'assicurazione ha pagato solo in parte i danni derivanti dal sinistro. Io ho chiesto 6000 e me ne hanno liquidato 2800, il danno per la canna è di 6600 e ne hanno liquidato 4000. La magistratura civile ad usa causa intentata da un inquilino nel nostro fabbricato che aveva una perdita nel bagno poiché non si decideva nulla ha intimato all'amministratore l'inizio immediato dei lavori e ha nominato il ctu direttore degli stessi ed il condominio ha dovuto pagare la differenza non coperta dall'assicurazione. Ha sancito che nessuno può diventare ostaggio di una maggioranza rispetto ad un diritto acquisito. Pensate se in un condominio di 12 famiglie 11 si potessero mettere d'accordo contro il dodicesimo anche solo per fargli dispetto e glielo negassero! allora la giustizia che ruolo avrebbe se il più forte prevarica il più debole: questa è la giungla. In ogni consesso umano ci deve essere la possibilità di potersi difendere dalle prevaricazioni. ecco perché non sono d'accordo sul principio espresso da dimaz che si ha torto solo perché la maggioranza decide a prescindere dalle norme che nascono per regolamentare i rapporti tra gli uomini e soprattutto per difendere chi, pur avendo ragione si trova in stato di inferiorità. LA LEGGE DEVE AVERE SEMPRE UNA BASE ETICA.
 

Dimaraz

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In ogni consesso umano ci deve essere la possibilità di potersi difendere dalle prevaricazioni. ecco perché non sono d'accordo sul principio espresso da dimaz che si ha torto solo perché la maggioranza decide a prescindere dalle norme

Occhio che così mi dai motivo di diventare "ostile"...se c'è una cosa che non digerisco è quando qualcuno mi attribuisce parole o concetti che non ho mai espresso.

Hai torto per tutto quanto eccede il legittimo risarcimento dei danni materiali alle tue parti di proprietà privata.
E non perchè te lo dico io ma perchè così è stabilito dalle Leggi sul Condominio dove si fissa in termini chiari che le spese (di qualunque natura) sulle parti comuni vanno deliberate a maggioranza.

Quindi se tu lamenti il mancato rimborso dei costi sostenuti per il ripristino delle tue parti private devi certamente attivarti contro il Condominio ma dimostrando tale mancanza difronte ad un Giudice che affiderà la valutazione sulla congruità delle tue pretese ad un CTU.
Se tu ti fai ripitturare i muri da un "restauratore di opere d'arte" non puoi pretendere ti sia pagato un costo fuori mercato.
Cosa che si appare per quanto segue.

Allora non ci siamo spiegati: l'assicurazione ha pagato solo in parte i danni derivanti dal sinistro....

Le "spiegazioni" sono solo tue...e, perdona il gioco di parole, ma sembra tu stia "dando i numeri".
In 24 messaggi sono usciti una pletora di valori diversi messi alla rinfusa si da sembrare incongruenti!!!
...era troppo difficile fare un elenco con specificati i vari importi dei danni subiti da ogni singolo condomino allacciato e tenendo separato il ripristino del camino (bene comune)???

Riassumiamo e vediamo il risultato:
Valori danni presentati:
- Totale Euro 15.000
-Valore per il ripristino del solo camino Euro 6.600
-Valore danni alle parti private Euro 8.400 (presumibile che non tutti abbiano avuto la stessa entità di danni alle parti private)

-Danni lamentati da @annamaria...e qui si entra nel caos:

al momento io ho danni per 10.000 euro circa
...ma se erano 8.400 per tutti???

Io ho chiesto 6000 e me ne hanno liquidato 2800
... :shock: :riflessione:

prima 10mila ora 6mila...se i primi includevano impropriamente il camino i conti non tornano comunque (ne se in toto ne se in quota).

Anche fosse si avrebbe che tu hai 6mila Euro e gli altri 4 soli 600 a testa.

Quanto al discorso "camino" ...ripeto per l'ennesima volta che sullo stesso la decisione compete al Condominio e nel vostro caso ai 5 utilizzatori.
Nessun Giudice degno di tal nome ti darà ragione sulle tue pretese di ripristino dell'opera (ed esistono sentenze a suffragio....magari di a tua sorella di documentarsi prima di partire per le "crociate")...cosa forse ammissibile solo per i servizi essenziali (ma se in 4 rinunciano significa che per il riscaldamento esistono altri impianti) oppure qualora la mancata riparazione/manutenzione dia fonte di pericolo per l'incolumità di cose o persone.
 

chiacchia

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Scusa ma se hai una sorella avvocato perché scrivi qui? non ti fidi di tua sorella o per avere un'altro parere.
Se la ragione è la seconda ok elenca con precisione gli eventi le cifre i conteggi dei CTU le varie richieste i risultati avuti tutto in ordine e potremmo darti un parere schietto secondo le nostre esperienze. altrimenti avrai solo risposte frammentarie.
 

moralista

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Professionista
OPPURE si pensa di ricevere qualche dritta dal forum poi potrebbe risultare non efficiente alla bisogna perché le informazioni sono sempre inserite a spanne e spezzettate
 

Luigi Criscuolo

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Noi abbiamo impugnato le delibere assembleari perché mentre tutto il condominio ha votato per la chiusura co l'assicurazione ora pretende che le eventuali differenze siano a carico dei 5 dichiarandosi incompetenti per decidere se aggiustare quale ditta chiamare ecc. se sei competente per chiudere il sinistro e quindi decidi allora sei competente anche per tutto il resto. questo è il quesito di fondo. Cosa ne pensate?
Allora; la situazione è complicata perché questo è un sinistro che riguarda il condominio parziale, pertanto la decisione di accettare l'indennizzo doveva riguardare i soli danneggiati e non tutto il condominio, la cui maggioranza ovviamente gli va bene tutto. E' altrettanto vero che la somma periziata andava contestata subito in assemblea portando perizie e relativi preventivi da parte dei danneggiati.
Se poi tra i danneggiati ci sono quelli che non vogliono ripristinare lo stato dei luoghi ante sinistro diventa ancora più in salita una richiesta risarcitoria di chi vuole invece la ricostruzione delle parti andate distrutte. E' come se a seguito di un incidente automobilistico periziano 1.000 € di risarcimento a fronte di un danno di 8/9.000 € ed il danneggiato non ripara l'auto e pretende il maggiore importo: l'assicurazione gli dice ripara, fatti fare la fattura e poi discuteremo.
In ogni caso l'amministratore se riceve l'assegno con l'importo definito dal perito o lo restituisce alla assicurazione motivandolo come insufficiente a coprire il danno effettivo, oppure lo deve trattenere in conto di futuro conguaglio. Tuttavia la decisione deve essere presa a maggioranza millesimale di proprietà tra gli appartenenti al condominio parziale. Se tu sei l'unica a voler ricostruire, dovrai fare i lavori tutta da sola se la canna era unica per tutti i camini oggi sarebbe fuori legge: tu costruisci la tua cappa secondo le norme locali, se è possibile lascia la maggior parte del vecchio camino, che contenendo amianto dovrà essere rimosso dopo aver sopportato l'incendio. Scrivi all'ASL e vedrai che giungerà un invito al condominio a presentare una relazione circa lo stato di pericolosità e di eventuale rimozione dei camini in cementoamianto. La spesa di rimozione andrà suddivisa condominio parziale per condominio parziale, per cui se i camini che non si sono incendiati non presentano uno stato di degrado tale da costituire pericolo verrà rimosso solo quello a cui sei attaccata tu.
 
Ultima modifica:

basty

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Proprietario Casa
Permettimi un rilievo: l'assicurazione chi la paga?
Tutto il Condominio o solo i 5 del Parziale ?
Giusta considerazione. Ma allora trovo incoerente resuscitare il condominio parziale quando si dovesse integrare quanto ricevuto, per ripristinare i danni.
Molto più semplice stabilire che "tutte" le canne fumarie sono comuni, e "tutti" contribuiscono alla manutenzione. Idem per gli scarichi fognari.

Se distinguo si dovesse fare, lo farei solo in caso di eventi colposi: se ad esempio si causa l'otturazione di uno scarico, è giusto che il ripristino sia a carico del colpevole o della colonna che ne fa uso.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Permettimi un rilievo: l'assicurazione chi la paga?
Tutto il Condominio o solo i 5 del Parziale ?
l'assicurazione la paga il condominio per tutto il fabbricato che è composto da alcuni "condòmini parziali" per via della struttura dell'edificio che si articola in più di una scala: la gestione manutentiva delle tubazioni di scarico dei fumi prodotti per la cottura dei cibi e delle tubazioni di scarico del riscaldamento a combustione diretta, come stufe e camini, come gli scarichi liquidi domestici, è a carico di chi usufruisce di tali condotte. L'assicurazione incendio, danni da acqua condottata ed eventi atmosferici riguarda tutto il condominio nel suo complesso, tuttavia ritengo giusto che siano i danneggiati appartenenti al "condominio parziale" a decidere se accettare o meno l'indennizzo anche se contribuiscono solo per la loro parte al pagamento della assicurazione, e non tutto il condominio.
Facciamo il caso che tutti i danneggiati siano coesi nel contestare l'importo del risarcimento deciso dalla assicurazione: saranno i danneggiati a fare causa all'assicurazione per ottenere un maggiore risarcimento, all'interno del massimale previsto, e non tutto il condominio. Saranno loro che si dovranno fornire di un perito e di un avvocato per ottenere una giusta quantificazione del loro danno. Per la maggioranza dei condòmini non danneggiati qualsiasi somma decisa dalla assicurazione va bene per risarcire gli altri tranne se stessi.
E' vero che l'assicurazione tende ad avere rapporti solo con l'amministratore, ma è pur vero anche che il perito quantifica il danno danneggiato per danneggiato, quindi a maggior ragione sono i danneggiati che devono decidere se accettare o meno l'indennizzo.
Purtroppo questo caso vede solo un danneggiato che vuole contestare l'importo perché gli altri non hanno più intenzione di ricostruire. In questo caso il condòmino non dovrebbe ritirare alcuna somma, lasciarla in giacenza presso l'amministratore, avvisando dell'intenzione di aprire un contenzioso con l'assicurazione (in modo che non distribuisca tale somma agli altri danneggiati o li distragga in altri fondi). Se il giudice deciderà (dopo aver consultato il suo CTU) per l'importo del risarcimento superiore a quello disposto dalla assicurazione questa dovrà liquidare direttamente la differenza alla parte vincitrice e l'amministratore verserà la somma che aveva in giacenza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
avvisando dell'intenzione di aprire un contenzioso con l'assicurazione

Ma il singolo condòmino non può fare causa alla Compagnia perché non risulta contraente della polizza.
L'errore è quello di considerare il rimborso dell'assicurazione come spettante al danneggiato confondendo la "prassi" di quanto avviene con la Rca in campo automobilistico.

Il condòmino che subisce un danno da un "difetti" di un impianto condominiale diventa "terzo" rispetto al Condominio.
Ho spiegato che @annamaria9637 può contestare i danni patiti solo al Condominio ma solo quelli alle sue parti private.

Quanto alla delibera sul non procedere al ripristino del camino, la competenza è solo dei 5 utilizzatori ma non può contestare il "non procedere" perché non è un impianto fondamentale (cosa diversa se avessero disposto la "dismissione").
 

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