Alla potenzialità appunto. Tu credi che i negozi che danno sulla pubblica via ( via condotti, via del corso, via cola di rienzo a Roma come via montenapoleone, via bagutta O San Babila a Milano ) hanno l'accesso alle scale delle case condominiali? Ma quando mai? Tranne se sono all'interno del palazzo cosi come credo, a meno che a Bologna al tribunale si sono impazziti e fanno pagare cose che non competono, siano i negozi al piano terra della sentenza che tu hai fornito
Ti ho già spiegato,
ma sembra che tu non comprenda che i negozi sulla strada hanno il diritto d'antenna sul tetto come tutti gli altri condomini,
per cui per salire al tetto per posizionarla devono per forza di cose usare le scale, oppure nel caso di spandimenti o infiltrazione sul tetto, il muratore deve per forza di cose salire al tetto dalle scale e lo farà anche a nome dei negozi che non usano (
ma hanno l'uso potenziale, detto e ridetto nelle sentenze postate) delle scale.
Leggiti con massima attenzione tutte le sentenze che ho postato e "FORSE", ma ho i miei dubbi, comprenderai quello che dice il Codice civile all'art. 1117 cc. cioè che
senza titolo contrario tutti i condomini sono proprietari delle scale, del tetto e tutto il resto, e dovranno contribuire alle spese di manutenzione come è disposto dall'artt. 1123 e 1124 cc (salvo altre convenzioni o titoli)
Bene, se comprendi va bene, altrimenti tieni la tua opinione ben stretta e cerca di non proporti come amministratore nel condominio in cui abito perchè se porterai avanti questo principio, nel giro di poco sarai revocato/a.
P.s. e come aveva detto il mio istruttore, ripetere a parole anche 1000 volte, non cambia una sentenza.
Tu dici che a Bologna sono impazziti, potrebbe essere che tu hai ragione, nulla ti vieta di far ricorso o dimostrare con una Sentenza contraria la tua ragione, ma ne devi demolire anche delle altre e non solo quella e anche far modificare l'art 1117 cc
La differenza sostanziale è nella proporzionalità del pagamento, ossia l'artigiano, in questo caso, non dovrà corrispondere nulla per la pulizia delle scale e neppure per l'illuminazione, energia elettrica (spese ordinarie), perchè è situato al piano terra, ma dovrà contribuire nel caso di riparazioni e manutenzioni (spese straordinarie o di manutenzione) in proporzione millesimale, sia delle scale (e ascensore se c'è) che del lucernario e del tetto (salvo titolo contrario), ossia tutte le parti comuni, come disposto negli artt. 1123 e 1124 cc.