arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
eppure è proprio così: se tolgo il portiere ed il riscaldamento, in proporzione perchè uno è grande e l'altro è piccolo, sono le medesime. E' una questione di spese. Non capisco come possa influire il dato commerciale, il valore (quello che dite può influire semmai sulla rendita catastale: ad esempio so che pago anche il panorama nelle tasse)[DOUBLEPOST=1389893206,1389893075][/DOUBLEPOST]
Allora togliamo le tabelle millesimali ed usiamo solo la metratura.
Se mi ascolti sai che non potevi scriverlo. l'ultimo piano influisce sulle spese assai. Per pulirlo si devono fare tutte le scale, bisogna che arrivi anche lì l'ascensore con l'usura e l'eletricità che questo compete eccetera eccetera eccetera
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
mi cara ed adorata Arciera il valore di una unità immobiliare inserita in un edificio si quantifica con dei parametri che partono senz'altro dalla superficie dei locali ma che vengono opportunamente corrette da dei coefficienti. Una volta stabilite le regole, queste valgono per tutti. La somma dei valori ottenuti diventa mille e proporzionalmente ogni unità immobiliare in base al suo valore calcolato avrà la sua quota millesimale. Tieni presente che in un condominio di tabelle millesimali ce ne sono diverse e sono tutte separate tra loro: c'é quella di proprietà, quella del riscaldamento; quella dell'ascensore; quella delle scale; quella dei box o posti auto coperti ecc... ecc... .
Non confondere il valore commerciale dal valore millesimali: sono due cose differenti
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
@meri56 non ho messo in dubbio quel che hai detto. Ho scritto che non mi pare possibile. Ovvero pongo il caso che tu hai informazioni che io non ho e che quindi tu hai ragione, ma dato che non capisco, sto cercando di farlo. Non mi è mai risultato nella mia vita nel settore (non sono professionista, ma ho esperienza) che vi entrassero questi parametri nella determinazione delle tabelle millesimali. Mai. E dato che mi suona alquanto strano, domandavo qualche chiarimento da chi è in grado di darmelo. Allora, ragiona con me. Tu hai un panorama ed io no. Io devo pagare di meno le spese di pulizia? Cosa può entrarci nelkla determinazione di una spesa condominiale il fatto che sono esposta a sud? casomai quelli esposti a nord dovrebbero pagare di più perchè si rovinano con più facilità e coinvolgono il condominio nelle loro spese. Mi sembra tanto loigica questa mia affermazione!![DOUBLEPOST=1389894908,1389894843][/DOUBLEPOST]
Non confondere il valore commerciale dal valore millesimali: sono due cose differenti
so tutto! mi chiamavano quando ero ragazza "signorina sotuttoio"
 

mentologo

Membro Junior
Proprietario Casa
Buona sera cari colleghi
Grazie per i vari interventi ma i miei interrogativi sono:
A seguito della riforma del condominio è possibile, se tali tabelle penalizzano anche un solo condomino, approvare le tabelle millesimali con 501 millesimi.
Tale regola decade se non vengono rispettate i due comme dall'art 69 del cod.civ. e cioè
-Tabelle errate
-Modifiche dei locali/volumetria che supera di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Quindi
- Poichè le tabelle fatte negli anni 70 non sono errate
- la variazione avuta con le nuove tabelle comunque non è superiore al 20% (Solo il locale commerciale aumenta del +18% ) ma in una riunione condominiale fu deliberato (non a maggioranza ) di rifare le tabelle millesimali
-
è sufficiente 501 millesimi per approvare queste nuove tabelle ?
-è possibile rifiutarsi di approvare le tabelle? e quindi continuare ad usare le vecchie tabelle ?
-è possibile richiedere che le variazioni vengano calcolate con lo stesso sistema degli anni 70 ?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
- è sufficiente 501 millesimi per approvare queste nuove tabelle ?

Millesimi, solo due eccezioni all’unanimità
La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che:
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Il 1136 è stato sostituito dall'art. 14 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
fonte:http://www.diritto24.ilsole24ore.co...llesimali-modificabili-solo-allunanimita.html
Quindi le delibere devono avere almeno 501/1000 messi insieme dalla maggioranza degli intervenuti (non meno dei 2/3 dei condomini) se i 501/1000 sono messi insieme da un minor numero di teste le delibere non sono valide.[DOUBLEPOST=1389903289,1389903133][/DOUBLEPOST]
-è possibile rifiutarsi di approvare le tabelle? e quindi continuare ad usare le vecchie tabelle ?
se non sono approvate sono automaticamente respinte.
Se sono approvate nel rispetto di quanto riportato precedentemente la minoranza si deve adeguare.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Sia ben inteso, solo se l'assemblea si rifà alla deroga dei due casi sopracitati appartenenti all'art.69[DOUBLEPOST=1389909025,1389908939][/DOUBLEPOST]
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

questo è interessante, il dato relativo ai costi
 

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