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L'OP aveva prospettato una servitù già acquisita per usucapione. Quindi l'estinzione della servitù avverrebbe ex art. 1073 c.c. (per prescrizione quando non se ne usa per venti anni).
La mia affermazione era chiara, per chi avesse voluto capirla.Inoltre è importante che abbia una posizione costante: la fascia interessata deve restare inalterata per 20 anni ininterrotti durante il quale il pretendente dovrà utilizzarla senza interruzioni superiori all'anno, altrimenti si ricomincia con il conteggio.
Peccato che cozzasse con quanto precedentemente affermato, e cioè che la servitù fosse stata già acquisita.La mia affermazione era chiara, per chi avesse voluto capirla.
La discussione riguarda l'eventuale estinzione di una servitù. Non la sua costituzione, per la quale avrebbe senso parlare di "interruzione" del periodo ad usucapionem.Confermo quanto scritto!
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