Guarda, te ne posto una così possiamo continuare il dialogo. A me non interessa assolutamente cosa deliberano o sentenziano. Mi interessava il tuo punto di vista. Ti domando di nuovo: ti pare possibile che una legge possa far pagare a qualcuno qualcosa di cui non usufruisce affatto?
Ciò posto in generale, in particolare ina delle tante sentenze, ce ne sono a iosa basta volerle vedere: "favorevole al titolare del negozio a piano terra di cui al quesito, si giunge applicando alla fattispecie considerata la disposizione dell'ult. Co. dell'art. 1123 cod. civ., riprodotta al par.1. Infatti, se il titolare del negozio dimostra che nessuna utilità ha per lui l'ascensore condominiale, com'è dato presumersi da quanto riferito avendo anche il negozio un ingresso indipendente, potrebbe opporre diniego al pagamento delle spese per il cambio di ascensore, in quanto relative ad un bene che non utilizza né per il godimento dell'unità immobiliare di sua titolarità esclusiva, né per il godimento delle altre parti comuni condominiali. A sostegno di siffatta interpretazione si può citare recente giurisprudenza di merito, applicabile per analogia anche al caso di specie: "In tema di comunione e condominio, ai sensi dell'art. 1123 c.c. le spese di manutenzione dell'impianto idrico destinato ad esclusivo servizio degli appartamenti del piano attico sono a carico dei soli condomini che ne traggono utilità" (Trib. Genova Sez. III, 14-12-2006).
In sintesi quindi:
-in linea generale le spese di cambio dell'ascensore sono a carico di tutti i condomini;
-se tuttavia, uno di essi dimostra la totale assenza di utilizzazione e di utilità dell'impianto di ascensore per il godimento del bene di sua titolarità esclusiva e delle altre parti comuni, può fondatamente opporre diniego a partecipare alle spese ad esso afferenti, in base all'art. 1123, comma 3, cod. civ.
Ciò posto in generale, in particolare ina delle tante sentenze, ce ne sono a iosa basta volerle vedere: "favorevole al titolare del negozio a piano terra di cui al quesito, si giunge applicando alla fattispecie considerata la disposizione dell'ult. Co. dell'art. 1123 cod. civ., riprodotta al par.1. Infatti, se il titolare del negozio dimostra che nessuna utilità ha per lui l'ascensore condominiale, com'è dato presumersi da quanto riferito avendo anche il negozio un ingresso indipendente, potrebbe opporre diniego al pagamento delle spese per il cambio di ascensore, in quanto relative ad un bene che non utilizza né per il godimento dell'unità immobiliare di sua titolarità esclusiva, né per il godimento delle altre parti comuni condominiali. A sostegno di siffatta interpretazione si può citare recente giurisprudenza di merito, applicabile per analogia anche al caso di specie: "In tema di comunione e condominio, ai sensi dell'art. 1123 c.c. le spese di manutenzione dell'impianto idrico destinato ad esclusivo servizio degli appartamenti del piano attico sono a carico dei soli condomini che ne traggono utilità" (Trib. Genova Sez. III, 14-12-2006).
In sintesi quindi:
-in linea generale le spese di cambio dell'ascensore sono a carico di tutti i condomini;
-se tuttavia, uno di essi dimostra la totale assenza di utilizzazione e di utilità dell'impianto di ascensore per il godimento del bene di sua titolarità esclusiva e delle altre parti comuni, può fondatamente opporre diniego a partecipare alle spese ad esso afferenti, in base all'art. 1123, comma 3, cod. civ.