Mi sembra che con questi interventi il possesso non possa considerarsi incontestato.

Più che "incontestato" deve essere interrotto!!!

Non è sufficente ad interrompere la prescrizione l'invio di una lettera di diffida da parte del proprietario del bene (Cass. n. 21015/206)

Ai fini dell'interruzione dell'usucapione occorre fare riferimento ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore. Il rinvio dell'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. - infatti - determina la tassatività degli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge.


Cassazione civile sez. II 11 aprile 2013 n. 8907

 
la particella su cui sorge il deposito contestato, è nata nel 2011 a seguito dell'accatastamento ed è stato anche oggetto di frazionamento, può esserci usucapione?
 

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