U

User_29045

Ospite
Buongiorno,

Vorrei avere da Voi un parere contabile, amministrativo e legale.

Nel 2014/2015 c'è stato un passaggio di consegna tra vecchio e nuovo amministratore.

Il vecchio amministratore ha lasciato un consuntivo 2014/2015 che indicava delle cifre a CONGUAGLIO. Questo consuntivo non è stato approvato dall'assemblea in quanto l'amministratore uscente aveva commesso gravi irregolarità pagando in modo non tracciabile e lasciando voragini - in senso economico - nel conto condominiale, con questioni in sospeso che ancora oggi vanno risolte. L'uscente è oggi nullatenente e ultraottantenne, quindi inutile e dispendioso anche solo pensare di mandargli una lettera da un legale, fosse anche solo per "dargli fastidio".

Essendo passati molti anni, il credito credo non sia più esigibile ai condomini, ciononostante l'esame di questo bilancio è stato posto all'ordine del giorno di un'imminente assemblea per ragionarci sopra.

Inoltre, non è chiaro chi ha pagato e chi non ha pagato questo conguaglio.

La situazione in analisi mostra situazioni differenti da condomino a condomino, in quanto ci sono persone con 1000 Euro di debito da pagare come conguaglio, e persone con 100 Euro di debito.

Alla luce del fatto che sono passati più di 5 anni, alla luce del fatto che non si sa con esattezza chi ha pagato questo conguaglio e chi no (è stato anche cambiato il conto corrente condominiale in occasione del cambio di amministratore, a complicare ulteriormente le cose), si domanda qual è il criterio legale corretto per, eventualmente, ripartire oggi (2021) queste cifre parzialmente non pagate o totalmente non pagate.

La situazione schematicamente è questa:

Mario Rossi, conguaglio Euro 100
Luigi Bianchi, conguaglio Euro 200
Maria Verdi, conguaglio Euro 300
Caio Sempronio, conguaglio Euro 1500

Di questi 4, non si sa chi ha pagato e chi no. Il totale, 100+200+300+1500=2100 Euro, è in esame nella prossima assemblea, e vorrei capire:
a) Quali margini decisionali ci sono su queste somme riferite all'anno fiscale 2014-2015;
b) Qual è l'eventuale criterio di ripartizione, qualora venisse deciso a maggioranza di portare in esazione queste somme
, ammesso che non si sa chi ha pagato il conguaglio e chi no. Alcune persone stanno dicendo che dopo 5 anni hanno buttato tutte le ricevute di pagamento più vecchie di 5 anni, asserendo comunque di aver pagato a suo tempo.

Ringrazio quanti vorranno chiarirmi le idee perché onestamente non saprei come procedere.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
un parere contabile,

Se si aspetta più di 1 lustro per fare le opportune revisioni contabili (dopo la scoperta dei "buchi") si rischia di dover lavorare il doppio ma sopratutto che si sia prescritta la possibilità di recuperare le somme.
Matematicamente è sempre possibile risalire alla esatta situazione ...ma il "contabile" deve avere le "controsfere" ed una pazienza immane.

un parere ... amministrativo

Nell'impossibilità/ anti-economicità di rifare tutti i calcoli...si deve prendere l'unica decisione fattibile: si determina l'ammanco totale per azzerare il bilancio alla più vecchia annata possibile (solitamente quella in cui si è aperta una nuova gestione) e si ripartisce tale importo su base millesimale fra quanti erano proprietarì a tale data.

un parere ... legale.

Se non vi sono opposizioni/contrari... non serve alcun parere legale....nel caso vi fossero si ragiona su cosa viene contestato.

Ps

un parere ...legale...
..."secondo Legge Far West"...ma anche del "Far East"

Alla prima occasione ci si maschera ed in gruppo ...si prende e mette a 90° (geometricamente) l'ex amministratore...operando opportunamente si che poi il camminare tronfio gli sarà difficile e doloroso ....così ad ogni passo avrà modo di ripensare all'errore della sua vita.
Tanto lo "stupro di gruppo" non è reato.
 
Ultima modifica:

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Essendo passati molti anni, il credito credo non sia più esigibile ai condomini, ciononostante l'esame di questo bilancio è stato posto all'ordine del giorno di un'imminente assemblea

Se ho capito bene, quel bilancio consuntivo e il relativo riparto non sono mai stati approvati dall'assemblea condominiale.
Quindi il debito dei condòmini non è prescritto.
 
U

User_29045

Ospite
Se ho capito bene, quel bilancio consuntivo e il relativo riparto non sono mai stati approvati dall'assemblea condominiale.
Quindi il debito dei condòmini non è prescritto.

Ho idea che quel bilancio non sia stato approvato né sia approvabile perché l'ex amministratore usava metodi poco tracciabili ossia pagava con assegni non di traenza sul conto condominiale, poi risultati scoperti, firmava apocrifamente quietanze al posto dei fornitori per mettere una pezza su fatture non pagate (già dimostrato con una perizia calligrafa a suo tempo), e talvolta pagava in contanti rendono ancora più difficile, dopo diversi anni, la ricostruzione del realmente percepito e del realmente pagato.

E' questa la ragione per cui non fu approvato il bilancio.

Sulla base di cosa sostieni che il debito NON SIA PRESCRITTO?
 
U

User_29045

Ospite
si determina l'ammanco totale per azzerare il bilancio alla più vecchia annata possibile (solitamente quella in cui si è aperta una nuova gestione) e si ripartisce tale importo su base millesimale fra quanti erano proprietarì a tale data.

Capisco. Quindi mi stai dicendo che se quella volta la situazione era questa:

Mario Rossi, conguaglio Euro 100 con 10 millesimi
Luigi Bianchi, conguaglio Euro 200 con 490 millesimi
Maria Verdi, conguaglio Euro 300 con 300 millesimi
Caio Sempronio, conguaglio Euro 1500 con 200 millesimi

... e il totale viene 100+200+300+1500=2100 Euro, ripartendo OGGI (2021) su base millesimale abbiamo che:

Mario Rossi paga 10/1000*2100 = 21 Euro anziché 100 Euro del 2014-2015
Luigi Bianchi paga 490/1000*2100=1029 Euro anziché 200 Euro del 2014-2015
Maria Verdi paga 300/1000*2100=630 Euro anziché 300 Euro del 2014-2015
Caio Sempronio paga 200/1000*2100=420 Euro anziché 1500 Euro del 2014-2015

In pratica ci sta gente che era "sotto" di "1000 e passa" euro nel 2014-2015, che ora IMBOSCANDOSI dietro al CRITERIO MILLESIMALE ottiene l'effetto di SPALMARE IL PROPRIO DEBITO SU TUTTI. Valga come parabola l'esempio di Caio Sempronio, che all'epoca era debitore di 1500 Euro e oggi ne paga invece 420 solo perché ha 200 millesimi.

Ora capisco perché a certa gente quella volta ha fatto comodo rovesciare il trono per cacciare l'amministratore.
 
U

User_29045

Ospite
La prescrizione decorre dal giorno dell’approvazione della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.

OK, quindi il "chiacchiericcio delle scale" già sbaglia dicendo che questi debiti sono prescritti. A me risulta che quel bilancio non sia mai stato approvato, altrimenti sarebbero state messe in esazione le somme a conguaglio ivi indicate.
 
U

User_29045

Ospite
1) Ma un bilancio del genere può essere approvato con anni di ritardo?
2) Se no, si fa il riparto del GRAN TOTALE su base millesimale, e buonanotte al secchio, si paga e amen, non ci sono santi; con questa manovrina però c'è chi ci ha guadagnato alla grande perché oggi paga 150 Euro anziché 1200 (ad esempio);
3) Se sì, si portano in esazione le somme indicate, ma c'è chi le contesta per il cattivo modus operandi del vecchio amministratore.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
A me risulta che quel bilancio non sia mai stato approvato
Però nulla vieta all’amministratore, comunque entro il termine di prescrizione, di convocare l’assemblea per l’approvazione di un nuovo stato di riparto, comprensivo di tutte le quote scadute pregresse dovute dai condomini.
Dunque, anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un unico rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all’art. 1137 c.c.
Il termine di prescrizione dei contributi condominiali si rinnova a ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.
 
U

User_29045

Ospite
Però nulla vieta all’amministratore, comunque entro il termine di prescrizione, di convocare l’assemblea per l’approvazione di un nuovo stato di riparto, comprensivo di tutte le quote scadute pregresse dovute dai condomini.

E' ciò che è stato fatto, ossia è stata convocata un'assemblea che deve ancora aver luogo.
Perdonami, vorrei capire bene: qual è il termine di prescrizione di questo "documento non approvato in assemblea"? Riporta conguagli a debito dei condomini, risale a circa 7 anni fa, non è stato approvato dall'assemblea perché l'amministratore è stato accusato di mala gestio e sono state accettate le sue dimissioni a suo tempo.
 

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