La frase resta falsa.

La norma riportata risulta invece vigente dal 10/12/2000 e non abrogata.
Ora capisco perché non riusciamo a comprenderci, avevi già lanciato segnali con la tua abitudine di postare articoli e citare norme, fondamentalmente senza mai argomentarle per sostenere le tue affermazioni che appaiono più come sentenze che opinioni. Credo la lettura di una norma, acquisita tramite l'insegnamento, è fondamentale per un'interpretazione corretta del testo. Non so di cosa ti occupi ma credo la giurisprudenza non rientra tra i tuoi strumenti di lavoro. Senza offesa, non vuole essere una critica denigratoria, ma ritengo fuori luogo la convinta arroganza della ragione espressa nei tuoi interventi. Tutto qui. Senza polemica.

Ah, a proposito, ti do nuovamente ragione, vigente dal 10/12/2000. Ma, anche se come mi ha fatto già notare,non posso oggettivamente sapere cosa tu abbia letto o saltato”, ciò che risulta certo, è che non sai e nemmeno letto che il D.lgs. n.123/2025 con l'art. 204, comma 1, lettera l), ha abrogato l'art. 1 comma 4-bis. (vigente dal 13/08/2025)
 
il D.lgs. n.123/2025 con l'art. 204, comma 1, lettera l), ha abrogato l'art. 1 comma 4-bis. (vigente dal 13/08/2025)
Il T.U. approvato con il D. Lgs. n. 123/2025 è sì vigente dal 13/08/2025, ma tutte le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. Quindi l'art. 1, comma 4-bis del TUS è tuttora vigente.
Ma, di là da questo, la tua affermazione:
l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta)
resterà falsa anche dopo il 1° gennaio 2026, ex art. 87, comma 5, del TU n. 123/2025, che riproduce letteralmente il testo dell'art. 1, comma 4-bis del TUS.
ma credo la giurisprudenza non rientra tra i tuoi strumenti di lavoro.
:risata:
 
Parto dalla fine
Ma, anche se come mi ha fatto già notare,non posso oggettivamente sapere cosa tu abbia letto o saltato”,
Mi sa che stai perdendo calma e lucidità...non è stato @Nemesis a risponderti con quella frase ...ma il destinatario di un tuo giudizio su persone che non conosci (io).


Non so di cosa ti occupi ma credo la giurisprudenza non rientra tra i tuoi strumenti di lavoro. Senza offesa, non vuole essere una critica denigratoria, ma ritengo fuori luogo la convinta arroganza della ragione espressa nei tuoi interventi.
Qui reiteri ...anche cambiando bersaglio (destinatario).
Ammesso e non concesso che tu sia "giuridicamente" un professionista del settore o quantomeno preparato ben oltre qualche lezione "secondaria" direi che stai infilando una serie di errori.

Donazione diretta: bonifico di 200.000 € al figlio con causale “regalo” o “donazione”. La legge richiede atto notarile, come hai scritto.
Donazione indiretta: bonifico di 200.000 € per l’acquisto di una casa intestata al figlio. si verifica quando ci sono almeno due negozi giuridici, la norma non richiede atto notarile perché è “assorbita” da un’altra operazione con funzione esecutiva di un atto negoziale

Ti faccio notare che non è una causale che rende un bonifico una donazione indiretta ma che il destinatario sia il terzo.
Tradotto se il padre paga direttamente il venditore.
Scrivere non è sufficiente...nulla impedisce alla figlia di ignorare la volontà del padre e non completare l'acquisto


Sei da troppo poco in questo forum per capire la preparazione, se non la qualifica, di alcuni membri qui intervenuti.
 
Condivido quanto scrive Usionian e racconto brevemente la mia personale esperienza.
Nel 2007 mio figlio, unico figlio, dopo la laurea in Ingegneria (110 e lode laurea magistrale a 23 anni), non trovando un lavoro adeguato si trasferì in UK. Nel 2011, dopo un periodo di casa condivisa, lo spingemmo a cercare una casa. Nel frattempo creammo una grossa liquidità sul nostro conto corrente (vendita di un immobile, smobilizzo di titoli, e quando finalmente trovò la casa si pose il problema di trasferire i soldi sul c/c in UK.

Le opinioni chieste a persone competenti erano diverse, prevalentemente atto notarile di donazione e invio della somma citando nela causale l’atto di donazione.

Questi opinioni non i sembravano convincenti e mi comportai così:

  • Feci due bonifici ( i c/c erano due ancorché cointestati a me e mia moglie) e con il primo inviai 170mila euro e con il secondo 48mila euro (218mila euro in tutto). Nelle motivazioni scrivemmo “ Da mamma e papà a piccolo Luca per aiutarti a comprare la tua casa in UK.
  • Quando i bonifici arrivarono la banca inglese telefonò a mio figlio chiedendo come dovevano comportarsi, data l’entità della somma. Mio figlio spiegò la situazione (non avevo scritto la motivazione anche in inglese) e la banca chiese una nostra dichiarazione scritta (mia e di mia moglie) attestante l’origine della somma e il fatto che la stessa era legittimamente presente nei nostri conti bancari. Compilai la dichiarazione e i bonifici furono accreditati. Nel giro di due settimane l’acquisto era perfezionato.
  • Le considerazioni che mi indussero ad agire così sono le stesse esposte nel esauriente parere di . In primo luogo il fatto che nostro figlio è il nostro unico erede e non su poteva porre alcun remota ipotesi di futura azione di lesione di legittima. Non mi posi il problema dell’imponibiltà fiscale del fisco inglese su come avrebbe considerato la somma. Non avevo conoscenza di questo, Ebbi cura di ricostruire, per renderla dimostrabile, la provenienza delle somme mediante copia dell’atto di vendita e degli estratti conto con gli smobilizzi di titolli e l’accumularsi di altri risparmi.
  • All’atto della dichiarazione dei redditi mi posi il problema se avessi dovuto compilare il quadro RW. Le risposte furono assolutamente vaghe e non convincenti. Io non lo compilai nella considerazione che le somme trasferite in UK non erano più nella mia disponibilità e quindi non erano più afferibili a me.
Ovviamente non ero scuro che sarebbe andato tutto OK e fino al termine di decadenza dell’accertamento ero un po’ con il fiato sospeso. Non è successo niente!

Per chi ha posto il quesito rimando a un mio post sullo strano regime della proprietà edilizia in UK.
 
Condivido quanto scrive Usionian e racconto brevemente la mia personale esperienza
Non confondere la realtà.
Non aver subito controlli o contestazioni non significa nulla.

I bonifici non vengono sistematicamente controllati... Hai un'idea di quante transazioni di denaro vengono fatte ogni giorno?

Resta improbabile che venga controllato e contestato...ma se succede poi potrebbero diventare dolori.
Come spiegato è possibile fare una donazione indiretta valida ed inoppugnabile da parte del fisco italiano... di quello inglese non ho conoscenza ma sono portato a credere che non pongano ostacoli a stranieri che portano capitali leciti.

Prevenire è sempre meglio che curare.
 
Il fatto che il fisco abbia lasciato decadere il termine dell'accertamento non è una prova certa della correttezza della mia interpretazione ma sicuramente crea una presunzione che io sia stato nel giusto. Io penso che i controlli su movimenti oltre un certo limite siano automatizzati e non credo che possano sfuggire agli algoritmi di ricerca.
In ogni caso tutto bene quel che finisce bene,
Una cosa che mi sembra sia stata trascurata nei precedenti interventi è che il mio comportamento può generare una possibile evasione dell'imposta di successione quando sarà. In effetti se avessi fatto un atto di donazione questo importo sarebbe entrato per collazione nell'asse ereditario e se questo supererà (ma è solo un ipotesi! 1milione di euro la parte eccedente sarebbe imponibile. Avendo fatto un semplice bonifico sicuramente non entra nell'attivo ereditario, a meno che non sia spontaneamente inserito,
 
Avendo fatto un semplice bonifico sicuramente non entra nell'attivo ereditario
Art. 737 c.c.:
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
 
Il T.U. approvato con il D. Lgs. n. 123/2025 è sì vigente dal 13/08/2025, ma tutte le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. Quindi l'art. 1, comma 4-bis del TUS è tuttora vigente.
Ma, di là da questo, la tua affermazione:
l'imposta di donazione si paga sempre quando c'è (sia diretta che indiretta)
resterà falsa anche dopo il 1° gennaio 2026, ex art. 87, comma 5, del TU n. 123/2025, che riproduce letteralmente il testo dell'art. 1, comma 4-bis del TUS.

:risata:
Non ti sembrava conclusa la discussione, vero? Procedi con la solita messinscena, il copia incolla di una legge, estrai la mia frase, evidenzi una parola e, pur ripetendo quello che scrivo, cerchi, in modo assurdo, dichiararla sbagliata. Per una volta, spiega dal tuo confronto, dove ha letto che affermo il contrario o di sbagliato, rispetto il tuo commento?
Usonian
“non sai, e nemmeno letto che il D.lgs. n.123/2025 con l'art. 204, comma 1, lettera l), ha abrogato l'art. 1 comma 4-bis. (vigente dal 13/08/2025)”
Nemesis
“ll T.U. approvato con D. Lgs. n. 123/2025 è vigente dal 13/08/2025,
ma tutte le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. Quindi l'art. 1, comma 4-bis del TUS è tuttora vigente.

Poi, contesti la mia frase seppur semplificata, sostanzialmente corretta, facendo le pulci a dettagli irrilevanti su ogni parola che scrivo, che giustifichi scrivendo questa frase altrettanto generica e imprecisa, convinto invece che fosse valida.
“La norma riportata risulta invece vigente dal 10/12/2000 e non abrogata.”

Tecnicamente, detta in due parole perché quattro ho capito è inutile, si dice ABROGAZIONE DIFFERITA. Pertanto si considera abrogata anche se APPLICATA fino a fine anno. La mia frase non era sbagliata.
Quindi La nuova legge è vigente - non efficace.
La vecchia legge resta efficace fino al termine (abrogazione differita)
Alla base delle tue critiche c'è un'errata interpretazione della norma; errore che tuttavia, ti ha concesso l'occasione per una risatina finale, anche se ignaro di chi ne fosse il vero destinatario.
Mi sbaglio su tutto? Può darsi. Per saperlo, scogli ogni dubbio, commenta con parole tue un ragionamento sensato per chiarire. Altrimenti se pensi di non riuscire a evitare i tuoi post it. fai a molti un favore e lascia perdere. Tieniti tutte le ragioni che hai bisogno, non me ne faccio nulla. Ma credere a farmi passare per fesso sia un giro gratis, sbagli. E non deviare al tema della frase sulle donazioni secondo te “falsa”. Parliamo anche di quella. e vediamo chi è, a non capire mai..
 
Parto dalla fine

Mi sa che stai perdendo calma e lucidità...non è stato @Nemesis a risponderti con quella frase ...ma il destinatario di un tuo giudizio su persone che non conosci (io).



Qui reiteri ...anche cambiando bersaglio (destinatario).
Ammesso e non concesso che tu sia "giuridicamente" un professionista del settore o quantomeno preparato ben oltre qualche lezione "secondaria" direi che stai infilando una serie di errori.



Ti faccio notare che non è una causale che rende un bonifico una donazione indiretta ma che il destinatario sia il terzo.
Tradotto se il padre paga direttamente il venditore.
Scrivere non è sufficiente...nulla impedisce alla figlia di ignorare la volontà del padre e non completare l'acquisto


Sei da troppo poco in questo forum per capire la preparazione, se non la qualifica, di alcuni membri qui intervenuti.
Perdonami, Già che ti sei preso la briga di farmi notare che
sto infilando una serie di errori”,
che per carità, a differenza di molti qui, ne faccio dalla mattina alla sera ogni giorno, e aggiungo menomale.
Mi chiedo se sarebbe stato opportuno anche una ridotta spiegazione su questa serie di errori individuata.
Senza voler abusare del tuo tempo, chiedo solo se gentilmente mi dici dove dal commento, hai dedotto la mia idea di donazione indiretta. Mi spiego, dove esattamente leggi quando affermo di sostenere la “causale del bonifico” requisito sufficiente per rientrare in una donazione indiretta ?
 
Io penso che i controlli su movimenti oltre un certo limite siano automatizzati e non credo che possano sfuggire agli algoritmi di ricerca.
Pensi male.
Non esistono dati certi ma si stimano oltre 3,5 milioni di transazioni a mezzo bonifico.
Agenzia delle Entrate non ha alcun controllo diretto ed arbitrario sulle movimentazioni bancarie.
Contrariamente a quanto si pensa l'accesso ai c/c avveniva solo se veniva aperta una indagine....ora pare che abbiano maggiore discrezionalità ma nessun automatismo a
La stragrande maggioranza dei controlli è fatta dalle banche stesse che poi trasmettono la segnalazione all'Agenzia.
Certo che se si è sospettati di collusioni o affari "sporchi" le probabilità aumentano.
 
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