antoniorubino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Una palazzina con 3 appartamenti. Uno a p.t. uno a 1°piano uno a 2° piano. Scala e Androne in comune.
Quello del 2° piano è più piccolo degli altri due perchè i 2/3 è costituito da terrazza a livello ed è catastato C2 mentre gli altri A3.
Non volendo quest'ultimo pagare nulla richiede la tabella millesimale.
Se la vuole perchè non se la paga Lui? Ma per legge siamo obbligati? Come si può risolvere il caso tra persone civili e con il supporto della legge?
Attendo supporto
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Le tabelle millesimali sono normalmente annesse al regolamento di condominio, che è obbligatorio, a norma del Codice civile, solo per i condomini con più di dieci partecipanti. Si può, quindi, ragionevolmente ritenere facoltativa l'adozione delle tabelle nel caso prospettato. Tuttavia, considerati i dissapori già esistenti, si consiglia di provvedere alla redazione delle tabelle millesimali, così da avere un riferimento inoppugnabile per quanto concerne il valore delle unità immobiliari e per la ripartizione delle spese.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
PREMESSA:
Il condominio è un tipo particolare di comunione che si verifica quando in un edificio due o più persone sono ciascuna proprietarie di una unità immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni. Tale comunione è forzosa, il che vuol dire che un condomino non può rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese
Si può pertanto sostenere che il "condominio" nel suo caso esite anche se non è obbligatoria la costituzione formale, cosa che invece necessita se i condomini sono piu' di quattro.
L'articolo 1101 , 2 comma cita: "Il concorso dei partecipanti ,tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione è in proporzione delle rispettive quote" che si presumono uguali ai sensi dellarticolo 1101 , primo comma. Questo è il motivo per cui il proprietario dell'appartamenti piu' piccolo chiede la redazione della tabella millesimale; diversamente dovrebbe pagare 1/3
L'art. 1104 impone a ciascun partecipante alla comunione di far fronte alle spese di conservazione e godimento.
L'articolo 1105 ultimo comma stabilisce la possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria se non si provvede ad una amministrazione fattiva, se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni non vengono eseguite.
CIO' PREMESSO ,( a mio parere) CONCLUSIONI:
O si procede ad un accordo scritto con la determinazione delle quote proporzionali e preferibilmente anche alla redazione di un regolamento della comunione ex art.1106, o diversamente vi ritroverete in causa per impossibilità oggettiva di funzionamento della comunione.
 

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