La frase resta falsa.

La norma riportata risulta invece vigente dal 10/12/2000 e non abrogata.
Ora capisco perché non riusciamo a comprenderci, avevi già lanciato segnali con la tua abitudine di postare articoli e citare norme, fondamentalmente senza mai argomentarle per sostenere le tue affermazioni che appaiono più come sentenze che opinioni. Credo la lettura di una norma, acquisita tramite l'insegnamento, è fondamentale per un'interpretazione corretta del testo. Non so di cosa ti occupi ma credo la giurisprudenza non rientra tra i tuoi strumenti di lavoro. Senza offesa, non vuole essere una critica denigratoria, ma ritengo fuori luogo la convinta arroganza della ragione espressa nei tuoi interventi. Tutto qui. Senza polemica.

Ah, a proposito, ti do nuovamente ragione, vigente dal 10/12/2000. Ma, anche se come mi ha fatto già notare,non posso oggettivamente sapere cosa tu abbia letto o saltato”, ciò che risulta certo, è che non sai e nemmeno letto che il D.lgs. n.123/2025 con l'art. 204, comma 1, lettera l), ha abrogato l'art. 1 comma 4-bis. (vigente dal 13/08/2025)
 
il D.lgs. n.123/2025 con l'art. 204, comma 1, lettera l), ha abrogato l'art. 1 comma 4-bis. (vigente dal 13/08/2025)
Il T.U. approvato con il D. Lgs. n. 123/2025 è sì vigente dal 13/08/2025, ma tutte le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. Quindi l'art. 1, comma 4-bis del TUS è tuttora vigente.
Ma, di là da questo, la tua affermazione:
l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta)
resterà falsa anche dopo il 1° gennaio 2026, ex art. 87, comma 5, del TU n. 123/2025, che riproduce letteralmente il testo dell'art. 1, comma 4-bis del TUS.
ma credo la giurisprudenza non rientra tra i tuoi strumenti di lavoro.
:risata:
 

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