arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Guarda, te ne posto una così possiamo continuare il dialogo. A me non interessa assolutamente cosa deliberano o sentenziano. Mi interessava il tuo punto di vista. Ti domando di nuovo: ti pare possibile che una legge possa far pagare a qualcuno qualcosa di cui non usufruisce affatto?
Ciò posto in generale, in particolare ina delle tante sentenze, ce ne sono a iosa basta volerle vedere: "favorevole al titolare del negozio a piano terra di cui al quesito, si giunge applicando alla fattispecie considerata la disposizione dell'ult. Co. dell'art. 1123 cod. civ., riprodotta al par.1. Infatti, se il titolare del negozio dimostra che nessuna utilità ha per lui l'ascensore condominiale, com'è dato presumersi da quanto riferito avendo anche il negozio un ingresso indipendente, potrebbe opporre diniego al pagamento delle spese per il cambio di ascensore, in quanto relative ad un bene che non utilizza né per il godimento dell'unità immobiliare di sua titolarità esclusiva, né per il godimento delle altre parti comuni condominiali. A sostegno di siffatta interpretazione si può citare recente giurisprudenza di merito, applicabile per analogia anche al caso di specie: "In tema di comunione e condominio, ai sensi dell'art. 1123 c.c. le spese di manutenzione dell'impianto idrico destinato ad esclusivo servizio degli appartamenti del piano attico sono a carico dei soli condomini che ne traggono utilità" (Trib. Genova Sez. III, 14-12-2006).

In sintesi quindi:

-in linea generale le spese di cambio dell'ascensore sono a carico di tutti i condomini;
-se tuttavia, uno di essi dimostra la totale assenza di utilizzazione e di utilità dell'impianto di ascensore per il godimento del bene di sua titolarità esclusiva e delle altre parti comuni, può fondatamente opporre diniego a partecipare alle spese ad esso afferenti, in base all'art. 1123, comma 3, cod. civ.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma che c'entra l'impianto idrico? Ma dai parla seriamente per favore, l'impianto idrico ricade nel punto 3 dell'art 1117 cc e non nel 1.
Mi meraviglio sempre più che uno che si definisce amministratore dica assurdità del genere!!!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Posta la sentenza per favore senza tuoi commenti, come ho fatto io, e come fa un condomino a dimostrare SENZA NESSUN TITOLO a suo favore asserire che l'ascensore e le scale non gli appartengono? Non può mica dire "non lo uso e non pago", ma quando mai? Pagherà secondo l'art. 1124 cc solo per le spese di manutenzione e non quelle di uso, su questo sono d'accordo perchè così è previsto.
E come fa a dire che il tetto che lo copre (che pagherà secondo te e secondo me in caso di riparazione) e raggiungibile attraverso l'ascensore e le scale non le appartiene?
Rileggiti l'art 1117 e art 1119 cc
Ancora un cosa devi spiegarmi, magari con sentenza, perchè il proprietario di un negozio o laboratorio o box non ha il diritto di posizionare un antenna sul tetto (raggiungibile attraverso ascensore e scale)?
 
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arciera

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D'accordo. Come hai potuto capire vi sono tre criteri per stabilire chi e cosa si deve pagare. Questi tre criteri sono nell'articolo piu' volte citato. Io in questo caso utilizzo il terzo comma. Che specifica che si paga in base all'utilizzo del bene (non se l'utilizzo o no, siamo troppo vecchi per fare questi giochini). A Roma, sia nel mio condominio, che nei condominii che nei negozi di cui ho informazioni dirette, non esiste proprio che coloro i quali sono fuori dalla possibilità di godimento di un bene condominiale, paghino. Guarda ti dirò di piu': il tetto condominiale se si tratta di messa a posto concorrono tutti, ma e' sufficiente che vi sia un lastrico solare in un lato della palazzina che se si dovesse impermeabilizzare il tetto, coloro i quali sono coperti dal lastrico non concorrono. Nel caso in specie, qui siamo alla presenza di piu' scale, di piu' entrate: il negoziante non entra dalla scala utilizzata da chi abita nella palazzina, per questo si deve usare il terzo comma. Non facciamo i furbetti poi portando avanti la stupidaggine dell'antenna sentita e risentita piu' volte. Il tetto e' a servizio anche del negoziante certo, il quale non usufruendo delle scale, del lucernario che serve a darle luce, per utilizzare il tetto si adopererà in altro modo.
 
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condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... Nel caso in specie, qui siamo alla presenza di piu' scale, di piu' entrate: il negoziante non entra dalla scala utilizzata da chi abita nella palazzina, per questo si deve usare il terzo comma.
Lo dici tu che ci sono più scale e più entrate nel condominio e nessun altro l'ha detto, l'artigiano ha la sua entrata separata ma non è precluso l'accesso alla scala principale del condomino, chi lo dice? Salvo diverso titolo ha il diritto di accesso al vano scale, per salire al tetto e posizionare un antenna, salvo non mi dimostri che all'artigiano è vietato per Legge fare questo, ma dato che la legge dice diversamente e da un bel po, a questo non può essere impedito di usare queste scale, che dovrà mantenere, ma non pagare le spese per la manutenzione ordinaria (pulizie e illuminazione elettrica, vedi art. 1124 cc)
Mi sa che tu confondi il diritto con l'uso che uno può fare, cioè se io non uso ma ho il diritto d'uso, devo contribuire, invece se io non uso perchè non ho il diritto (da Titolo o convenzione oppure da Regolamento di Condominio Contrattuale), nessuno potrà chiedermi nulla.
Ora c'è da chiedersi cosa ha in mano il nostro amico loresail per dire che non deve contribuire alle spese delle scale, lucernario e tetto?
Ne tu ne io non possiamo rispondere ma fare solamente delle ipotesi, per cui forse è meglio attendere, concedersi un attimo di pausa ed aspettare delle risposte concrete da chi ha chiesto un parere al Forum.
 

arciera

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Proprietario Casa
Su questo sono d'accordo. Nel frattempo che aspettiamo e' rimasta sempre in piedi la domanda che ti avev fatto. Il terzo comma perché non lo usi? Questo comma ha valore quanto il primo, anzi specifica delimita i poteri del primo. E' con la sua specificità che otteniamo una giustizia mirata.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Immagino ti riferisca al 3° comma dell'art. 1123 cc,

- Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

certo che l'ho calcolato, però è necessario sapere se ci sono più scale, più lastrici solari, più impianti che servono solamente una parte del fabbricato.

Credo che dobbiamo ancora attendere un chiarimento da loresail

ma se non ci sono più scale e la scala è unica, il lucernario è unico ed il tetto è unico, come immagino, come la mettimo ???
Comunque attendiamo un chiarimento
 
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arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Vi sono opere ed impianti che servono una parte dell'intero fabbricato, come il lucernario che serve a dare luce alle scale, come le scale stesse che servono a raggiungere gli immobili. Son coloro che ne traggono vantaggio a dover pagare la loro manutenzione. Nulla qui importa poter pensare ad un possibile uso del tetto da parte del negoziante e quindi l'uso delle scale da cui e'escluso fisicamente, dato che utilizza altre "scale" per entrare nella sua proprietà. Per riparare eventualmente il tetto, consideriamolo pure unico senza alcun altro lastrico solare, non credo che si possa passare da un lucernario, la cui funzione e' di dare luce, ma da ponteggi, da che mondo e' mondo.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Vi sono opere ed impianti che servono una parte dell'intero fabbricato, come il lucernario che serve a dare luce alle scale, come le scale stesse che servono a raggiungere gli immobili. Son coloro che ne traggono vantaggio a dover pagare la loro manutenzione.
Questo lo dici tu, ma non il Codice Civile!!!! Ripeto per l'ennesima volta, SALVO TITOLO CONTRARIO !!!

cc art 1117. Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

Ovvero, se uno ha il diritto di uso, ma per fatti suoi non lo usa (scale e tetto, o lucernario nel tema), deve comunque contribuire salvo non dimostri con titolo o convenzione all'unanimità (art 1119 cc inderogabile) di non dovere pagare.

Prova a smontare (sentenze alla mano) questo principio!!!
 
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