nut

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Infatti, quindi sarà impossibile, perché ci sarà sicuramente qualcuno che non ha interesse che si cambino :)
 

arciera

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ooh! finalmente!! ci sono quindi delle innovazioni che vanno necessariamente approvate con un quorum maggiore. La botola sul tetto è una di queste.
p.s. l'unanimità non serve più per la revisione delle tabelle millesimali.
"Con la sentenza 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Cassazione sara' sufficiente la maggioranza in assemblea per avere la revisione delle tabelle millesimali."
 

condobip

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ooh! finalmente!! ci sono quindi delle innovazioni che vanno necessariamente approvate con un quorum maggiore. La botola sul tetto è una di queste.
Non la botola che si può approvare a maggioranza (e non unanimità) la modifica della tabella millesimale (all'unanimità), è tutto un altra cosa.
In fin dei conti la botola si può fare, e si può anche mantenere la servitù, ma non credo che i condomini andranno a bussare al condomino quando hanno la botola, e se lo faranno, si tratta si di un diritto, ma a questo punto direi anche per puro dispetto.
 

arciera

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In questo caso SI, perchè non è una cosa che fa parte della normativa la quale può essere modificata a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc.
pensavo che questa risposta valeva la tua comprensione. un controsoffitto con luci incorporate (lo hanno installato in una delle mie case) come va suddiviso?

p.s.
Tabelle millesimali - Cassazione: non serve più l'unanimità per la loro approvazione
La Cassazione ha sbloccato il nodo delle tabelle millesimali. Erano considerate impossibili da cambiare, perché occorreva l'unanimità e, dato che il cambiamento avrebbe finito con il danneggiare qualcuno, era chiaro che nulla poteva mutare. C'era chi si rivolgeva al giudice per segnalare interi piani sopraelevati o sottotetti diventati abitazioni che non pagavano spese millesimali ma la procedura era lunga e costosa.
Adesso le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 18477 del 9 agosto, hanno ribaltato questa prassi.
 

condobip

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La conosco benissimo quella sentenza, nel caso che hai portato (che non c'entra assolutamente con il tema in esame, ovvero è un classico quando non si hanno argomenti, si amplifica il problema con problemi nuovi), per cui non merita neppure una risposta.
Con tutto il rispetto per te e le tue risposte Arcera, conto ancora di leggerti con piacere.
 

uragano

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caro condobip non va proprio cosi.esiste una servitu' di passaggio,pertanto per poterla cancellare deve risarcire tutti i condomini.(la trascrizione va fatta da un notaio).seconda parte della domanda: se tutti sono d'accordo poi potra aprire una botola e i costi saranno da decidere.per dismettere una parte comune deve esserci il 100% dei voti favorevoli.
 

condobip

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1. caro condobip non va proprio cosi.esiste una servitu' di passaggio,pertanto per poterla cancellare deve risarcire tutti i condomini.(la trascrizione va fatta da un notaio).
2. seconda parte della domanda: se tutti sono d'accordo poi potra aprire una botola e i costi saranno da decidere.per dismettere una parte comune deve esserci il 100% dei voti favorevoli.
Per la cancellazione di una servitù so già come si fa, ovviamente da un notaio, ma ci devono essere anche i motivi (elenco quelli che potrebbero sussistere nel caso in esame);

cc Art. 1073. Estinzione per prescrizione.
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune , l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

cc Art. 1074. Impossibilità di uso e mancanza di utilità.
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

2. la servitù non rientra nell'art. 1119

cc 1119. Indivisibilità
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Per il semplice fatto che una servitù non è parte comune, basta pensare che c'è una parte dominante che ha dei diritti e una parte cedente che deve lasciar fare per contratto, perciò o quando si arriva ad un accordo, oppure si arriva al punto degli articoli che ho detto in precedenza, questa servitù cessa di esistere, e chi ne ha l'interesse può farlo valere.
 

uragano

Membro Attivo
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Per il semplice fatto che una servitù non è parte comune, basta pensare che c'è una parte dominante che ha dei diritti e una parte cedente che deve lasciar fare per contratto, perciò o quando si arriva ad un accordo, oppure si arriva al punto degli articoli che ho detto in precedenza, questa servitù cessa di esistere, e chi ne ha l'interesse può farlo valere.[/quote]

non e' che funziona in questo modo. se ti da fastidio una servitu' la modifico portandola su una parte comune.credo che tu faccia un po di confusione.leggere gli articoli del codice non vuol dire interpretarlo nel modo giusto.tutte le servitu' si possono cancellare senza aspettare 20 anni,basta che gli usufruttuari siano daccordo,e viene tolta.(prescrizione e' una cosa, come ho detto io e' altro).poi ricordati che una servitu' non puo' essere limitata(mi serve e ne faccio uso-e tu non puoi dirmi di no,anche se fosse una volta all'anno).pertanto non faccio una botola nuova ,se tutti e dico tutti non sono d'accordo.la domanda comunque e'?devo pagare per fare il lavoro,puo' farlo. - no se tutti non sono d'accordo, e ripeto tutti.
cc Art. 1073. Estinzione per prescrizione.(non centra nulla non sono mica 20 anni che non ne fanno uso).
cc Art. 1074. Impossibilità di uso e mancanza di utilità.(come prima visto che vanno sul tetto- non sono mica impossibilitati ad usarlo-sul tetto ci vanno per sistemare le tegole ecc. quindi ? )
cc 1119. Indivisibilità.(cosa centra)
condobip calma non occorre sempre essere i primi-non vuol dire essere sempre dalla parte giusta.con sincero rispetto:birra: :)
 

condobip

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Per il semplice fatto che una servitù non è parte comune, basta pensare che c'è una parte dominante che ha dei diritti e una parte cedente che deve lasciar fare per contratto, perciò o quando si arriva ad un accordo, oppure si arriva al punto degli articoli che ho detto in precedenza, questa servitù cessa di esistere, e chi ne ha l'interesse può farlo valere.
Se andiamo dal Notaio prima del tempo (i 20 anni) per far cessare la servitù, ovvio che è necessario l'accordo unanime di tutti i dominanti e quello del cedente, non l'avevo scritto ne sottolineato, ma confidavo che sia compreso, purtroppo così non è stato, pazienza.
Ed aggiungo che in questo caso è molto probabile che questa servitù sia stata creata dal costruttore come padre di famiglia;

cc Art. 1062. Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
...
 

nut

Membro Attivo
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Scusate, ma dopo quello che ho letto, deduco che non basti più neanche la maggioranza dei 2/3 per far aprire la botola, sto leggendo che TUTTI devono essere d'accordo...ho interpretato male io?
 

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