Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
il quesito mi sembra sia cosi' riassumibile: Equitalia può mettere in vendita un intero immobile di proprietà comune e poi liquidare i comproprietari non debitori ?

A mio parere:
L’espropriazione dei beni in comunione tra più soggetti ,di cui uno solo è debitore verso equitalia non soddisfatta (come nel caso prospettato) è regolata dagli articoli 599 del cpc . Si tratta di un procedimento complesso (e lungo), tendente normalmente ad agevolare la divisione per accordo fra i vari comproprietari.
Il giudice invocato dal creditore potrebbe anche autorizzare la vendita della quota del debitore, se ritenesse probabile di realizzare un prezzo «pari o superiore al valore della stessa», determinata in proporzione al valore di stima della cosa comune (articolo 600, comma 2) . Questa procedura potrebbe svolgersi solo davanti al giudice dell’esecuzione, e per questo Equitalia (per quanto ne sappia chi scrive ) la instaura molto raramente.
Se si addivenisse a mettere all’asta la sola quota indivisa del comproprietario è agevole intuire che, se la stessa non è rilevante (e il 33 per cento-quella di tuo fratello- non lo è), pochissime persone saranno disposte ad acquistarla e se la vendita non andasse in porto, nemmeno dopo un eventuale quarto incanto il processo di espropriazione si estinguerebbe e la quota rimarrebbe al debitore.Forse tuo fratello (consigliato da qualcuno che se ne intende ) punta a questo

appendice normativa :

Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599. Pignoramento Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Art. 600. Convocazione dei comproprietari Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.

Art. 601. Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
 
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Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Degno di nota , seppure di interesse "derivato " anche questo articolo del codice civile
Articolo 2825
Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione é stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.
 

quiproquo

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Proprietario Casa
Degno di nota , seppure di interesse "derivato " anche questo articolo del codice civile
Articolo 2825
Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione é stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.
Alla fine del giro...pardon della gincana...sono più confuso di prima...
Allora provo a postare domanda e risposta...da cui mi aspetto un semplice no o sì.
Equitalia, creditrice solo di una parte del valore di un immobile, può
vendere coattivamente l'intero immobile e poi trattenere la parte che le spetta??? Questa era la domanda. La mia risposta è "SI' " (credo...).
La tua qual è??? Non ci fare altri riferimenti, se no cadiamo a terra tramortiti...Fai una piccola crocetta sul SI' o sul NO.
Cappitto mi hai??? qpq.
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
La risposta non può provenire da un forum, ma dallo specialista che conosce bene il caso , i valori in campo, che ha stabilito una strategia condivisa tenuto conto di tutti i se ed i ma indicati da sottolineatura . Sarei un imbecille se dessi una risposta SI-NO senza conoscere i dettagli .. Però quanto postato ( se uno ha voglia di approfondire ) può contribuire ( si spera) a riflessioni . E poi il caso andrà risolto ed affrontato in altra sede .
In fondo la lenzuolata è data dal fatto che sono andato a cercare e riportare gli articoli del codice civile tal che una persona interessata possa non tribulare nell'individuare i rinvii indispensabili per dare contezza della affidabilità della tesi sostenuta. un salutone
 
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quiproquo

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La risposta non può provenire da un forum, ma dallo specialista che conosce bene il caso , i valori in campo, che ha stabilito una strategia condivisa tenuto conto di tutti i se ed i ma indicati da sottolineatura . Sarei un imbecille se dessi una risposta SI-NO senza conoscere i dettagli .. Però quanto postato ( se uno ha voglia di approfondire ) può contribuire ( si spera) a riflessioni . E poi il caso andrà risolto ed affrontato in altra sede .
In fondo la lenzuolata è data dal fatto che sono andato a cercare e riportare gli articoli del codice civile tal che una persona interessata possa non tribulare nell'individuare i rinvii indispensabili per dare contezza della affidabilità della tesi sostenuta. un salutone
Hai ragione...Chi, forte di un'ipoteca di primo grado(???), deve decidere se procedere alla vendita coatta di un immobile per un credito di un terzo stimato in approssimazione, dovrà ben valutare tutti i valori in campo...La domanda che si può estendere per chicchessia e non solo per Equitalia è se ne abbia la facoltà di poterlo fare in base ad una precisa norma di legge oppure no...Io credo di sì...altrimenti qual è la forza dell'ipoteca oltre al valore in campo??? Come al solito devo ricorrere ad un esempio. Se la banca ha erogato un mutuo per 15 anni di 100mila euro per un immobile di 300mila e quindi ha acceso un ipoteca di pari importo, cioè 100mila, Se allo scadere del 12mo anno il debitore caduto in disgrazia con un residuo debitorio di solo capitale per circa o poco più di 20mila euro comincia a non pagare, la Banca ha titolo di procedere alla vendita coatta anche se il suo credito
è, sulla carta, molto inferiore al valore dell'immobile. Altrimenti quale altro strumento avrebbe la banca per recuperare il credito ormai accertato in sofferenza??? Se oltre la banca vi sono successivi creditori
fra cui la stessa Equitalia..oltre al condominio...tutti potranno accendere altre ipoteche che saranno poi classificate per gradi di privilegio...E ciascuno potrebbe avere titolo per la vendita coatta...
anche se, se ne asterrà per le ingenti spese di procedura che potrebbero
gravare sul primo che apre la pratica...Così credo che sia con buona approssimazione ma sempre all'insegna dell'incertezza. Qpq.
 

braccella

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusate se mi intrometto, ma se fosse già iniziata la pratica per la divisione giudiziale, equitalia avrebbe potuto bloccare tutto e metterci le manine sopra? e le spese legali affrontate sino a quel momento, si sarebbero potute addebitare ad equitalia stessa?:risata:
 

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