CLA

Nuovo Iscritto
Un'assemblea straordinaria può modificare una delibera precede?

Dove io abito si è deciso di ripassare il tetto, con la doppia maggioranza si è deliberato.
Dopo circa 30 giorni un condominio ha raccolto le firme ed appellandosi art 63 delle norme di attuazione del Cod Civ. ha chiesto una nuova assemblea per modificare o rivedere i prezzi in quanto lo stesso dopo che ha saputo i costi ha fatto fare ultri preventivi. Vi sembra giusto tutto ciò?
Grazie
CLA
 

giovannipellicoro

Nuovo Iscritto
goost0804 non specifica quali siano le modalita', le maggioranze ed i millesimi che occorrono per poter modificare,annullare e/o sostituire una delibera condominale assunta precedentemente e con i criteri di legge previsti.
Per quanto di mia conoscenza, per modificare, annullare o sostituire una delibera condominiale assunta in maniera legale, necessita che la nuova delibera sia assunta con i medesimi criteri che hanno dato vita alla precedente che si possono cosi' riassumere :
- Numero dei condomini partecipanti e/o rappresentati per delega alla nuova assemblea : UGUALI e/o MAGGIORI rispetto a quelli che hanno deliberato in precedenza ;
- Numero dei millesimi necessari per la NUOVA DELIBERA : UGUALI e/o MAGGIORI rispetto a quelli che hanno deliberato in precedenza.
Fermo restando le modalità tecnico-giuridiche per dar luogo ad una NUOVA convocazione di assemblea condominiale che possa deliberare in merito.:idea:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Una delibera condominiale regolare (ossia conseguita con le maggioranze previste dalla legge) si può modificare con una delibera di un' assemblea successiva.

La procedura richiesta, in questo caso, è quella prevista dalla legge, articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che dispone l' obbligo dell' amministratore di convocare l' assemblea qualora ne sia fatta richiesta da almeno due condòmini, i quali rappresentino almeno un sesto del valore dell' edificio.

Una volta decorsi inutilmente dieci giorni senza che l' amministratore abbia adempiuto a questo suo obbligo, i condòmini richiedenti sono legittimati a convocare l' assemblea direttamente.
 

giovannipellicoro

Nuovo Iscritto
Gentile Signor Azzaretto,ringrazio ed apprezzo molto la Sua cortese risposta alla mia precedente , il cui contenuto è a me già noto avendo per alcuni anni svolto attività di amministratore condominiale professionista ( ex iscritto ANAIP ) ed ancora oggi quotidianamente continuo ad aggiornarmi ( per mia cultura ed arricchimento personale ) su tutte le problematiche di carattere condominiale.Il contenuto della mia precedente voleva essere soltanto una modesta constatazione circa la spartanita' con la quale il gentilissimo amico goost0804 ha risposto al quesito posto dall'amico CLA di Bologna.Deferenti saluti.
 

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