nlocatell625

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
una premessa: il condominio dove risiedo è suddiviso in due palazzine: una fronte strada di 6 piani fuori terra, con due negozi e una palazzina interna di due piani con al piano terra una ex laboratorio, ora adibito ad abitazione (due sorelle) sede di una cooperativa per cui valido il principio "casa e bottega"; uno studio al primo piano e tre piccoli appartamenti al secondo con un ampio terrazzo prospiciente gli appartamenti.
Ora, 5 anni fa si è dovuto rifare il terrazzo - impermeabilizzazione, pavimentazione etc. - la cui spesa, a termine di codice civile avrebbe dovuto essere suddivisa per un terzo ai condomini prospicienti il terrazzo e due terzi ai condomini cui il terrazzo funge da copertura.
Ora, essendo importante l'importo a carico dei tre condomini sottostanti il terrazzo, l'assemblea ha deciso di stabilire un pricipio che "tutti pagano tutto" con il mio solo voto contrario, suddividendo la spesa in base ai millesimi di proprietà di tutti i condomini sia della palzzina esterna sia quella interna, creando così un precedente.
Ora è in programma la sostituzione dell'ascensore della palazzina fronte strada; il regolamento condominiale riporta i "millesimi ascensore" che, ovviamente non comprendono i condomini della palazzina interna.
Domanda: la spesa andrebbe suddivisa per i "millesimi ascensore" - come da regolamento - o è applicabile il principio "tutti pagano tutto" per il quale si è crato un precedente il occasione del rifacimennto del terrazzo?
Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi suggerimenti e/o indicazioni: tra un mese avremo l'assemblea e vorrei arrivarci preparato.
Grazie a tutti
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Salvo diversa convenzione la spesa per la sostituzione dell'ascensore deve essere ripartita secondo l'art. 1124 c.c. (tra coloro a cui serve metà in proporzione al valore e metà in proporzione all'altezza piano). I millesimi ascensore di cui parli dovrebbero essere stati calcolati secondo questo principio. Il fatto che l'assemblea in passato abbia votato una delibera illegittima non costituisce in alcun modo un precedente a cui fare riferimento in futuro. Gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti hanno avuto 30 giorni di tempo per chiedere l'annullamento di quella delibera che ormai è diventata definitiva. Per il rifacimento dell'ascensore il criterio legale è quello dell'art. 1124; se volete applicare un altro criterio (ad esempio tutti pagano tutto) è necessaria l'unanimità dei voti dei partecipanti al condominio.
 

nlocatell625

Membro Attivo
Proprietario Casa
Come immaginavo. Grazie.
Una precisazione per il futuro: in caso di delibere analoghe al tutti pagano tutto, del tipo una delibera che contraddice quanto indicato nel regolamento del condominio - che è contrattuale - per essere valida la delibera deve essere votata dal 100% dei condomini presenti all'assemble o dal 100% dei condomini?
 

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