Gatta

Membro Attivo
Non è infrequente il caso che per qualsivoglia ragione non si perfezioni il preliminare con la stipula del rogito.
Proprio in questi giorni è capitata una ipotesi del genere ad un mio conoscente.
Che fare?
Se l'acquisto interessa si può concordemente dilazionare il termine.
Se non c'è proprio questo interesse e si dubita anche della serietà del venditore,si notifichi una diffida ad adempiere ex 1454cc che porterà alle conseguenze - in caso di inadempimento - sanzionate dall'art.1385:"Caparra confirmatoria,2comma,"..la parte può recedere dal contratto(1373) ed esigere il doppio della caparra(1386)."
Ultima soluzione: l'"Esecuzione forzata per consegna.." prevista dagli art.2930cc e cpc605ss.
Qualche anno fa,in occasione della vendita del mio appartamento, l'acquirente non intendeva più stipulare.A seguito diffida con fissazione dell'appuntamento nanti al Notaio,il Tizio si presentò.Peccato per la caparra!!Casi della vita.

Gatta
 

ralf

Nuovo Iscritto
Ciao Gatta, approfitto dell'argomento che hai posto per chiedere a te e naturalmente ad altri utenti di propit qualche ulteriore ragguaglio relativamente alla caparra confirmatoria. In particolare: la caparra confirmatoria potrebbe essere ritenuta troppo elevata e la parte inadempiente rivolgersi al giudice per ottenerne un "ridimensionamento"? Oppure, la parte danneggiata può chiedere danni ulteriori,se dimostrati, rispetto alla caparra confirmatoria versata? Grazie a chi vorrà dare un contributo al riguardo perchè pare ci siano dei dubbi sull'argomento.:daccordo:
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Con la caparra confirmatoria la parte adempiente può trattenerla (o riceverla raddopiata se l'aveva consegnata), ma può anche chiedere la risoluzione del contratto o la sua esecuzione forzata o il risarcimento del danno.
Se caparra penitenziale invece questa è da intendersi come corrsipettivo per diritto di recesso, nel senso che la parte inadempiente può ritirarsi perdendo la caparra (o raddoppiandola) e si risolve il contratto senza pretese di richieste danni.
Per quanto riguarda l'entità della caparra, non credo (ma non son sicuro) che il giudice possa intervenire su un patto di questo tipo (l'entità troppo elevata) concordato precedentemente tra le parti.
Attendo conferme o smentite dagli esperti e/o dagli utenti di Propit.
 

ralf

Nuovo Iscritto
ciao Jrogin, quando appunto si dice "risarcimento del danno" non si intende o non vuole dire che se il danno supera la caparra confirmatoria non ci si fermerà a quella appunto? Aspettiamo altri pareri.:D
 

Gatta

Membro Attivo
caparra confirmatoria

Grazie dell'esperto ad honorem!
L'art.1385/2 cc è piuttosto "lapidario" sul termine "doppio della caparra" eppertanto non vedo,nè mi risultano "sconti" sul dovuto.
In via del tutto interpretativa si potrebbe sostenere che l'importo sia "manifestamente eccessivo" (v.1384cc).
E,in effetti,il giudice avrebbe il potere di ridurre equamente la penale.Ma tale principio ha carattere eccezionale e non può essere applicato in via analogica (id est "Riduzione della penale").
Una sentenza ebbe già a statuire sul punto (1539/2000) ribadendo che "Il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall'art.1384 cod.civ.non può esser esercitato per la caparra confirmatoria".
Comunque bella domanda e complimenti.
Gatta
 

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