La prima cosa da capire è la natura del deposito cauzionale in un contratto di fitto. Il deposito cauzionale è una somma di danaro, diversa ed ulteriore rispetto a quella costituente il canone locatizio, versata dal conduttore al locatore all'atto della stipulazione del contratto di locazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico del conduttore. Inoltre in relazione al preavviso se non diversamente specificato sia in presenza che in assenza di gravi motivi è sempre di 6 mesi. A volte nei contratti vi è la dicitura "senza preavviso" in caso di gravi motivi. Quindi nel caso in esame appare chiaro che il proprietario è nel diritto di trattenere il deposito cauzionale a parziale ristoro del danno subito, anche perchè in assenza di preavviso il conduttore dovrebbe al locatore 6 mensilità a patto che il locatario ricorra ovviamente al giudice e dimostri che per 6 mesi non ha affittato l'immobile. Purtroppo tale diritto va provato davanti ad un giudice, in pratica il proprietario dell'immobile non può trattenere di sua autonomia il deposito cauzionale ma deve sempre essergli attribuito dopo aver fatto ricorso. C'è un solo caso stabilito dalla giurisprudenza che rende lecito il trattenimento del deposito cauzionale senza far ricorso ed è quello che l'inquilino non abbia pagato uno o più canoni di affitto. Comunque nel caso in esame, mi sembra del tutto infondato perchè mi pare che l'inquilino non abbia avanzato alcuna richiesta di restituzione del deposito cauzionale.