......gli "ermellini" hanno rinviato la questione alla corte d'appello perché deve valutare in "concreto" e non in astratto il danno temuto.
La Corte d'appello di Milano ha invece accolto in parte il gravame di Roberto Ferro e Salvatore Carlo Ferro, condannando il Condominio Via Monte Grappa 11 alla
rimozione del cappotto termico.
Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che la Corte d'appello di Milano ha disatteso senza fornire elementi argomentativi idonei a giustificarne il superamento, il
proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, l'immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile. .....
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.