La disdetta anticipata da parte del locatore è regolamentata dalla legge!
Alla scadenza del primo periodo (nel tuo caso del triennio) il locatore può disdire il contratto solo se sussistono i motivi espressamente elencati nell'art. n. 3, c. 1 l. 431/1998 (destinazione dell'unità immobiliare ad uso proprio o dei parenti, ecc,).
Se il locatore disdice il contratto alla fine del primo periodo (indicando nella disdetta il motivo invocato) e poi non realizza quanto aveva prospettato, allora il conduttore ha diritto ad un risarcimento pari ad almeno 36 mensilità del canone. Oppure al ripristino del contratto di locazione.
Invece alla scadenza dei periodi successivi il locatore può disdire il contratto senza necessità di motivazioni.
In ogni caso la disdetta deve essere comunicata al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.
Tutte queste condizioni non sono derogabili; quindi valutale attentamente prima di stipulare un contratto 3 + 2.