GIUSEPPE CAPONI

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Proprietario Casa
Sono proprietario di una porzione di villino bifamiliare, spesso i miei vicini e loro amici e conoscenti parcheggiano obliquamente anche sulla parte antistante al mio cancello. Dopo varie discussioni sto valutando di porre una barriera di divisione della mia via di uscita per impedire la sosta sulla mia porzione .Con la foto allegata forse il problema sarà più chiaro. Grazie attendo vostri pareri( N.B.) io abito a sinistra
uscita villino.jpg
 
La "barriera" non ti garantisce che continuino a sostare anche dalla tua parte.
Presumendo che tu abbia parlato con il tuo vicino e che il "raporto" non sia idilliaco...non ti resta che far installare dei "dissuasori" motorizzati che impediscano l'uso della tua porzione e che si abbassino solo su tuo comando.
 
Grazie Dimaraz per la sollecita risposta, comunque i dissuasori sono una spesa importante io penso a una barriera in ferro removibile ma prima devo informarmi se c'è qualche servitù comune di passaggio sulla parte di mia proprietà, devo quindi richiedere copia del progetto originale al comune
 
I cartelli "Divieto di Sosta" sono privi di valore in area privata idem su area pubblica su iniziativa personale in mancanza di autorizzazione.
Verifica nei documenti perché dalla foto potrebbe essere che l'area antistante i cancelli sia "in comune".
Una "barriera removibile" è spostabile da chiunque...e saresti punto e a capo.
Oltretutto ti sarebbe di ostacolo obbligandoli a scendere 2 volte dall'auto sia quando esci che quando rientri, col bel tempo ma anche quando piove...senza contare l'occupare la sede stradale durante gli spostamenti.
 
I cartelli "Divieto di Sosta" sono privi di valore in area privata
Se però l'area privata è sottoposta a un uso pubblico (è necessario oltreché l’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga da parte di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse) si applica il codice della strada, comprese le sue disposizioni sanzionatorie.
 
una curiosità: come mai nessuno dei due cancelli ha esposto il cartello numerato del passo carrabile col divieto di sosta?
 
Ultima modifica:
@Giusepe Caponi
Certo che la parte di area antistante il cancello, sia di sua esclusiva proprietà? Non vorrei si trattasse di mappale in comproprietà al 50% (ccomunione pro indiviso). In tal caso lei non ha titolo per apporre delle limitazioni.

Consideri poi anche ciò:
Se la strada rientrasse tra quelle indicate all'art.22 Nuovo Codice della Strada.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 22. Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
 

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