Gianco

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benissimo allora se il terrazzo è di proprietà avrà un suo sub che dovrà essere citato nell'atto di compravendita, se non altro come pertinenza ad uso esclusivo:
Se fosse accessibile direttamente e fosse un'attinenza, il lastrico solare potrebbe essere compreso nell'unità immobiliare, quindi inserito nell'atto con un unico subalterno. E nella conservatoria non troveresti un tubo.
 

Luigi Criscuolo

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Se fosse accessibile direttamente e fosse un'attinenza,
sarebbe disegnato nella planimetria catastale alla quale potrebbe far riferimento anche la Conservatoria.
Comunque qui dalle notizie che sono nel frattempo sono state postate da @nennanè sembra che il terrazzo piano dell'edificio sia stato lottizzato tra i proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano, che si sono spartiti la "torta".
 

nennanè

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Proprietario Casa
sarebbe disegnato nella planimetria catastale alla quale potrebbe far riferimento anche la Conservatoria.
Comunque qui dalle notizie che sono nel frattempo sono state postate da @nennanè sembra che il terrazzo piano dell'edificio sia stato lottizzato tra i proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano, che si sono spartiti la "torta".
la divisione dei terrazzi è stata fatta in fase di costruzione . Ma io non so perchè ho comprato dopo circa 20 anni , ma vi assicuro che i terrazzi anche se separati non sono usati da nessuno infatti hanno la guaina in terra e nessuno li vive . sono rimasti grezzi come costruiti .
 

Gianco

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Dovresti verificare come è stata dichiarata la tua unità in catasto. Fatti fare una copia della planimetria catastale, sapendo che il costo vivo è 0. Ovviamente chi te la fornirà dovrà avere una tua autorizzazione apposita per il rilascio del documento dal catasto. Pertanto gli dovrai corrispondere il tempo, 5 minuti, impiegati per la richiesta, oltre alla professionalità. Solo così saprai se la porzione del terrazzo è intestata a te e se così non fosse potresti, consultando un geometra, fare l'accatastamento per ampliamento.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Questa ripartizione proprio non l'ho capìta. Puoi indicarla con altri termini, sufficientemente diversi?
allora sembrerebbe che @nennanè non è la sola proprietaria di tutto il terrazzo di copertura; se le perdite sono orgiginate dalla porzione di terrazzo di sua proprietà le spese vanno ripartite tra lei e chi ha dei locali coperti dalla porzione di terrazzo che viene interessata dai lavori.
Cassazione del 23.01.2014 n. 1451 afferma che la ripartizione delle spese relative ai lastrici solari condominiali (1117 c.c. e 1126 c.c.) è sempre effettuata in base al principio della verticale effettiva, cioè si paga solo per la parte di unità immobiliare effettivamente coperta e non si paga per la parte del medesimo appartamento non coperta "“con riguardo al valore dell’unità immobiliare compresa nella colonna sottostante al lastrico, non già all’intero valore millesimale attribuito all’appartamento anche per la parte che non trae utilità dalla copertura“.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
la divisione dei terrazzi è stata fatta in fase di costruzione .
ma allora perché prima hai scritto:
ogni ultimo piano si è montato a proprie spese una scala a chioccia sul proprio balcone per andare sul tetto .
vuoi dire che, con o senza il permesso del costruttore, i proprietari degli ultimi piani si sono appropriati del lastrico solare che originariamente sarebbe stato condominiale?
Poi, come mai tu non hai la scala a chiocciola come gli altri ma una scala interna?
Perché scrivi:
ma quando devono andare sul tetto per lavori , antenna - fecale- ed altro io devo essere sempre a disposizione farli lavorare ed attendere che il lavoro finisca perchè devono passare dentro casa mia .
 

Luigi Criscuolo

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@nennanè questo ti può interessare:

CORTE CASSAZIONE CIVILE Sentenza 27 maggio - 25 agosto 2014, n. 18164 ....
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, poichè il lastrico solare dell'edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Ne consegue che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c. (Cass., 29 aprile 1997, n. 3672). Nè, ai fini della ripartizione delle spese fra i condomini, rileva che le infiltrazioni possano essere state provocate da difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive. L'obbligo dei condomini cui il lastrico solare serve di copertura di concorrere in dette spese trova infatti fondamento non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti.
 

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