EddydAmbrosio

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevedeva che “Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: … c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti “ così come avevamo ampiamente previsto per violazione dell’art. 76 Cost (si legga al riguardo il nostro articolo “Il contratto non registrato, ottenere lo sfratto del conduttore che si autoriduce il canone al triplo della rendita catastale, Tribunali di Genova e Roma rimettono gli atti alla Corte Costituzionale”).

La Corte ha ribadito l’essenzialità del rispetto dei princípi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente e in particolare ha sottolineato nuovamente che «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto».

Tale elemento riteniamo sia determinante nella pronuncia, infatti la sola violazione dell’art. 76 per eccesso di delega avrebbe potuto implicare un nuovo provvedimento legislativo in tal senso, ma il rilievo della violazione dello statuto dei diritti del contribuente impedisce di fatto qualunque norma che replichi quella dichiarata illegittima dalla Corte.

Per approfondire l’argomento, le conseguenze della sentenza e le vie possibili per i proprietari che ora devono liberare gli immobili si legga Affitto in nero, lo sfratto per morosità e gli altri rimedi a seguito dell’incostituzionalità del dlgs 23/2011″

Per leggere il testo integrale della sentenza clicca “Sentenza 50/2014 Corte Costituzionale”

Vale la pena di ricordare (specialmente se vuoi ottenere lo sfratto e liberare il tuo immobile e dovrai poi ricollocarlo) che il contratto di locazione non è l’unica soluzione per chi vuol tenere a reddito il proprio immobile, anzi il cd contratto di affitto è la soluzione peggiore sia per la sua scarsa flessibilità, che soprattutto per le tasse (IMU e IRPEF) che locatore e conduttore (in minima parte) sono costretti a pagare!! In particolare per ottenere un risparmio fiscale, il contratto non registrato è insieme all’ormai abusato contratto di comodato la peggiore soluzione possibile, quella che ha il più alto rischio di contenzioso con l’inquilino (anche per l’assurda campagna pubblicitaria che è in atto per spingere gli inquilini a denunciare il proprietario), e di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate!! Scegliere il miglior contratto possibile, e soprattutto redigerlo con tutte le giuste cautele ed accorgimenti, è l’unico modo per garantirsi allo stesso tempo, sia un cospicuo risparmio fiscale che l’azzeramento dei rischi di futuri contenziosi, accertamenti fiscali e persino morosità!!!
 

EddydAmbrosio

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erano approfondimenti sulle questioni poste...poi è chiaro che uno può essere interessato...ma la pubblicità credo sia qualcosa di diverso....cmq esiste una sezione pubblicità ? mi metteresti il link?
 

mapeit

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Mi pare che sul sito "Dirittoimmobilare" abbiano scoperto, oltre che la consulenza a pagamento, i contratti a canone concordato per risparmiare sulla cedolare secca e sull'IMU ... però non lo dicono apertamente, è solo "accennato".
 

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