Se non è calpestabile non credo si possa pensare ad un uso ocmune; se poi le botole sono chiuse da chiavie e i sottotetti sono due, ciascuno insistente sopra un appartamento, credo che la questione della proprietà possa dirsi risolta nella sostanza; dovrà essere adeguatamente formalizzata, ma questo è un altro discorso ancora.
Per verificare cosa puoi fare devi prima verificare la classificazione urbanistica del palazzo: nel sito del comune di Firenze vi è il P.R.G. che è una grande mappa della città con ciascun fabbricato colorato con un colore diverso, il colore stabilisce la classificazione urbanistica che il comune ha assegnato al palazzo; potrebbe essere, probabilmente, un classe 3 o classe 4. Nelle Note tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vedrai quali interventi sono ammissibili per gli edifici con la classificazione del tuo.
Se, per esempio, potessi arrivare fino alla "ristrutturazione edilizia R2" sarebeb già una bella cosa.
Poi verifica nel regolamento edilizio vigente i requisiti in termini di altezza e vedrai come sarà classificata la tua nuova mansarda, a seconda dei requisiti potrà essere o meno adibita ad abitazione permanente, ma sarà comunque un volume in più che potrai sfruttare come meglio di aggrada. Sulla base dei requisiti del nuovo volume dovrai anche pagare degli oneri di costruzione.
Ciao
Aggiunto dopo 3 minuti ....
Di chi è il sottotetto?
Parliamo del vano compreso tra il soffitto dell'appartamento dell'ultimo piano e il tetto dell'edificio.
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4509 del 15 maggio 1996 della Corte di Cassazione: "Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti comune indicate dall'art. 1117 del codice civile, costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria a sua difesa.
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio (sempre che i contratti di acquisto non dispongano diversamente).
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.
Per verificare cosa puoi fare devi prima verificare la classificazione urbanistica del palazzo: nel sito del comune di Firenze vi è il P.R.G. che è una grande mappa della città con ciascun fabbricato colorato con un colore diverso, il colore stabilisce la classificazione urbanistica che il comune ha assegnato al palazzo; potrebbe essere, probabilmente, un classe 3 o classe 4. Nelle Note tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vedrai quali interventi sono ammissibili per gli edifici con la classificazione del tuo.
Se, per esempio, potessi arrivare fino alla "ristrutturazione edilizia R2" sarebeb già una bella cosa.
Poi verifica nel regolamento edilizio vigente i requisiti in termini di altezza e vedrai come sarà classificata la tua nuova mansarda, a seconda dei requisiti potrà essere o meno adibita ad abitazione permanente, ma sarà comunque un volume in più che potrai sfruttare come meglio di aggrada. Sulla base dei requisiti del nuovo volume dovrai anche pagare degli oneri di costruzione.
Ciao
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Di chi è il sottotetto?
Parliamo del vano compreso tra il soffitto dell'appartamento dell'ultimo piano e il tetto dell'edificio.
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4509 del 15 maggio 1996 della Corte di Cassazione: "Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti comune indicate dall'art. 1117 del codice civile, costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria a sua difesa.
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio (sempre che i contratti di acquisto non dispongano diversamente).
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.