Bertoli Giuseppe

Membro Attivo
Vorrei approfondire una precedente discussione: Mio padre era esclusivo proprietario di un appartamento acquistato nel 1963 e donato a mia sorella nel 1991. Mio padre è morto nel 1997 ed io in quell'epoca non ero a conoscenza della donazione. Formalmente non ho mai avuto notizia della donazione. Chi avrebbe dovuto portarmi a conoscenza della donazione? Formalmente c'è un atto (anche di un ufficio pubblico) che doveva essermi notificato?
A tutt'oggi la visura catastale riporta che l'appartamento (donato) è ancora di proprietà di mio padre. Presumo che i registri informatici - per qualche motivo - non siano stati aggiornati in quanto la donazione (di cui di recente ho avuto una copia ) sembrerebbe registrata in data 1/10/1991 .
Inoltre la dichiarazione di successione del 1997 ( a seguito della morte di mio padre ) non riporta nulla della donazione.
Come posso tutelare la mia legittima che ritengo lesa ?
La legge 80/2005 ha introdotto l'opposizione stragiudiziale alla donazione : è un procedimento che potrebbe ancora tutelare la mia legittima ( lesa) ?
Può ritenersi alternativa all'azione di riduzione ?
Nel ringraziarVi per la gentile collaborazione si porgono distinti saluti.
Giuseppe Bertoli
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La donazione è obligatorialmente da eseguirsi tramite un Notaio che la trascrive. Per cui è di presunta conoscenza di tutti perchè trascritta nel pubblico registro (conservatoria registri immobiliari)
Il catasto ha solo funzione fiscale-inventariale e non legittima i trasferimenti
 

Bertoli Giuseppe

Membro Attivo
Gent.mo Dr. Ennio Alessandro Rossi
innanzi tutto grazie per la risposta. Devo purtroppo esprimere alcune perplessità: da quello che ho capito dalla sua risposta , la presunzione di conoscenza ha come fondamento la trascrizione della donazione. Ma con la trascrizione , il notaio o l'ufficio pubblico competente doveva notificare qualche atto agli altri eredi ?
Come ho scritto , dalla visura catastale attualmente l'appartamento risulta ancora di proprietà di mio padre; questo vuol dire che per il sottoscritto la casa era sempre stata di proprietà di mio padre . Nella visura catastale non risulta nulla in merito ad una trascrizione di una donazione in favore di mia sorella : quindi, la presunzione di conoscenza su cosa può basarsi?
Grazie
Giuseppe Bertoli

Aggiunto dopo 2 minuti :

Gent.mo Dr. Ennio Alessandro Rossi
innanzi tutto grazie per la risposta. Devo purtroppo esprimere alcune perplessità: da quello che ho capito dalla sua risposta , la presunzione di conoscenza ha come fondamento la trascrizione della donazione. Ma con la trascrizione , il notaio o l'ufficio pubblico competente doveva notificare qualche atto agli altri eredi ?
Come ho scritto , dalla visura catastale attualmente l'appartamento risulta ancora di proprietà di mio padre; questo vuol dire che per il sottoscritto la casa era sempre stata di proprietà di mio padre . Nella visura catastale non risulta nulla in merito ad una trascrizione di una donazione in favore di mia sorella : quindi, la presunzione di conoscenza su cosa può basarsi?
Grazie
Giuseppe Bertoli
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
1-il notaio o l'ufficio pubblico competente doveva notificare qualche atto agli altri eredi ?
2-In visura catastale l'appartamento risulta di proprietà di mio padre; questo vuol dire che per il sottoscritto la casa era sempre stata di proprietà di mio padre?
3-Nella visura catastale non risulta nulla in merito ad una trascrizione di una donazione in favore di mia sorella : quindi, la presunzione di conoscenza su cosa può basarsi?

Il Notaio non doveva comunicare alcunchè a nessuno. I terzi sono "informati" tramite l'istituto della "trascrizione" che è effettuata nei registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria dei RRII che è cosa diversa dal "catasto" dal quale si ottiene la "visura catastale" documento che può non essere aggiornato. Solo dal 1 luglio 2010 gli atti della "Conservatoria" saranno allineati obbligatoriamente a quelli del "Catasto" ; per quelli non allineati c'è tempo di regolarizzarli entro fine anno
 

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