stbe

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Proprietario Casa
Buonasera,
Devo controllare delle tabelle millesimali di una proprietà familiare in comune della quale dovremmo appunto incominciare a suddividere le spese in base a tabelle o in altro modo dato che i due comproprietari fratelli sono in età avanzata e gradirebbero, una volta che non provvederanno più loro ad affrontare le spese condominiali ad aver determinato delle regole di suddivisione spese.
La casa è in un comune montano Piemonte 1492 metri Bardonecchia.
Casa di pianterreno e due piani; in tutto 6 alloggi, due per piano.
Ora la domanda è la seguente, l'ultimo piano sono 2 alloggi mansardati ed essendo il tetto spiovente per quasi tutta la lunghezza della casa in alcune l'altezza è inferiore a 2 metri , che è stata sfruttata con zone ripostigli senza finestre per armadi a muro. Ovviamente l'accesso a questi ambienti è solo per l'ultimo piano ai due alloggi. Ora la domanda è come se ne tiene conto per le tabelle millesimali ? la proposta è stata quella di non tenerne conto il alcun modo, ma in tal modo si caricherebbero di spese eccessive gli alloggi restanti di spese condominiali e riscaldamento. Eppure quegli ambienti sono interni agli alloggi e pienamente sfruttati con armadiature in legno che arrivano all'altezza di circa 1,90 metri di altezza a scendere fino alla profondità del tetto.
La mia proposta era di considerarli come ripostigli privi di finestre. E' valida ?
mi sapreste aiutare a risolvere questo problema tra l'altro forse bisognerà fare tramite cubatura necessariamente perché c'è differenza di altezza alloggi fra un piano e l'altro.
le spese riscaldamento in montagna sono molto importanti. mi sapreste aiutare in questa valutazione ?
 

Gianco

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Per essere considerato abitabile in relazione all'altezza il vano deve essere superiore a m 2,70 di media. I disimpegni, i servizi igienici ed i ripostigli devono averla superiore a m 2,40.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
L'abitabilità di questi volumi, è fuori discussione: diverso invece considerarli in qualche misura nel calcolo dei millesimi: io proverei ad equipararli alle cantine con analogo coefficiente es. 0,30-0,40, per il calcolo della superficie virtuale.

Quanto ai millesimi di riscardamento, certamente è bene considerare il volume reale riscaldato.
Se poi i proprietari sono più di uno, esiste una situazione di condominio, quindi siete obbligati ad installare la contabilizzazione individuale: il termotecnico dovrà redigere le nuove tabelle (m/m consumi involontari ecc)
 

griz

Membro Storico
Professionista
il catasto considera non influenti per la superficie le zone di altazza inferiore a m 1,50, potresti usare lo stesso criterio, fatto salvo che debeb essere considerato quanto sia ad altezza ritenuta abitabile che nelle zone montane mi risulta inferiore a quanto sia in pianura
 

clemente

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Professionista
qui in Piemonte in zona montana mi risulta 2,55, ma potrebbe essere lecita anche un'altezza inferiore se il fabbricato è stato oggetto di recupero edilizio conservativo per edifici significativi del luogo ... cmq il tuo ragionamento mi sembra corretto vista la destinazione a ripostiglio degli spioventi
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Vero è che le norme stabiliscono che gli spazi di altezza inferiore a m 1,50 non debbano essere rappresentati nelle planimetrie catastali. A mio parere, sebbene la norma non lo preveda, io lo dichiarerei vuoto tecnico non computabile come ripostiglio o locale di sgombero, che notoriamente intervengono nella consistenza per 1/3 di vano ciascuno. Sarebbe un furto autorizzato. Io mi rifiuto.
 

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