Dea

Membro Attivo
Salve a tutti,

i lavori al tetto prevedono anche una riparazione con guaina attorno ai lucernari. Queste spese per i lucernari sono state attribuite ai singoli poprietari delle mansarde.

E' giusto? I lucernari non sono parte integrante del tetto, che è condominiale?

:occhi_al_cielo:

Grazie,

Dea
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
No, ti sbagli.
Se il sottotetto non è un locale condominiale, ma è di pertinenza esclusiva di un condomino, i lucernari e la loro manutenzione sono di competenza del proprietario del locale sottotetto. Comprese le opere necessarie ad isolare l'ambiente dalle infiltrazioni di aria e acqua, come il rifacimento delle guaine.
I lucernai sono utilizzati in modo esclusivo dai proprietari delle mansarde e pertanto le relative spese sono di loro competenza.
La ripartizione delle spese è stata fatta in modo corretto.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
i lucernari a chi servono? a tutti i condomini per eventuali manutenzione del tetto o solo agli utilizzatori delle mansarde:daccordo:
 

Dea

Membro Attivo
I lavori sono stati deliberati genericamente per riparazioni da infiltrazioni al tetto.

Ora il tetto ha diversi lucernari corrispondenti a due mansarde di proprietà esclusiva ma l'oggetto dei lavori è il tetto tutto come copertura comune dell'intero edificio; i lucernari sono in buono stato.

Vi sono altri lucernari corrispondeti ai pianerottoli che sono stati conteggiati come spesa comune mentre per i lucernari delle mansarde, le spese per la guaina di contorno, sono state conteggiate a seconda del numero e della grandezza del lucernario, ed attribuite ai singoli proprietari.

Non vi sembra un'assurdità?

Se si rifà la facciata di un palazzo, lo stucco attorno alle finestre, si conteggia a parte e si attribuisce ai proprietari delle finestre?
 

raflomb

Membro Assiduo
Anche se il lucernario fa parte della copertura, se ha una funzione esclusiva asservita al sottotetto, di luce ed aria, la manutenzione di esso spetta solo a chi ne beneficia:
"Così come il proprietario del solaio può aprire nel tetto abbaini per dare aria e luce ai locali sottostanti quando gli stessi siano costruiti a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura del tetto né ledano altrimenti il diritto degli altri condomini, egualmente egli è tenuto alla manutenzione ed alla riparazione di tali aperture. Trib. Milano, sent. 28 febbraio 1991
 

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