Non sono le parti a decidere se ricorrere o meno alla tipologia del contratto transitorio.
Le condizioni e le modalità per cui i contraenti possono legittimamente ricorrere a un contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria sono fissati dalla "normazione secondaria", emanata in base all'art. 5 della legge n. 431/98.
Quindi occorre:
1) una clausola contrattuale che individui l'esigenza della transitorietà o nel locatore o/e nel conduttore;
2) se l'esigenza transitoria è da parte del conduttore, la prova dell'esistenza di tale transitorietà, con apposita documentazione, da allegare al contratto medesimo;
3) la conferma del permanere di tale esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
In mancanza di prova dell'esistenza di tali requisiti, il contratto di locazione non potrà che essere sottoposto alla disciplina dei contratti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge. n. 431/1998 (durata di anni quattro + quattro).
La residenza del conduttore c'entra poco.