nfatti. Gli atti introduttivi nel diritto processuale civile essenzialmente sono due:
- l'atto di citazione (in giudizio), con il quale si chiede ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva. I requisiti formali sono stabiliti dall'art. 163 c.p.c. Il successivo art. 164 c.p.c. prescrive la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda (petitum) o se manca l’esposizione dei fatti (causa pretendi).
- il ricorso, con cui la parte si rivolge direttamente al giudice esponendogli i termini della controversia. Il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e non potendo di norma decidere inaudita altera parte, fisserà l'udienza e provvederà a far sì che il ricorso con il suo successivo provvedimento di fissazione dell'udienza sia portato a conoscenza dell'altra parte.
Ciò premesso, nella discussione si è fatto cenno alla querela, perché evidentemente s'ipotizza la commissione di un reato. E cioè quello previsto e punito dall'art. 388, comma 2 c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice)