paolo ferraris

Nuovo Iscritto
scusate se mi intrometto...se dopo tutte queste cose che avete detto (non ho letto tutto)...il risultato è: la ristrutturazione del terrazzo condominiale viene ripartito per millesimi di proprietà e stop...va bene!...in questo caso non centra nulla il "lastrico solare" in quanto questo terrazzo E' IL TETTO dell'edificio....la parte di terrazzo ad USO ESCLUSIVO dell'ultimo piano se viene ristrutturata (completamente e rifatta anche la guaina di impermeabilizzazione e non solo cambiate le piastrelle sopra perchè non piacciono più al proprietario dell'appartamento A), si divide 1/3 e 2/3....ok?...
 

Jrogin

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Professionista
Si ma mi sembra di capire che non è anche il tetto dell'appartamento A, essendo questo allo stesso livello della terrazza da ristrutturare.
Jrogin
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
si ma i millesimi di proprietà ne dovrebbero già tenere conto!...anche se si rifà il tetto sopra all'appartamento A si divide per millesimi di proprietà...salvo non sia il lastrico solare ad uso esclusivo dell'ultimo piano!
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
il tetto è tetto...l'appartamento sullo stesso piano deve contribuire per i suoi millesimi di proprietà alla cosa comune...ed è pacifico che in questo caso non essendo il suo terrazzo ma TETTO delle altre proprietà (dove peraltro insiste il suo alloggio)...vi partecipa (se i millesimi li hanno fatti bene) per la giusta parte...direi che la ripartizione per lastrico (1/3 ecc..) non centra nulla...saluti
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se la terrazza non è accessibile ma è solo di copetura la spesa compete per millesimi ai condomini sottostanti, se è accessibile a tutti si applica per analogia l'art. 1126, cioè 1/3 tra tutti (che sono gli utilizzatori) e 2/3 fra quelli sottostanti.
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
ok ,gianfrancoElly, mi hai convinto :applauso: :applauso: :daccordo:

puoi darmi sentenze e/o normative accessorie a favore di questa tesi??

Grazie a tutti comunque per l'interesse che avete dimostrato per questa mia problematica!

saluti
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il caso prospettato è illustrato, anche con disegno, a pag. 271 di un vecchio libro:
Francesco Tamborrino - Come si amministra un condominio - Pirola Editore, Milano
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Ciao le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione [ 1104, 1118 comma 2;68 ss. att.].
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [ 1124-1126; 63 att.].

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti [ 1105-1108], salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto [ 882]. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido [ 1292 ss.] con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
;) ;)
;) ;) ;) ;)
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
GianfrancoElly ha scritto:
Se la terrazza non è accessibile ma è solo di copetura la spesa compete per millesimi ai condomini sottostanti, se è accessibile a tutti si applica per analogia l'art. 1126, cioè 1/3 tra tutti (che sono gli utilizzatori) e 2/3 fra quelli sottostanti.
Si...mi sono andato a rileggere il Tamborrino...è così...chiedo venia...ha ragione Gianfranco...ma il Tetto sopra l'appartamento A se si rompe...come si procede alla ripartizione della spesa?...a questo punto se è un tetto e non un lastrico solare a cui accede SOLO il propr. dell'appartamento A...divido per millesimi...ma solo per le proprietà che sono sottostanti alla porzione interessata!...avendo gli altri sopra il lastrico solare condominiale...intendo per COLONNA sottostante...e se gli appartamenti non sono egualmente suddivisi sotto le COLONNE interessate dalle rispettive coperture?...non so se mi spiego...io dividerei a questo punto per i millesimi di proprietà cmq tutto...perchè alla fine è tutto TETTO..come nel caso di lastrico solare accessibile a tutti i condomini.. (ma è una mia opinione)...saluti!
 

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