arciera

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Certamente! Perfetto! Condobip tutto quello che hai portato a tuo favore semplicemente è inutile. Non serve a nulla. L'artigiano non è un condomino al piano terra, ha un negozio fuori la palazzina. Non usufruisce di nulla, tranne se si dovesse rimpermeabilizzare il tetto. Sempre che il tetto lo copra.

E se vogliamo essere completamente chiari, noi tutti dovremmo invogliare l'artigiano a rivolgersi in giudizio qualora il regolamento di condominio contrattuale o assembleare che fosse, coinvolgesse il negozio in spese che non lo riguardano. La legge non ammette spese di cui non si gode il frutto. In tutti i casi immaginabili.Passibili di reato, coercizione, errore o truffa. Che sia
 
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condobip

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Certamente! Perfetto! Condobip tutto quello che hai portato a tuo favore semplicemente è inutile. Non serve a nulla. L'artigiano non è un condomino al piano terra, ha un negozio fuori la palazzina. Non usufruisce di nulla, tranne se si dovesse rimpermeabilizzare il tetto. Sempre che il tetto lo copra.
Fuori dalla palazzina? Allora non sarebbe neppure condomino.
Dove lo hai letto? Se fosse vero allora non avrebbe neppure chiesto un parere.
E poi anche ti contraddici dicendo che deve contribuire alle spese del tetto, perchè se sta sotto il tetto è condomino e rientra nell'art. 1117, 1123, 1124 cc, ben descritti nelle sentenze e parere autorevole dell'avvocato Alessandro Gallucci.
Secondo come ha descritto si tratta di una u.i. al pari dei negozi come ha descritto bene la sentenza Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273 che ho postato ed anche le altre, che al pari di tutti gli altri condomini deve concorrere alle spese dalla scala.
Io mi sento tranquillo per quello che ho postato, altre sentenze a favore del tuo dire non ne ho lette.
Ciao e buona giornata.
 
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arciera

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I negozianti concorrono alle spese delle scale? Ci sarebbero i fucili e i sacchetti di sabbia sugli usci:risata: non ci sono sentenze semplicemente perché non ce ne è stato bisogno talmente è assurdo il caso. Le scale servono gli appartamenti, anche quelli al pian terreno e il lucernario serve a dare luce alle scale che il negoziante non può generalmente neanche usare non avendo la chiave del portone
 

condobip

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I negozianti concorrono alle spese delle scale? Ci sarebbero i fucili e i sacchetti di sabbia sugli usci:risata: non ci sono sentenze semplicemente perché non ce ne è stato bisogno talmente è assurdo il caso. Le scale servono gli appartamenti, anche quelli al pian terreno e il lucernario serve a dare luce alle scale che il negoziante non può generalmente neanche usare non avendo la chiave del portone
Certo che si, e ci sono Sentenze (al contrario di quanto dici), non lo dico io lo dice la Corte di Appello di Bologna, oppure non sai neppure leggere?

Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore e scale devono considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità dei medesimi. --- Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273

Se così non è devi postare una Sentenza contraria GRAZIE!!!!

Mi diceva un mio istruttore, che le sole parole (e direi anche le faccine ridenti) anche se dette e ridette 1000 volte non modificano una Sentenza!!!
 
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arciera

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Alla potenzialità appunto. Tu credi che i negozi che danno sulla pubblica via ( via condotti, via del corso, via cola di rienzo a Roma come via montenapoleone, via bagutta O San Babila a Milano ) hanno l'accesso alle scale delle case condominiali? Ma quando mai? Tranne se sono all'interno del palazzo cosi come credo, a meno che a Bologna al tribunale si sono impazziti e fanno pagare cose che non competono, siano i negozi al piano terra della sentenza che tu hai fornito
 

condobip

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Alla potenzialità appunto. Tu credi che i negozi che danno sulla pubblica via ( via condotti, via del corso, via cola di rienzo a Roma come via montenapoleone, via bagutta O San Babila a Milano ) hanno l'accesso alle scale delle case condominiali? Ma quando mai? Tranne se sono all'interno del palazzo cosi come credo, a meno che a Bologna al tribunale si sono impazziti e fanno pagare cose che non competono, siano i negozi al piano terra della sentenza che tu hai fornito
Ti ho già spiegato, ma sembra che tu non comprenda che i negozi sulla strada hanno il diritto d'antenna sul tetto come tutti gli altri condomini, per cui per salire al tetto per posizionarla devono per forza di cose usare le scale, oppure nel caso di spandimenti o infiltrazione sul tetto, il muratore deve per forza di cose salire al tetto dalle scale e lo farà anche a nome dei negozi che non usano (ma hanno l'uso potenziale, detto e ridetto nelle sentenze postate) delle scale.
Leggiti con massima attenzione tutte le sentenze che ho postato e "FORSE", ma ho i miei dubbi, comprenderai quello che dice il Codice civile all'art. 1117 cc. cioè che senza titolo contrario tutti i condomini sono proprietari delle scale, del tetto e tutto il resto, e dovranno contribuire alle spese di manutenzione come è disposto dall'artt. 1123 e 1124 cc (salvo altre convenzioni o titoli)
Bene, se comprendi va bene, altrimenti tieni la tua opinione ben stretta e cerca di non proporti come amministratore nel condominio in cui abito perchè se porterai avanti questo principio, nel giro di poco sarai revocato/a.
P.s. e come aveva detto il mio istruttore, ripetere a parole anche 1000 volte, non cambia una sentenza.
Tu dici che a Bologna sono impazziti, potrebbe essere che tu hai ragione, nulla ti vieta di far ricorso o dimostrare con una Sentenza contraria la tua ragione, ma ne devi demolire anche delle altre e non solo quella e anche far modificare l'art 1117 cc :)

La differenza sostanziale è nella proporzionalità del pagamento, ossia l'artigiano, in questo caso, non dovrà corrispondere nulla per la pulizia delle scale e neppure per l'illuminazione, energia elettrica (spese ordinarie), perchè è situato al piano terra, ma dovrà contribuire nel caso di riparazioni e manutenzioni (spese straordinarie o di manutenzione) in proporzione millesimale, sia delle scale (e ascensore se c'è) che del lucernario e del tetto (salvo titolo contrario), ossia tutte le parti comuni, come disposto negli artt. 1123 e 1124 cc.
 
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arciera

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Hanno diritto all'antenna! Che scempiaggine! Ma se non posseggono neanche le chiavi del portone! Sono esclusi dall'uso di questi servizi. Ed essendo esclusi non pagano. Ma delle leggi, tu leggi solo il primo comma? Poi che fai? Ti impigrisci? Dai, Condobip come fai a far pagare dei servizi se non possono proprio utilizzarli? Qui a Roma se tu compri un box, le chiavi del portone te le puoi scordare. Fai il giro della palazzina. Dalle tue parti se un tuo condomino vende un box, il compratore ha diritto di entrata nella palazzina o esce da dove è entrati con la macchina? Tanto per rendertela più facile
 

condobip

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Hanno diritto all'antenna! Che scempiaggine! Ma se non posseggono neanche le chiavi del portone! Sono esclusi dall'uso di questi servizi. Ed essendo esclusi non pagano. Ma delle leggi, tu leggi solo il primo comma? Poi che fai? Ti impigrisci? Dai, Condobip come fai a far pagare dei servizi se non possono proprio utilizzarli? Qui a Roma se tu compri un box, le chiavi del portone te le puoi scordare. Fai il giro della palazzina. Dalle tue parti se un tuo condomino vende un box, il compratore ha diritto di entrata nella palazzina o esce da dove è entrati con la macchina? Tanto per rendertela più facile
SI hanno il diritto d'antenna come tutti gli altri condomini, quanti artigiani hanno nel loro laboratorio la TV oppure altre apparecchiature che necessitano di antenna?
Forse non sarà questo il caso, ma non c'entra assolutamente nulla con il diritto di avere l'antenna sul tetto.
Se non hanno le chiavi del portone non è detto che è negato il diritto di averle, è necessario un TITOLO contrario per negarle se questo non c'è hanno tutto il diritto di ottenerle (leggiti quello che ha scritto l'avv. Gallucci);
-- al rispettivo diritto di comproprietà sulle parti comuni, e che nella sua applicazione si deve avere riguardo non all'uso effettivo ma a quello potenziale, a nulla rilevando che un condomino, pur potendo usare del bene, si astenga dal farlo, --

devi anche sapere, e mi meraviglio che tu non lo sappia, che l'art. 1118 cc dice;

cc art, 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
...
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

e cc art 1119;

cc art. 1119. Indivisibilità
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Per parti comuni si intendono quelle elencate nell'art 1117 cc tra cui fanno parte le scale ed il tetto

Ma quando posterai una Sentenza a tuo favore? Come ti ho detto ripetere anche 1000 volte non cambia la sentenza e direi neppure il codice civile !!!!
 
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arciera

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Fammi prima divertire e poi ti posto sentenze e leggi. Il problema che io voglio affrontare con te e' quello inerente alle parti comuni non usufruibili da parte di alcuni condomini che tu faresti pagare. È questo che non trovo giusto neanche che tu possa pensarlo
 

condobip

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Fammi prima divertire e poi ti posto sentenze e leggi. Il problema che io voglio affrontare con te e' quello inerente alle parti comuni non usufruibili da parte di alcuni condomini che tu faresti pagare. È questo che non trovo giusto neanche che tu possa pensarlo
Divertiti pure e poi postale, ma vorrei ricordati che non siamo al Luna Park e potrei stufarmi di scrivere ciò che prevede il Codice Civile
Leggi e Sentenze io le ho postate tu ancora nulla, nonostante le ho chieste da tempo, attendo con impazienza Leggi e sentenze contrarie a quelle che ho postato io, poi le commenterò come tu hai fatto con me, però mi devi anche spiegare il perchè questo artigiano che non sappiamo l'attività svolta, ma potrebbe essere un tecnico riparatore di TV, e secondo te dovrebbe pagare per il tetto però non ha il diritto di accedervi (attraverso le scale per posare un'antenna) e che dovrebbe pagare in caso di riparazioni, ovvero se è anche suo (condominiale) e deve pagare (secondo te ed anche per me), perchè secondo te non dovrebbe/potrebbe accedervi (anche per persona qualificata a suo nome)?
In pratica tu mi fai capire che deve pagare nel caso di riparazioni al tetto, ma non ha diritto di posare l'antenna sullo stesso tetto, è giusto quanto ho compreso?
Stesso discorso per i box, devi dirmi dove è scritto che è vietato avere una presa antenna TV nel box, ma dove le trovi? :)
 
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