Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
per le manutenzioni straordinarie l'IVA è agevolata (10%)
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’IVA ridotta al 10%.
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solamente se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l’IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
L'IVA invece è quella ordinaria per:
- i materiali e i beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- i materiali e i beni acquistati direttamente dal committente.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
Quindi, sia sulle prestazioni di servizi sia sull'acquisto di beni (con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
 

griz

Membro Storico
Professionista
L'IVA invece è quella ordinaria per:
- i materiali e i beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- i materiali e ai beni acquistati direttamente dal committente.
questa la sapevo, quello che mi generava il dubbio era la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, nella mia testa, la seconda non poteva usufuirne, oggo ho scoperto che mi sbagliavo. Le pratiche delle quali mi sono sempre occupato erano tutte riferibili alla manutenzione straordinaria, col glossario pubblicato molte opere sempre ritenute straordinarie sono diventate ordinarie, la cosa mi ha spiazzato e così mi sono informato
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Non so a cosa ti riferisci, ma oggi le pertinenze non sono più regolamentate ragionando sulla distanza, bensì sul principio dell'asservimento. Una pertinenza può anche trovarsi a 4 Km dall'abitazione cui è legata, vale però il principio per cui tale pertinenza sia asservita all'abitazione principale, ossia utilizzata come immobile accessorio e utile all'abitazione, e ciò sia espressamente indicato nel testo del rogito notarile.
PROPRIO questo che avevi inserito citando una normativa, se riesce a ricuperarla mi fai un favore 🍾 🍸
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A dirla tutta l' Agenzia delle Entrate nelle sue Circolari scrive tutto ed anche il suo contrario...si allarga in "apparenti concessioni anche oltre i limiti (ma mio vedere) delle norme...o se ne esce con amenità tipo: se un coniuge paga la ristrutturazione e l'altro paga i mobili...non si ha diritto al bonus sui secondi!!!

Altresì giovi ricordare che le Circolari dell' Agenzia delle Entrate non hanno valenza giuridica.
Servono solo come indicazione.
Se nella stessa vi fosse consentita una cosa che in realtà la Legge non prevede, ed un suo funzionario vi contestasse qualcosa ... un eventuale Giudice non accetterebbe la scusante che il "consigliere maldestro" si chiama Agenzia delle Entrate.

Italia...paese di cantanti e fantasiosi.
 
U

User_29045

Ospite
PROPRIO questo che avevi inserito citando una normativa, se riesce a ricuperarla mi fai un favore 🍾 🍸

Ho solo questo e l'ho copiato da un recente rogito (ho dovuto nascondere il nome del notaio):

Art. 11 - Le parti richiedono l'applicazione delle agevolazioni
fiscali per l'acquisto di pertinenze della prima casa, ai
sensi della nota II bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al T.U. 131/1986, e successive modificazioni e
integrazioni.-------------------------------------------------
A tal fine la parte acquirente dichiara:----------------------
A) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di
altra autorimessa, nel territorio del Comune in cui è situato
l'immobile acquistato, pertinenza dell'abitazione di cui appresso;-------------------------------------------------------
B) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà
su altra autorimessa acquistata dalla stessa parte acquirente
o dal coniuge con le agevolazioni di cui alla nota IIbis
all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U.
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come modificata
dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile
1982, n. 168, e alle successive disposizioni agevolative per
l'acquisto della "prima casa", richiamate nella citata nota
II-bis, sotto la lettera c);----------------------------------
C) l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto è destinata
a pertinenza dell'appartamento ad uso di abitazione
acquistato dall'odierna parte acquirente con atto del notaio
NOME COGNOME, descritto al superiore art. 11, per il quale la
stessa parte acquirente ha usufruito delle agevolazioni fiscali
per la prima casa.-----------------------------------------
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle conseguenze in
caso di rivendita entro cinque anni dall'acquisto.------------
 

griz

Membro Storico
Professionista
Nel caso esposto ( @Elisabetta Grassi correggimi se sbaglio) non si sostituiscono i fili o le prese e nemmeno i rubinetti...si tolgono e sostituiscono i tubi sottotraccia: straordinaria...no doubt.

dal glossario delle opere di manutenzione ordinaria di cui al DM del 02/03/2018
 

Allegati

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carlomannetti

Membro Ordinario
Proprietario Casa
...poi dice dice dice.. la burocrazia... siamo noi che ci complichiamo la vita... Per l'intervento descritto ho: comunicato al Comune ; fatto i lavori; pagato con bonifici le tre fatture (acconto- avanzamento- saldo) ; dichiarato sul 730 e avuto detrazione. molto semplice....
 

griz

Membro Storico
Professionista
...poi dice dice dice.. la burocrazia... siamo noi che ci complichiamo la vita... Per l'intervento descritto ho: comunicato al Comune ; fatto i lavori; pagato con bonifici le tre fatture (acconto- avanzamento- saldo) ; dichiarato sul 730 e avuto detrazione. molto semplice....
in effetti è come dici tu: molto semplice, salvo poi che un accertamento ti complichi le cose, certo, se tutto è fatto correttamente tutto va bene, a volte però certe interpretazioni vanno valutate
 

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