sigmund

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Proprietario Casa
L'articolo 2 cita:il conduttore qualora ricorrano gravi motivi potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di 6 mesi.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
L'articolo 2 cita:il conduttore qualora ricorrano gravi motivi potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di 6 mesi.
Quindi non obbliga ad una specificità...per cui basterebbe aggiungere completando: per gravi motivi personali...oppure familiari e tu non avresti nessun diritto di comprovarli.
Se poi il locatario come nel tuo caso vi aggiunge un motivo che si presta ad un approfondimento di pura maniera, questo non è sufficiente per ottenere una ragione legale e successivo risarcimento di un danno...ipotetico e tutto da dimostrare.qpq.
 

uva

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Proprietario Casa
L'articolo 2 cita:il conduttore qualora ricorrano gravi motivi potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di 6 mesi.

Quindi il conduttore può recedere dal contratto, rispettando il preavviso, solo per "gravi motivi" che deve esplicitare nella lettera di disdetta. Tutto questo lo ha fatto.

Se tu locatore non ritieni i suoi motivi "gravi" (o scopri che sono falsi) e conseguentemente vuoi che l'inquilino prosegua nella locazione, devi necessariamente iniziare un'azione legale nei suoi confronti. Sarà il giudice a decidere.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
È l'esatto contrario. Il conduttore è legittimato a esercitare il recesso in ogni tempo, dando il preavviso di sei mesi, solo qualora ricorrano gravi motivi. Quindi deve essere in grado di provarli, con onere a suo carico.
Sarà come dici...E non ho controargomentazioni. Ma non è esplicitato. Come non lo è anche per il Locatore pretenderlo. E' un modo da parte mia di arrampicarsi sull'albero insaponato, cosciente che il groviglio legislativo consente di sostenere agli avvocati delle parti in causa tutto e il suo contrario. Comunque ritengo che nel caso in esame i gravi motivi ci siano in abbondanza al di là dell'asserzione imperfetta sul trasferimento in Toscana. qpq.
 

adimecasa

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quiproquo si ti impegni in un contratto lo devi rispettare, se per liberartene del tuo impegno anzitempo ti è concesso una determinata cosa te la devi procurare, e che risponda alla realta
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
quiproquo si ti impegni in un contratto lo devi rispettare, se per liberartene del tuo impegno anzitempo ti è concesso una determinata cosa te la devi procurare, e che risponda alla realta
Hai ragione Adimecasa. Nel caso in esame la rispondenza alla realtà è stata sbrigativamente notificata in modo parzialmente
inesatto...basterebbe inviare un messaggio con una rettifica per
"errata corrige"...Le comunico che il trasferimento in Toscana riguarda tutto il numero dei componenti della mia famiglia escluso
il sottoscritto che però non può affrontare con il suo reddito un così aggravio dei costi esistenziali basilari, per cui necessita nel più breve tempo possibile una sistemazione locativa inferiore in termini di metriquadri e dei relativi canoni. E il termine del preavviso contrattuale sarà faticosamente rispettato." ecc...
Resto sempre perplesso sul diritto del locatore di pretendere la
PROVA. Cosa dice la giurisprudenza sul fatto specifico???
Non posso non mettere a confronto con il mio attuale vissuto come
piccolo locatore: il mio inquilino, rumeno, mi ha semplicemente telefonato a fine aprile comunicando che restava fino al 30 giugno (due mesi al posto dei sei)...Ho dovuto fargli firmare la mia accettazione per prudenza fiscale e adesso devo sperare che mi dia
le chiavi entro tale data. Non sono ricorso a Propit per un teorico ricorso alla magistratura del tutto impraticabile allo stato della
giustizia italiana. Il rigore legislativo viene sempre mitigato nei
fatti dai tanti e vari comportamenti umani improntati alla solidarietà...Nel mio caso è così...Non sembra per il postante.
qpq.
 
O

Ollj

Ospite
Resto sempre perplesso sul diritto del locatore di pretendere la
PROVA. Cosa dice la giurisprudenza sul fatto specifico???

Lo dice la Legge, art. 2697 del C.c.
"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"

L'inversione dell'onere della prova sussiste solo nelle fattispecie tassative di legge.
Spetta al conduttore dar prova dei motivi alla base del recesso contrattuale.
 

sigmund

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Proprietario Casa
non e il caso del mio inquilino
E una persona benestante,dirigente di una nota struttura a Milano.
Il problema e che la cifra mensile dell'affitto mi serve x coprire a mia volta un impegno.
Dato il periodo difficile x affittare di nuovo e in breve tempo mi troverò in difficoltà grazie al mancato impegno preso dal mio inquilino.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
non e il caso del mio inquilino
E una persona benestante,dirigente di una nota struttura a Milano.
Il problema e che la cifra mensile dell'affitto mi serve x coprire a mia volta un impegno.
Dato il periodo difficile x affittare di nuovo e in breve tempo mi troverò in difficoltà grazie al mancato impegno preso dal mio inquilino.

Hai già provato a chiedere un parere legale?
Un avvocato con esperienza nel campo delle locazioni esaminando la lettera di disdetta inviata dal tuo inquilino può valutare se i motivi addotti possano ritenersi "gravi" da un giudice.
A quanto pare il trasferimento in Toscana non è dovuto a sue necessità lavorative, ma dal logico desiderio di seguire la moglie e i figli che sono andati o andranno ad abitare a Pisa.
A me pare sia un motivo valido per giustificare il recesso anticipato.
Se poi scopri che dopo aver lasciato il tuo appartamento non si sono trasferiti né il conduttore né i suoi familiari, deciderai se procedere legalmente per ripristinare il rapporto locativo.
 

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