Salve,
non mi risulta alcun tuo obbligo in tal senso
dato che il c.c. al Capo I - Della comunione in generale - Art. 1100 / 1116 ....e seguente Capo II - Del condominio negli edifici - Artt. 1117 / 1139 ..... dice
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando
la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti .... ovvero quelle relative al Condominio.
.... quindi non essendoci nel tuo caso comunione di proprieta' o altro diritto reale
in quanto ...
la locazione è un contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo dietro la corresponsione di un determinato canone.
nella fattispecie da te descritta non occorre istituire un Condominio e nemmeno nominare un Amministratore , ma sara' buona norma suddividere le spese tra i Conduttori in base a tabelle di ripartizione accettate ed allegate al contratto di locazione insieme a un regolamento del palazzo che sancisca regole comportamentali e di utilizzo delle parti comuni ai Conduttori ma che rimangono sempre in capo allo stesso proprietario.
rimango aperto ad eventuali pareri discordanti
saluti ed auguri Marco