golfsuper2000

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ditta individuale senza dipendenti è paragonata a lavoratore autonomo se non sbaglio ed entrambe non sono imprese quindi nel mio caso intervenendo una ditta individuale e un lavorare autonomo sono a posto sembra inverosimile
 

Daniele 78

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Presumo che il "non" sia involontario (altrimenti cambi il significato)...comunque devo smentire entrambi i casi (almeno stando alle interpellanze fatte in zona proprio per un caso specifico):

D. Per il rifacimento di un bagno all'interno di un appartamento privato in cui parteciperanno 3 lavoratori autonomi (idraulico, elettricista, posatore di piastrelle) è necessario il PSC.
R. Si conferma che nella tipologia di lavori descritta non sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 90, c 3 e 4, della nomina del Coordinatore per la sicurezza e di conseguenza nemmeno della redazione del PSC.
Infatti tale obbligo decorre con la presenza di più imprese, mentre il lavoratore autonomo non è da considerarsi impresa.

Inoltre, per il caso specifico, ci sarebbe il non obbligo ai sensi dell'art. 88 comma 2 che è stato persino "alleggerito" alla lettera g)bis (che ora non prevede più il limite dei 10 uomini/giorno) dal recepimento della Legge Europea
Modifica apportata dalla Legge 115/2015.
Tre lavoratori autonomi che lavorano anche non in contemporanea richiederebbero il PSC. La legge parla di più imprese che lavorano anche non simultaneamente.

Quindi se tu chiami oggi l'idraulico, domani il fabbro, dopodomani il piastrellista ecc. sei tenuto anche al PSC (quindi al Coordinatore), era in questo senso!
 

Daniele 78

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Un artigiano, con dipendenti o no, è un imprenditore. Non un lavoratore autonomo.
Un lavoratore autonomo è un imprenditore in quanto
è una figura di lavoro regolata dall'art. 2222 del codice civile, come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Se tu t'impegni a prendere in carico un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione sei anche un imprenditore in quanto rischi il tuo denaro con questo lavoro.
Un artigiano è quasi sempre un lavoratore autonomo: il fabbro, il parquettista, il lattoniere, il muratore artigiano sono figure tipiche ed infatti hanno (o dovrebbero sempre avere) partita IVA e DURC.+ il POS per essere in regola.
Nei casi in cui non lo è si parla di ditta artigiana ma non è questo il caso.
 

Daniele 78

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ditta individuale senza dipendenti è paragonata a lavoratore autonomo se non sbaglio ed entrambe non sono imprese quindi nel mio caso intervenendo una ditta individuale e un lavorare autonomo sono a posto sembra inverosimile
Ditta individuale e ditta artigiana sono SEMPRE imprese e come tali sono tenute a tutti gli obblighi, DURC, P.IVA, POS, PSC (se serve) ecc.
 

Daniele 78

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Attenzione poi sul PSC @golfsuper2000 perché questi sono i tuoi obblighi per la sicurezza:
Se tu pur avendo un solo lavoratore autonomo (non ci vorrebbe) alcun PSC, nel momento in cui rientri nei rischi particolari per i lavoratori dell'allegato XI che è:

ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati Pagina 67 di 172 ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.148

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Richiami all’Allegato XI: - Art. 26, co. 3-bis - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90


Ti ho messo in neretto il rischio dei lavoratori edili in qualunque cantiere perchè l'utilizzo delle colle per piastrelle ad esempio ma potrei estenderlo a tutti i prodotti edilizi hanno rischi abbastanza rilevanti sulla salute delle persone, per cui TUTTI i cantieri edili ci rientrerebbero in toto, se vuoi ti posto la scheda di sicurezza di qualunque colla per piastrelle (ad esempio) o anche il mastice per dimostrarti quanti elementi chimici sono in esso presenti e come vanno trattati per evitare il contatto con occhi, pelle o ingestione e i relativi D.P.I (Dispositivi di protezione individuale) atti ad evitate il contatto.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Guarda cosa c'è dentro ad esempio al Adesilex P9 Bianco Mapei (è una cola per piastrelle) ma potrei trovartene quante ne vuoi, e prova a dimostrarmi che non corri gravi rischi nel maneggiare queste sostanze e che non richiedano sorveglianza sanitaria.
 

Allegati

  • Scheda di Sicurezza Mapei Adesilex P9 bianco.pdf
    68,4 KB · Visite: 29

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Questi sono i D.P.I richiesti al suo maneggiamento:

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 8.1. Parametri di controllo cemento Portland Cr(VI) < 2ppm - CAS: 65997-15-1 ACGIH - LTE mg/m3(8h): 1 mg/m3 - Note: A4, (E,R) - Pulm func, resp symptoms, asthma silice cristallina (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7 ACGIH - LTE mg/m3(8h): 0.025 mg/m3 - Note: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer Valori limite di esposizione DNEL N.A. Valori limite di esposizione PNEC N.A. 8.2.

Controlli dell’esposizione Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza.
Protezione della pelle: Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton.
Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma. Si consiglia neoprene (0,5 mm). Guanti sconsigliati: guanti non impermeabili all'acqua

Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale. 900051/2 Pagina n. 4 di 10 Scheda di sicurezza ADESILEX P 9 bianco E' consigliato l'uso di una maschera per polveri (P2) durante i travasi. In caso di insufficiente ventilazione usare maschera con filtri tipo B (EN 14387). Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere conformi agli standard CE relativi (come EN 374 per i guanti e EN 166 per gli occhiali), mantenuti efficienti e conservati in modo appropriato. La durata d'uso dei dispositivi di protezione contro gli agenti chimici dipende da diversi fattori (tipologia di impiego, fattori climatici e modalità di conservazione), che possono ridurre anche notevolmente il tempo di utilizzabilità previsto dagli standard CE. Consultare sempre il fornitore dei dispositivi di protezione. Istruire il lavoratore all'uso dei dispositivi in dotazione. Rischi termici: Nessuno Controlli dell’esposizione ambientale: Nessuno

E la colla per piastrelle forse è una delle sostanze meno pericolose che ho visto girare sui cantieri. Volete vedere quali sono quelle veramente pericolose e di uso in qualunque cantiere?
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Tre lavoratori autonomi che lavorano anche non in contemporanea richiederebbero il PSC. La legge parla di più imprese che lavorano anche non simultaneamente.

Io non mi metto a sindacare sull'uso "alternato" di certi sostantivi (purtroppo legislatori e addetti spesso fanno uso "promiscuo" generando non poca confusione)..ma quella che ti ho postato è la risposta di una Asl locale (Treviso).

Sempre possibile l'ignoranza dell'addetto (para)statale che ti risponde allo sportello...ritengo un "filo" diverso una risposta postata anche sul web dalla Asl stessa

Ancor più indiscutibile la citata modifica alla Legge nel punto g)bis ...che riguarda proprio l'esempio in cui ricade @golfsuper2000

Gazzetta Ufficiale

che quindi ricomprende non solo i "lavoratori autonomi" (alias imprese singole) ma tutte le imprese.

Ps.
Quanto ai prodotti chimici pericolosi...non serve che vai in un cantiere...basta che vai in qualsiasi supermercato o nello stipetto per i detersivi di qualsiasi massaia.

E' il solito problema...da nessuna Legge/Regola...al sensazionalismo/terrorismo gratuito.
 

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