Gianco

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Il nostro regolamento edilizio è stato adeguato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5557/2013. Ora saranno dolori le distanze dai confini dovranno comprendere anche le tettoie i loggiati, i balconi e le scale.
 

Daniele 78

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Il nostro regolamento edilizio è stato adeguato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5557/2013. Ora saranno dolori le distanze dai confini dovranno comprendere anche le tettoie i loggiati, i balconi e le scale.
Ma solo per i nuovi fabbricati, non per quelli esistenti in quanto lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n°4337/2017 di cui sopra avevo allegato il link che ripropongo qui dice espressamente:

Solo i nuovi edifici devono rispettare le distanze minime previste dal DM 1444/1968. Questi limiti non valgono negli interventi di demolizione e ricostruzione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4337/2017.
 

Daniele 78

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Ed ha chiarito anche cosa intende per nuovi edifici: quelli costruiti per la prima volta, in questo modo , come già per altro sopra ho indicato, ha espressamente escluso le demo-ricostruzioni. Mentre eventuali sopraelevazioni vengono di fatto escluse da questo discorso.

A mio avviso è una sentenza corretta in quanto nelle nostre città (nei centri storici), difficilmente vengono rispettati i 10 mt, proprio perché molto molto vecchi e il fatto di dover rispettare i 10 mt in caso di demolizione e ricostruzione senza aumento di cubatura sarebbe praticamente impossibile e di fatto verrebbe stroncata sul nascere ogni possibilità di riuso del territorio già urbanizzato.

Quindi se da una parte esistono incentivi al riuso del territorio urbanizzato e contemporaneamente riduzione di consumo di nuovo suolo, se non si fosse specificato tutto ciò si sarebbe bloccato di fatto ogni possibile iniziativa edile immobiliare che avesse previsto tali interventi, sterilizzando di fatto ogni possibilità di riqualificazione edilizia.
 

Gianco

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Va tutto bene però non capisco perché non posso realizzare una tettoia, un balcone nuovo una scala per accedere alla nuova unità ricavata sul piano superiore. Se sui tre lati il fabbricato fosse staccato dai confini 5 n, la scala si dovrebbe realizzare all'interno dell'edificio, sacrificando una camera.
 

basty

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Strano sia considerata la scala. Ricordavo che queste opere non erano considerate vedute, essendo solo usate di passaggio. Forse faccio una analogia impropria
 

fiodor1

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Grazie a tutti per i contributi alla discussione, lunedì come prima cosa andrò all'ufficio tecnico del comune a visionare la pratica, visto che sul cartello del cantiere neanche hanno scritto che tipo di lavori fanno, c'è solo un numero e una data che dovrebbero indicare l'autorizzazione ai lavori presumo, se non avrò sufficienti spiegazioni, passerò la cosa ad un tecnico :riflessione:
 

basty

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Solo se fai una richiesta di acceso agli atti, adeguatamente motivata.
Non ho detto come e chi può esercitare detto diritto. Comunque:

Chi voglia accedere agli elaborati progettuali relativi ad una istanza di concessione o autorizzazione edilizia, presentata da altro soggetto, quale iterprocedurale deve seguire?

Una prima indicazione è contenuta nell’art. 31 co. 8, L.U.N. 1150\1942, nel testo modificato dall’art. 10 della L. 765\1967, che consente a chiunque di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza (ora concessione o autorizzazione) edilizia e dei relativi atti di progetto. La legge urbanistica nazionale, quindi, riconosce un diritto di accesso agli elaborati progettuali solo mediante visione e non anche mediante estrazione di copia.

L’art. 22, co. 1, della legge 241\1990 riconosce a chiunque vi abbia interesse[2], per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il successivo comma 2 specifica che per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

L’art. 5, co. 2, del D.P.R. 352\1992 riconosce, come modalità di esercizio del diritto di accesso, sia la visione dei documenti che l’ottenimento di copia.

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Gianco

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L'accesso agli atti è consentito solo a chi dichiara e dimostra di averne titolo. La richiesta viene generalmente comunicata al titolare della concessione e se lo stesso dovesse trovare incompatibilità, se riconosciuta valida dall'ufficio, sarebbe negata.
 

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