No paga solo il suo, essendo il balcone aggettate proprietà privata, compreso il proprio sottobalcone, ma non quello del piano sovrastante
Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti. --- Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576
In pratica il sottobalcone aggettante del proprietario sovrastante sarà acura di chi calpesta il balcone, cioè il proprietario del piano di sopa
Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti. --- Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576
In pratica il sottobalcone aggettante del proprietario sovrastante sarà acura di chi calpesta il balcone, cioè il proprietario del piano di sopa