babybar

Nuovo Iscritto
ciao nuba, vedo che tu sei di torino, come me, mi potresti aiutare:

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 sopra citato prevede semplicemente che gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno PREDILIGERE il riscaldamento centralizzato, ma SENZA DIVIETI PER IMPIANTI AUTONOMI e dice testualmente PREFERIBILE e OVE TECNICAMENTE POSSIBILE.

adesso con la

Delibera Giunta Regione Piemonte 04/08/2009 n 46-11968: Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia:

1.4.9 Gli impianti termici installati in edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.

secondo te come posso svincolare la legge regionale con quella dello stato.

sono in attese di suggerimenti

grazie
 

mtr

Membro Attivo
Oltre a quanto ho già esposto in precedenza, ti dico che le leggi regionali generalmente restringono le possibilità, cioè rendono più restrititve le applicazioni normative.
Fossi in te telefonerei direttamente all'ufficio preposto in Regione, chiedendo se l'applicaione della normativa regionale prevede 'eccezioni'.
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
Questo è il sunto di quanto deliberato dalla Regione Emilia Romagna:

Delibera dell’Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008 , n.156
“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici.” (Pubblicata sul BUR n. 47 del 25/3/08).

Progr. n. 156
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
106^ seduta della VIII Legislatura - Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 4 marzo 2008.

Oggetto n. 3124: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)
Prot. n. 5140
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
d e l i b e r a
1. di approvare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, e ai sensi degli artt. 2 e 25 della L.R. 26/04 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, lo schema di "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PARTE SECONDA Allegati – DEFINIZIONI
interventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

5) In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare.
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (1).
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (2) (1/circ).
3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
 

nuba

Nuovo Iscritto
babybarr, non posso che consigliarti di rivolgerti ad un bravo avvocato.
la mia causa è iniziata nel 2007, quindi fortunatamente non ho dovuto sottostare alle delibere regionali successive.
inoltre, mi sono staccata dall'impianto centralizzato per installare un termocamino a pellet, e per questo si è cercato di incentrare l'attenzione sul risparmio energetico e ambientale.
oltretutto, anni addietro l'assemblea del Condominio mi aveva autorizzata ad installare una canna fumaria, salvo poi costringermi a fare causa.
 

nuba

Nuovo Iscritto
Bgiorno nuba,
sarei molto interessato a visionare la sentenza, che può essere pubblicata eventualmente con la cancellazione dei nomi e degli indirizzi.
Grazie
Saluti

REBUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione I Civile
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa proposta da: Sig. --- PARTE ATTRICE
CONTRO
Condominio ---
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.

Voglia l’On.le Tribunale, nel merito, previa declaratoria di sospensione delle deliberazioni impugnate con il presente atto, assunte nel corso dell’assemblea condominiale del --/--/2007, per i titoli dedotti in giudizio, dichiarare la nullità della delibera di diniego del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato da parte del Sig. ---, adottata dall’assemblea del Condominio ---, in data ---.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfetario e spese successive occorrende.

CONCLUSIONI di parte CONVENUTA:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Assolvere il Condominio --- dalle domande nei suoi confronti proposte
Col favore delle spese

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto alla impugnazione della delibera con cui il CONDOMINIO ha negato all’odierno attore l’autorizzazione a distaccarsi dall’impianto comune di riscaldamento, occorre rilevare:

1) che dall’espletata CTU è emerso:
a) che l’odierno attore “… per operare il distacco dal proprio impianto non ha dovuto fare altro che interrompere il collegamento delle tubazioni verticali di mandata di ritorno con i rispettivi radiatori”;
b) che “il distacco operato con le modalità sopra descritte, non comporta alcun danno, né conseguenze di alcun tipo alla funzionalità dell’impianto centralizzato”;
c) che “dal distacco operato non conseguono aggravi di spesa a carico dei restanti utilizzatori, a condizione che continui la contribuzione da parte dell’odierno attore alle spese fisse di gestione”, contribuzione quest’ultima che nei propri atti conclusivi la difesa dell’odierno attore ha dichiarato non essere messa affatto in discussione;

2) che pertanto tutte le argomentazioni poste dal CONDOMINIO convenuto a base della propria opposizione al distacco (possibili danni alla funzionalità dell’impianto, aggravio di spesa a carico degli altri condomini) sono smentite dalle risultanze peritali e sono pertanto infondate;

3) che anche la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale, con conseguente distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, è legittima, senza necessità di autorizzazione o di approvazione degli altri condomini, laddove da tale distacco non derivino aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio (Cass., 23481/2009; Cass., 24823/2008; Cass., 16365/2007; Cass., Sez. un., 4806/2005), per cui la delibera dell’assemblea condominiale che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco, pur in presenza delle condizioni sopra indicate, è nulla per violazione del diritto individuale del condominio sulla cosa comune (v. Cass., 7518/2006).

Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi la delibera impugnata deve essere dichiarata nulla; né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato dalla difesa del CONDOMINIO in ordine a divieti normativi, anche contenuti in regolamenti comunali, applicabili alla fattispecie in esame, posto che tale allegazione, svolta dopo lo spirare delle preclusioni in merito e financo di quelle istruttorie, è inammissibile in quanto tardiva.

Per quanto riguarda infine il regolamento tra le parti delle spese di CTU e di lite ritiene il Tribunale, conformemente al principio della soccombenza e conformemente a giustizia:
a) che le spese dell’espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate, debbano essere definitivamente poste a carico del CONDOMINIO convenuto;
b) che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di …
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Dichiara nulla la delibera condominiale di diniego di distacco di --- dall’impianto di riscaldamento centralizzato;
- Pone le spese dell’espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate , definitivamente a carico del CONDOMINIO convenuto;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di …
- Condanna il CONDOMINIO convenuto a rimborsare a --- € …

Aggiunto dopo 1 :

Corte di Cass., Sez. II, ordinanza del 22 marzo 2011, n. 6481

Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale.
Pertanto, la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
 

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