aldobasso

Membro Attivo
Veramente le eccezioni sollevate da romrub, secondo me, non trovano fondamento in considerazione che non c’è aumento volumetrico, di superficie né di esposizione. In buona sostanza, l’unica modifica (inconsistente in quanto non riguarda il condominio) è il portoncino sul pianerottolo. Nulla poi si può eccepire per le spese condominiali sia per quelle che ineriscono l’ascensore, sia per la pulizia che il consumo della corrente e questo per la stessa ragione (non c’è stata alcun aumento volumetrico etc…) In effetti la somma che prima pagavo da solo dopo la dividerò con mio figlio. A mio avviso, invece, l’unica cosa che può incidere e riflettere nella spesa condominiale è la polizza dell’assicurazione.
Cmq, sono utili queste osservazioni al fine di meglio valutare i vari aspetti e magari evitare inutili contenzioni.
Saluti
aldobasso
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... A mio avviso, invece, l’unica cosa che può incidere e riflettere nella spesa condominiale è la polizza dell’assicurazione.
Secondo il mio parere neppure queste, perchè la spesa dell'assicurazione condominiale copre di norma (salvo altre clausole) le sole parti comuni del condominio, e non quelle private, ossia se prima pagavi p.es. per 100 millesimi ora tuo figlio pagherà per 50 e tu per altrettanti 50 millesimi (se dividi esattamente a metà)
 

aldobasso

Membro Attivo
Vero! il portoncino è di mia proprietà e non del condominio.
A te nulla si fa ;)
Grazie. Io cmq ho scritto prima ancora che vedessi la tua risposta dopo l'intervento di romrub. Cmq in linea con quella datata da te. Ovviamente la tua ineccepibile sotto il profilo tecnico, con tanto di riferimento normativo.
Grazie.
Saluti
 

romrub

Membro Ordinario
A mio avviso tra i parametri c'è anche quello del valore stimato dell'immobile, che è maggiore dopo la divisione in due appartamenti. Vedrai che quando farai l'accatastamento, il nuovo valore sarà maggiore di quello fino ad adesso assegnato.

Tornando sulle spese di luce e pulizia scale, ribadisco che se la ripartizione è in parti uguali, vanno suddivise per un utente in più; l'ascensore come detto ha i millesimi correlati all'altezza del piano per il 50% e l'altro 50% sui millesimi generali, ma tale conteggio va fatto per ogni appartamento quindi ognuno dei due appartamenti avrà dei millesimi, dati dal 50% dei millesimi generali (prima della divisione) e dal 100% dell'altezza, in tutti i casi una modifica ai tuoi millesimi comporta la variazione di tutti gli altri, in quanto il totale deve essere sempre e comunque mille.
Nell'appartamento sottostante al mio un'importante immobiliare, ha ricavato tre appartamenti, noi come condominio, senza che la stessa abbia trovato niente da ridire, abbiamo modificato i millesimi come più su indicato. Concludo, insistendo sul fatto che è bene prepararsi prima, ma aspetterei che la problematica venisse affrontata dagli altri condomini.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio avviso tra i parametri c'è anche quello del valore stimato dell'immobile, che è maggiore dopo la divisione in due appartamenti. Vedrai che quando farai l'accatastamento, il nuovo valore sarà maggiore di quello fino ad adesso assegnato.

Tornando sulle spese di luce e pulizia scale, ribadisco che se la ripartizione è in parti uguali, vanno suddivise per un utente in più; l'ascensore come detto ha i millesimi correlati all'altezza del piano per il 50% e l'altro 50% sui millesimi generali, ma tale conteggio va fatto per ogni appartamento quindi ognuno dei due appartamenti avrà dei millesimi, dati dal 50% dei millesimi generali (prima della divisione) e dal 100% dell'altezza, in tutti i casi una modifica ai tuoi millesimi comporta la variazione di tutti gli altri, in quanto il totale deve essere sempre e comunque mille.
Sono poche le spese che in condominio si dividono in parti uguali, sia la pulizia delle scale che l'illuminazione non fanno parte delle spese uguali, bensì per l'uso e godimento (cc art. 1123 comma due);
Diversamente dalle spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale (qualificabili quali spese necessarie alla conservazione della cosa comune e ripartite, art. 1124 c.c., per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo), quelle per la pulizia e l'illuminazione vanno considerate spese per l'uso ed il godimento della cosa comune, alle quali i condomini sono tenuti in ragione dell'utilità che la cosa è destinata a dare a ciascuno ( art. 1223, comma 2, c.c.) - Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2001, n. 483
 

romrub

Membro Ordinario
Io fin dal primo intervento ho chiesto come venivano ripartite le spese di pulizia scale e della luce in quel condominio, precisando che se sono suddiviso secondo i millesimi, non dovrebbe cambiare niente. Però la luce, non può essere suddivisa per l'uso ed il godimento, perchè per l'accesso al piano terra si usa la stessa quantità di luce che per l'accesso all'ultimo piano essendo unico 'impianto. L'ascensore, se presente, determina un cambiamento dei millesimi, perchè dividendo per due gli attuali millesimi, si dimezzerebbe l'altezza del piano.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Io fin dal primo intervento ho chiesto come venivano ripartite le spese di pulizia scale e della luce in quel condominio, precisando che se sono suddiviso secondo i millesimi, non dovrebbe cambiare niente. Però la luce, non può essere suddivisa per l'uso ed il godimento, perchè per l'accesso al piano terra si usa la stessa quantità di luce che per l'accesso all'ultimo piano essendo unico 'impianto.
Questo è il tuo parere che rispetto, ma non è il parere più autorevole della Suprema Corte di Cassazione a cui noi tutti dovremo fare riferimento.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
L'ascensore, se presente, determina un cambiamento dei millesimi, perchè dividendo per due gli attuali millesimi, si dimezzerebbe l'altezza del piano.
Come sarebbe possibile dimezzare l'altezza del piano? Se io possiedo un appartamento al 3° piano e decido di dividerlo in due più piccoli, questi si troveranno sempre al 3° piano, mica scendono al piano 1° e 1/2? Ossia la spesa per l'ascensore (stessa ratio delle scale --> Cass. Civ. sez.II, 16 maggio 1991, n. 5479), non cambierà, comunque finora, non ho risposto riguardo all'ascensore perchè non è il tema in esame e non è detto che ci sia.
 

aldobasso

Membro Attivo
Ciao signori miei, non volevo suscitare polemiche, allora vi ripeto che l’ascensore c’è ma sul fatto che ci sia “nulla quaestio” . Abbiamo detto che l’ascensore si paga in base alla proprietà ed all’altezza del piano. Per cui l’appartamento dopo la divisione rimarrà sempre al primo piano e la stesso cosa avviene per la superficie anche se con 2 nuove unità e non più unica. Ergo, condivido pienamente quanto sostenuto da condobip, poiché l’unica cosa che cambia è il numero dei proprietari, infatti saranno due e non più uno. Ciò, però è del tutto irrilevante ai fini della ripartizione delle spese per millesimi. Cmq, per qualsivoglia lavoro di manutenzione ordinaria, straordinaria, spese pulizia scala, manutenzione ascensore, etc. etc. Forse solamente una cosa il compenso all’amministratore che, da accordi presi, paghiamo in ragione di € 50.00 per ogni condomino.
Saluti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per cui l’appartamento dopo la divisione rimarrà sempre al primo piano e la stesso cosa avviene per la superficie anche se con 2 nuove unità e non più unica.
Aggiungi pure lo stesso volume. :daccordo:
P.es. io ho un cubo di 1m x 1m x 1m, lo posso dividere in quante sezioni che voglio, ma rimante sempre di 1000 Dm3 :idea: ed i rapporti verso le altre unità rimangono immutate
 

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